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Bur n. 89 del 15 settembre 2017


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 136 del 11 agosto 2017

Approvazione del nuovo modulo regionale di comunicazione preventiva di variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive ed agriturismo ricettivi, da presentare al Comune ed alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia tramite il SUAP. Revoca del Decreto Direttore Sezione Turismo n. 21 del 12 maggio 2016. Art. 34 della l.r. n. 11/2013. Art. 24 della l.r. n. 28/2012.

Note per la trasparenza

Si approva il nuovo modulo regionale di comunicazione preventiva della variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive ed agriturismo ricettivi, da presentare al Comune ed alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia tramite lo Sportello unico delle attività produttive. Si revoca la precedente modulistica.

Il Direttore

PREMESSO CHE

  • tutte le indicazioni del presente Decreto relative alle Province del Veneto sono valide anche per la Città Metropolitana di Venezia, ai sensi del comma 2 dell’art.3 della l.r.n.19/2015;
  • la l.r. 14 giugno 2013 n.11 “ Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” all’art.2, comma 1, lettera h) definisce la struttura ricettiva quale struttura, aperta al pubblico, che fornisce a pagamento alloggio temporaneo non residenziale ed altri servizi durante il soggiorno del cliente;
  • che l’art.34 della citata l.r.n.11/2013 prevede, al comma 8, che le strutture ricettive possono avere apertura annuale per l’intero anno solare, o stagionale con un apertura non inferiore a tre mesi consecutivi nell’arco dell’anno;
  • il comma 9 del citato art.34 dispone altresì che le strutture ad apertura stagionale possono inoltre essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell’anno solare senza un limite minimo di durata e comunque per un periodo complessivo non superiore a nove mesi;

CONSIDERATO CHE

  • il periodo di apertura al pubblico è un dato necessario per la rilevazione statistica per conoscere l’offerta turistica delle strutture ricettive e degli agriturismo ricettivi;
  • il periodo di apertura al pubblico è altresì un dato per qualificare l’attività turistica nella relativa SCIA e consentire il controllo sulla stessa da parte degli enti locali competenti;
  • conseguentemente il periodo di apertura deve essere indicato nella Segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, da presentare al Comune, sia per le strutture ricettive ai sensi dell’art.34 della l.r. n.11/2013 e dell’art.41 della l.r. n.33/2002, sia per gli agriturismo ricettivi ai sensi dell’art.24 della l.r. n.28/2012;

RITENUTO CHE

  • per ragioni di celerità e semplificazione amministrativa, una variazione del solo periodo di apertura della struttura ricettiva e dell’agriturismo ricettivo richieda una modulistica più semplice, rispetto a quella prevista per la SCIA, per consentire un rapido aggiornamento del dato, da inserire nella apposita procedura informatica gestita dallo Sportello unico delle attività produttive, SUAP, in conformità al DPR n.160/2010;

DATO ATTO CHE

  • la DGR n.498 del 19.4.2016 (pubblicata sul BUR n. 37 del 22 aprile 2016) ha modificato la disciplina dei bed & breakfast, già contenuta nella DGR n.419 del 31.3.2015, con effetti rilevanti esclusivamente ai fini della legislazione turistica, con incarico al Direttore della Sezione regionale Turismo di apportare alla modulistica turistica di interesse le opportune modificazioni;
  •  conseguentemente alle suddette modifiche previste dalla DGR n.498/2016, nonché per finalità di coordinamento testuale, il Direttore della Sezione regionale Turismo, con Decreto n. 21 del 12 maggio 2016, ha approvato la nuova modulistica regionale di comunicazione di variazione del periodo di apertura aggiornato, con l’inserimento di due allegati rispettivamente: un modello (Allegato A) valido per strutture ricettive e agriturismi ricettivi (esclusi i bed & breakfast) e un modello (Allegato B) valido solo per le strutture ricettive Bed & breakfast, in quanto regolati da una disciplina diversificata rispetto alle altre strutture ricettive:
  • il modello (di cui all’Allegato A del citato Decreto n. 21/2016) valido per i gestori di strutture ricettive alberghiere, all’aperto, complementari, extralberghiere ed agriturismo ricettivo, con esclusione dei bed & breakfast;
  • il modello (di cui all’Allegato B del citato Decreto n. 21/2016) valido solo per i gestori di B&B, prevede, oltre alla documentazione turistica abilitante all'esercizio di tale modalità di offerta ricettiva, la presentazione di:
    •  contestuale dichiarazione, sotto la loro esclusiva responsabilità civilistica e fiscale, circa la natura non imprenditoriale dell'attività svolta;
    • apposita dichiarazione di attività imprenditoriale, sotto la loro responsabilità civile e fiscale, nel caso in cui l’attività ricettiva venga esercitata nei comuni diversi da quelli elencati nella lettera b) della citata DGR n. 498/2016;

