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Bur n. 66 del 21 giugno 2019


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 10 del 30 maggio 2019

Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4 - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla cancellazione di associazioni prive dei necessari requisiti.

Il Direttore

  • preso atto che con legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge-quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
  • rilevato che ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le Organizzazioni di Volontariato che hanno i requisiti previsti dall’art. 3 della L. 266/1991;
  • dato atto che la Deliberazione di Giunta n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del 29.12.2009 dispone che le organizzazioni di volontariato devono:
    • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
    • essere composte da sole persone fisiche,
    • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
    • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
    • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
  • preso atto che in attuazione della Legge delega 6 giugno 2016, n. 106 è stato emanato il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 avente ad oggetto il  Codice del Terzo Settore, di seguito “Codice”,
  • dato atto che il Codice conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico nonché semplifica e armonizza le molteplici normative di dettaglio indirizzate a diverse tipologie di soggetti no profit;
  • dato atto che le disposizioni del Codice di seguito riportate sono immediatamente applicabili:
  • perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
  • svolgere, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale elencate nell’art. 5 del D. Lgs. 117/17,
  • essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche oppure, in relazione alla tipologia prescelta, a tre organizzazioni di volontariato o a tre associazioni di promozione sociale;
  • svolgere l’attività di interesse generale in favore di terzi, avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
  • contenere nella denominazione sociale la specifica “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “Odv”;
  • preso atto che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
  • dato atto che, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale, ai sensi dell’articolo 101 comma 3 del Codice, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale s’intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel Registro istituito dalla normativa di settore;
  • ricordato che, ai sensi del D.Lgs. 105/2018, correttivo del Codice del terzo settore, per le Associazioni di volontariato e di promozione sociale, iscritte ai relativi Registri regionali, il termine per l’adeguamento statutario è stato prorogato al 2 agosto 2019;
  • ricordato che le disposizioni del titolo X del Codice del terzo settore, afferente al regime fiscale degli enti del terzo settore, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 104, si applicano agli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, e , comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro medesimo;
  • viste le Circolari ministeriali n. 12604 del 29.12.2017 e n. 20 del 27.12.2018;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale hanno determinato:
  • l’iscrizione di n. 11 associazioni individuate nell’Allegato A, alcune delle quali soggette alle prescrizioni indicate nel citato allegato;
  • la conferma dell’iscrizione di n. 99 organizzazioni di volontariato, già iscritte, di cui all’Allegato B, soggette alle prescrizioni ivi indicate;
  • la cancellazione di n. 3 organizzazioni. meglio individuate nell’Allegato C, per la motivazionei a fianco di ciascuna indicata;
  • preso atto dell’avvenuta fusione dell’Associazione denominata “U.P. Unione Parkinsoniani Vivere e Sorridere”, CF 92240830288  nell’Associazione denominata  “Associazione Parkinson Padova Onlus, CF  92254410282, iscritta al Registro del volontariato con il codice di iscrizione PD0391, come da documentazione agli atti;
  • ritenuto pertanto di cancellare dal Registro l’Associazione denominata “U.P. Unione Parkinsoniani Vivere e Sorridere” (Allegato C);
  • ritenuto, ai sensi dell’art. 21 bis della L. 241/1990, di assolvere all’obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell’ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto (www.regione.veneto.it, percorsi “sociale” , “Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale”, “Volontariato”) dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
  • preso atto che:
  • con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro del volontariato;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale  è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • visto il DDR n. 36 del 05.04.2017 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
  • vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
  • viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28 e n. 54/2012;
  • viste la Deliberazione di Giunta nn. 4314/2009;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione di n. 11 Organizzazioni di volontariato, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, individuate nell’Allegato A, con a fianco indicate eventuali prescrizioni o condizioni;
     
  2. la conferma dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 99 organizzazioni già iscritte, indicate nell’Allegato B, soggette alle prescrizioni indicate a fianco di ognuna;
     
  3. la cancellazione dal Registro del volontariato ei n. 3 organizzazioni, meglio individuate nell’Allegato C, con specificato a fianco di ognuna la motivazione;
     
  4. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
     
  5. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto alla pagina dedicata al Sociale.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

10_Allegato_A_DDR_10_30-05-2019_396190.pdf
10_Allegato_B_DDR_10_30-05-2019_396190.pdf
10_Allegato_C_DDR_10_30-05-2019_396190.pdf

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