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Bur n. 65 del 03 luglio 2018


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 20 del 31 maggio 2018

Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.8.1993 n. 40, dell'art. 6 della L. 266/1991 e degli artt. 101, comma 2 e 102, comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e non ammissione delle organizzazioni prive dei requisiti.

Il Direttore

  • preso atto che con legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge-quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
  • rilevato che:
    • ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le Organizzazioni di Volontariato che abbiano i requisiti previsti dall’art. 3 della L. 266/1991;
    • la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 27.05.1994 prevede la possibilità per le organizzazioni di volontariato operanti ai vari livelli territoriali di strutturarsi in coordinamenti composti da associazioni iscritte al registro regionale o comunque in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge 266/91 per le organizzazioni iscritte;
  • dato atto che la Deliberazione di Giunta n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del 29.12.2009 prevede che le organizzazioni di volontariato devono:
    • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
    • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
    • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
    • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
  • dato atto che la citata deliberazione stabilisce altresì che:
    • al Registro in argomento possono essere iscritti organismi di coordinamento e collegamento, qualunque sia la denominazione assunta, purché raggruppino almeno quattro aderenti e siano composti da organizzazioni di volontariato iscritte al registro (la maggioranza) e “iscrivibili” (ovvero in possesso dei requisiti per l’iscrivibilità al registro ma non iscritti),
    • la valutazione dell’iscrivibilità dei soggetti aderenti ad organismi di secondo livello non iscritti, spetta all’ufficio regionale competente, mediante analisi del singolo atto costitutivo e statuto;
    • la non ammissione al Registro di organismi di secondo livello misti, cioè composti da basi associative di diversa natura (volontariato, promozione sociale, cooperative, imprese sociali…);
  • preso atto che:
    • con l’adozione del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), è stata data attuazione alla legge delega conferita al Governo con la Legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore;
    • il Codice del Terzo settore fornisce una disciplina organica in materia, riunendo disposizioni molto diversificate tra loro e strutturate per tipologie di enti, definisce gli enti del terzo settore, disciplina le norme organizzative degli stessi, il volontariato, il regime fiscale e il Registro unico nazionale del Terzo settore;
    • fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nel Registro delle organizzazioni di volontariato;
  • dato atto che i requisiti richiesti per le organizzazioni di volontariato sono:
    • essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale; per le organizzazioni di coordinamento che gestiscono i centri di servizio è ammessa la sola forma di associazione riconosciuta, così come disposto dall’art. 61 del Codice;
    • esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
    • contenere nella denominazione sociale la specifica di riferimento ovvero “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “Odv”;
    • avvalersi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
  • dato atto altresì che:
    • con lettera direttoriale del 29.12.2017 la Direzione generale del Terzo settore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito, in merito all’applicazione del Codice del Terzo settore, alcune indicazioni sulle questioni di diritto transitorio;
    • con la citata nota, la Direzione generale del Terzo settore, considera immediatamente applicabili le norme afferenti al numero minimo di soggetti e alla forma giuridica necessari ai fini della costituzione di un’organizzazione di volontariato (art. 32);
    • tali requisiti devono essere presenti nelle organizzazioni che si sono costituite dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017;
  • rilevato che, ai sensi degli artt. 32 e seguenti, le organizzazioni di volontariato di secondo livello possono associare altri enti del Terzo settore purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato aderenti;
  • ricordato che, in materia di risorse umane, il Codice conferma quanto già previsto dall’art. 3 comma 4 della L. 266/1991 ma specifica che il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può in ogni caso essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
  • dato atto che il Decreto direttoriale n. 10 del 31.01.2017 ha disposto la conferma dell’iscrizione al Registro del volontariato delle Associazioni Volontari Soccorso Cavallino, C.F. 94001040271, con sede a Venezia, e P.A.V. Croce Bianca Verona, C.F. 80055180238, con sede a Verona, condizionatamente all’adozione di un modello organizzativo e gestionale del “servizio trasporto” nel rispetto della normativa in materia di volontariato, da completarsi entro il 28.07.2018 per l’Associazione Volontari Soccorso Cavallino ed entro il 13.03.2018 per l’Associazione P.A.V. Croce Bianca Verona;
  • preso atto che, alla luce della normativa nazionale sopravvenuta, la condizione posta all’iscrizione al Registro delle Associazioni sopra evidenziate è decaduta in quanto le stesse operano entro i limiti definiti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017;
  • ritenuto pertanto di considerare valida l’iscrizione al Registro delle Associazioni sopra citate fino a scadenza naturale ovvero fino al 28.07.2019 per l’Associazione Volontari Soccorso Cavallino, VE0035 e fino al 13.03.2019 per l’organizzazione P.A.V. Croce Bianca Verona, VR0163;
  • preso atto che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
  • dato atto che, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale, ai sensi dell’articolo 101 comma 3 del Codice, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale s’intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel Registro istituito dalle normativa di settore;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale del volontariato hanno determinato:
    • l’iscrizione o la reiscrizione di n. 21 organizzazioni, individuate nell’Allegato A;
    • la conferma dell’iscrizione di n. 157 associazioni, già iscritte, di cui all’Allegato B, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
    • la cancellazione di n. 4 Organizzazioni individuate nell’Allegato C, a seguito di comunicazione di avvenuto scioglimento, come da verbale agli atti;
    • la non ammissione dell’organizzazione denominata “Associazione Angel Dog Odv”, C.F. 95087070249, con sede a Dueville (VI), per mancanza dei requisiti necessari all’iscrizione: lo statuto non è in linea con la normativa di settore e prevede l'ammissione a socio sia di persone fisiche che di enti diversi (associazioni, accademie, fondazioni, enti pubblici e privati) e le prestazioni retribuite superano i limiti previsti dall'art. 34 del D. Lgs. 117/2017. L’associazione non ha dato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota Prot. n. 109264 del 21.03.2018.
  • richiamato l’art. 21 bis della L. 241/1990 che testualmente dispone “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;
  • ritenuto quindi, dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende gravosa la comunicazione personale, di assolvere all’obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell’ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto (www.regione.veneto.it, percorsi “sociale” , “Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale”, “Volontariato”) dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
  • preso atto che:
    • con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro del volontariato;
    • con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
    • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
    • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • visto il DDR n. 36 del 05.04.2017 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
  • vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
  • viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28 e n. 54/2012;
  • vista la Deliberazione di Giunta n. 4314/2009;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione o la reiscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di n. 21 Organizzazioni, di cui all’Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette a prescrizioni o condizioni meglio evidenziate nel citato allegato;
  2. la conferma dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 157 associazioni, già iscritte, evidenziate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette a prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato allegato;
  3. la cancellazione dal Registro regionale del volontariato di n. 4 Associazioni, individuate nell’Allegato C, a seguito comunicazione di scioglimento;
  4. la non ammissione al Registro regionale del volontariato dell’Associazione “Angel Dog Odv”, C.F. 95087070249, con sede a Dueville (VI), in quanto priva dei necessari requisiti, meglio specificati in premessa;
  5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  6. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

20_Allegato_A_DDR_20_31-05-2018_372967.pdf
20_Allegato_B_DDR_20_31-05-2018_372967.pdf
20_Allegato_C_DDR_20_31-05-2018_372967.pdf

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