CONSIDERATO CHE

  • la citata D.G.R. n. 498/2016 è stata impugnata, da alcune associazioni di categoria e da alcuni titolari di B&B, davanti al Tar Veneto, che , con sentenza n. 1025 del 2016 Sezione terza, ha stabilito che:
  • “la DGR impugnata, in corretta applicazione del citato art. 27 L.R. 11/2013, si è solo limitata a prevedere la presunzione di non imprenditorialità (ai soli fini della legislazione turistica regionale) in favore di coloro che esercitano l’attività di B&B in tutti i Comuni del Veneto, ad eccezione di coloro che esercitano tale attività nei venti Comuni a più alta presenza turistica, elencati nella stessa D.G.R”.;
  • “non è previsto alcun tipo di presunzione (né in un senso né in un altro) con riferimento a coloro che operano nei venti Comuni a più alta presenza turistica, dovendosi, pertanto, procedere, in tale ultima ipotesi, ad un accertamento in concreto caso per caso circa la natura imprenditoriale o meno dell’attività economica esercitata dal singolo titolare di bed and breakfast”;

RITENUTO OPPORTUNO

  • a seguito della suddetta sentenza Tar Veneto, approvare, per motivi di semplificazione amministrativa, un modello regionale unico di comunicazione di variazione del periodo di apertura, valido per tutte le strutture ricettive e agriturismi ricettivi, perché, in base a quanto deciso dalla citata sentenza Tar Veneto “dovendosi, pertanto, procedere, in tale ultima ipotesi, ad un accertamento in concreto caso per caso circa la natura imprenditoriale o meno dell’attività economica esercitata dal singolo titolare di bed and breakfast” non risulta più necessario adottare i due moduli diversificati approvati con il citato decreto;
  • effettuare alcune modifiche di aggiornamento, anche normativo, del modulo, finalizzate alla semplificazione dello stesso modulo di comunicazione preventiva di variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive ed agriturismo ricettivi;
  • conseguentemente alle suddette modifiche previste dalla sentenza Tar Veneto n. 1025 del 2016, nonché per finalità di coordinamento testuale, deve essere revocato, ai sensi dell'art.21 quinquies della legge n.241 del 1990, per i sopravvenuti motivi di pubblico interesse di semplificazione procedimentale e di aggiornamento dei dati, il citato Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 21 del 12 maggio 2016, con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE

  • è necessario confermare, per il principio comunitario di tutela dell'affidamento, la validità formale delle comunicazioni di variazione del periodo di apertura presentate tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto n.21/2016, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  • è opportuno identificare, per ragioni di semplificazione e di maggiore informatizzazione, nel citato modello regionale di comunicazione della variazione del periodo apertura, la struttura ricettiva od agriturismo ricettivo interessato alla variazione, con il codice assegnato dalla Regione, a seguito della procedura telematica di accreditamento per dati ISTAT pubblicata sul sito istituzionale: http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori ;

RITENUTO OPPORTUNO

  • approvare, per i motivi citati, il modello regionale, valido per tutti gli sportelli SUAP del Veneto, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, di comunicazione preventiva al Comune ed alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia di variazione del periodo di apertura di tutte le strutture ricettive, (alberghiere, all’aperto, complementari, extralberghiere) ed agriturismo ricettivo;
  • di dare atto che il contenuto delle suddette comunicazioni va inserito nella procedura telematica del SUAP sul portale : www.impresainungiorno.gov.it
  • di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

VISTI

  •  la legge n. 241/1990; l.r.n.7/2016; la l.r.n.19/2015; la l.r.n.11/2013, la l.r.n.33/2002, il DPR n.445/2000; il DPR n.160/2010; la DGR n.419/2015; la DGR n.152/2016; la DGR n.498/2016, il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 67/2014 e n.21/2016; la sentenza Tar Lazio, Sezione terza, n. 1025/2016

decreta

  1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 21 del 12.5.2016, con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  2. di confermare, per il principio comunitario di tutela dell'affidamento, la validità formale delle comunicazioni di variazione del periodo di apertura presentate tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto n.21/2016, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  3. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale, valido per tutti gli sportelli SUAP del Veneto, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, di comunicazione preventiva al Comune ed alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia di variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive ed agriturismo ricettivo;
  4. di disporre che il modello regionale di cui sopra, contenuto nell’Allegato A), sia obbligatorio dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  5. di dare atto che il contenuto della suddetta comunicazione va inserito nella procedura telematica del SUAP sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

Claudio De Donatis

(seguono allegati)

136_Allegato_DDR_136_11-08-2017_353126.pdf

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