Home » Dettaglio Decreto
Materia: Turismo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 73 del 28 marzo 2019
Approvazione del modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al Comune tramite il SUAP, per le strutture ricettive alberghiere: alberghi/hotel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere ed alberghi diffusi. Art. 33 L.R. n. 11/2013. Revoca del Decreto Direzione Turismo n. 122 del 20 luglio 2017.
Si approva il nuovo modello regionale per segnalare l’inizio dell’attività (SCIA) delle strutture ricettive alberghiere: alberghi/hotel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere ed alberghi diffusi, ai Comuni, tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) e si revoca il precedente modello di SCIA.
Il Direttore
PREMESSO CHE
- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture ricettive, tra le quali anche le strutture ricettive alberghiere;
- l’articolo 33 della L.R. n. 11/2013 prevede che chiunque intende esercitare un’attività ricettiva, dopo aver ottenuto la classificazione della struttura, ai sensi dell’articolo 32 della citata L.R., presenta al Comune, nel cui territorio è ubicata la suddetta struttura, la segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, su modello regionale, ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990;
DATO ATTO CHE
- la Giunta regionale, ai sensi dell’art.31 della L.R. n. 11/2013 con DGR n. 807 del 2014, e successive modifiche ed integrazioni, ha disciplinato i requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, nonché alcuni aspetti procedimentali connessi, attribuendo al Direttore della Direzione regionale Turismo l’approvazione, con proprio decreto, del modello regionale di SCIA;
- la copia della SCIA, ai sensi del comma 11 dell’art. 34 della l.r. n. 11/2013, deve essere esposta in modo visibile al pubblico nella struttura ricettiva;
CONSIDERATO CHE
- il modello di SCIA contiene i dati per individuare il titolare della struttura ricettiva, i relativi requisiti morali previsti dalle leggi statali, la localizzazione e le principali caratteristiche della struttura ricettiva classificata che ne consentano l’esercizio, nonché il relativo periodo di apertura al pubblico, in conformità agli articoli 31, 32, 33 e 34 della L.R. n. 11/2013;
- la SCIA, ai sensi del DPR n. 160/2010, è presentata tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) al Comune, per le funzioni di vigilanza sulle strutture ricettive, ai sensi degli articoli 35 e 49 della L.R. n. 11/2013;
- dal 1 aprile 2019 la SCIA continua ad essere presentata al Comune tramite SUAP, ma non deve più essere comunicata anche alla Città Metropolitana/Provincia competenti per territorio, perché tali Amministrazioni, a seguito della DGR n. 1997 del 21 dicembre 2018, cessano di esercitare le funzioni relative alle strutture ricettive;
- la SCIA va attualmente comunicata, tramite il SUAP, per l’attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati regionale delle strutture ricettive, ai sensi dell’art.13 della L.R. n. 11/2013 e della DGR n. 1997/2018:
RITENUTO OPPORTUNO
- revocare, perché non più conforme alle citate modifiche dell’organizzazione turistica, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 122 del 20 luglio 2017 approvante il modello di SCIA per le strutture ricettive in oggetto, che prevedeva la comunicazione della SCIA anche alla Città Metropolitana/Provincia allora competenti per territorio;
- confermare, per il principio di tutela dell’affidamento, la validità formale delle SCIA presentate al Comune, in conformità al modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ( BUR) del presente provvedimento;
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale di SCIA per le strutture ricettive in oggetto, da presentare tramite SUAP al Comune, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, aggiornato ai sensi della DGR n. 1997/2018, per quanto riguarda la sua comunicazione anche alle citate Unità organizzative regionali;
- pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle citate Unità organizzative regionali, alle quali tutti i SUAP del Veneto dovranno inoltre comunicare le suddette SCIA;
- di inserire il citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BUR ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione sul BUR;
VISTI la legge n. 241/1990; la L.R. n.11/2013, la L.R. n.33/2002; il DPR n.445/2000; il DPR n.380/2001; il DPR n.160/2010; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 807/2014 e successive modifiche ed integrazioni; il Decreto Direzione Turismo n. 122/2017;
decreta
Mauro Giovanni Viti
(seguono allegati)
Torna indietro