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Bur n. 13 del 05 febbraio 2019


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 46 del 02 luglio 2018

D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199. Riconoscimento stabilimento per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova della ditta Soc. Agr. La Casetta di Magagnotti e Antonelli S.S., con sede legale e produttiva a Lazise (VR), in via Caldana 44, cod.az. 043VR088.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si riconosce l'impianto della ditta Soc. Agr. La Casetta di Magagnotti e Antonelli S.S. (cod. az. 043VR088), sito nel territorio di competenza dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera", agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di riconoscimento prot. SUAP di Lazise (VR) n. REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0086607 del 7/06/18 (ns. prot. n. 216270 del 7/06/18); - parere favorevole dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" del 14/06/2018, trasmesso con nota prot. n. 103188 del 15/06/2018 (ns. prot. n. 228693 del 15/06/18).

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199 recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA l’istanza di riconoscimento prot. SUAP di Lazise (VR) n. REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0086607 del 7/06/18 (ns. prot. n. 216270 del 7/06/18), agli atti della Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, della ditta Soc. Agr. La Casetta di Magagnotti e Antonelli S.S., con sede legale e produttiva a Lazise (VR), in via Caldana 44, cod.az. 043VR088, intesa ad ottenere il riconoscimento per il proprio impianto ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199;

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 103188 del 15/06/2018 (ns. prot. n. 228693 del 15/06/18), il Servizio Veterinario della Az.ULSS n. 9 “Scaligera” ha trasmesso il proprio parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione in seguito al sopralluogo effettuato presso i locali della azienda suddetta;

CONSIDERATO CHE l’azienda in oggetto ha nominato un veterinario responsabile dei controlli previsti, che opererà sotto la responsabilità del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio;

VISTA la L.R. n. 14 del 17 maggio 2016 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1 “Statuto del Veneto””;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i., che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del D.P.R. n. 587 del 3 marzo 1993;

VISTA la D.G.R. n.802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della L.R. n.54 del 21.12.2012, come modificato dalla L.R. 17 maggio 2016, n.14” con la quale è stata istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

VISTA la D.G.R. n.803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n.54 del 21.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n.14” con la quale è stata istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la D.G.R. n.1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n.54/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n.1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della L.R. n.54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n.16 del 07 marzo 2017 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n.1, art. 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

 

decreta

  1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, l’impianto della ditta Soc. Agr. La Casetta di Magagnotti e Antonelli S.S., con sede legale e produttiva a Lazise (VR), in via Caldana 44, cod.az. 043VR088, quale impianto per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199;
  2. di attribuire al suddetto impianto il numero di riconoscimento IT043VR088;
  3. di stabilire che tale riconoscimento viene revocato se non sono più soddisfatte le condizioni previste dal D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199;
  4. di notificare alla ditta in oggetto, per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente, il presente decreto;
  5. che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio e ai competenti uffici dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
  8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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