Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 89 del 15 settembre 2017


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 123 del 27 luglio 2017

Approvazione del nuovo modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al Comune tramite il SUAP, per le strutture ricettive campeggi e villaggi turistici, ai sensi dell'art 33 della l.r. 14 GIUGNO 2013 N 11 E DELLA dgr N 1000/2014. Revoca del Decreto del Direttore della Direzione Turismo n 17 del 23 aprile 2015.

Note per la trasparenza

Si approva il nuovo modello regionale per segnalare l’inizio dell’attività (SCIA) delle strutture ricettive campeggi e villaggi turistici ai Comuni, tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP). Il modello contiene, per i nuovi titolari delle strutture ricettive, la nuova modalità semplificata di trasmissione telematica dati statistici con accreditamento d’ufficio presso la Regione, senza dover presentare ulteriore istanza.

Il Direttore

PREMESSO CHE

  • in data 4 luglio 2014 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 1000 del 17 maggio 2014, con oggetto: ”Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all’aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Deliberazione n.37/CR dell’15 aprile 2014”;
  • la citata DGR n.1000/2014, attribuisce al Direttore della Sezione regionale Turismo l’approvazione, con proprio decreto, del modello regionale relativo al modulo per la segnalazione certificata di inizio attività, (SCIA);
  • la legge regionale n. 11 del 2013, art. 33, prevede che chiunque intende esercitare un’attività ricettiva, dopo aver ottenuto la classificazione ai sensi dell’art.32 della l.r. n. 11/2013, presenta al Comune la SCIA, su modello regionale, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241/1990;
  • tale modulo di SCIA deve contenere i dati, per individuare il titolare della struttura ricettiva, i relativi requisiti morali previsti dalle leggi statali, la localizzazione e le principali caratteristiche della struttura ricettiva classificata che ne consentano l’esercizio, nonché il relativo periodo di apertura al pubblico, in conformità agli articoli 31,32,33 e 34 della l.r.n.11/2013;
  • copia della SCIA, ai sensi del comma 11 dell’articolo 34 della l.r. n.11/2013, deve essere esposta in modo visibile al pubblico nella struttura ricettiva;
  • il Direttore della Sezione regionale Turismo ha approvato il suddetto modulo di scia con Decreto n.17 del 23 aprile 2015, pubblicato sul BUR n. 43 del 2015;

CONSIDERATO

  • che il settore turistico presenta un’elevata dinamicità e ricambio della titolarità nella gestione delle strutture ricettive, e che pertanto, ad ogni nuova apertura o subentro, il titolare deve presentare oltre alla Scia, anche domanda di accredito al sistema di rilevazione regionale per la registrazione dei flussi turistici a scopo statistico ISTAT;
  • che il sistema informativo regionale, ed in particolare il Sistema Informativo Regionale Turistico, è in fase di aggiornamento per informatizzare le principali procedure amministrative al fine di ridurre e semplificare sia gli adempimenti per gli operatori turistici sia la fase istruttoria per gli uffici competenti;
  • che l’introduzione nella Scia dell’informativa “Accesso al sistema informativo regionale del turistico e relative abilitazioni” consente agli uffici provinciali/Città Metropolitana di accreditare direttamente il nuovo titolare, evitandogli di dover inviare ulteriore specifica istanza;
  • che con la suddetta modifica, il titolare riceve direttamente nella casella e-mail dichiarata, le sue credenziali necessarie per accedere al sistema regionale di rilevazione ed inserire i dati sui flussi turistici;
  • che a tal fine risulta necessario aggiornare il suddetto modello inserendo, in particolare, le seguenti modifiche all’Allegato A del decreto:
  • a pagina 1 della Sezione “Dati del dichiarante” la seguente specificazione: “Indirizzo e-mail presso il quale verranno inviate le credenziali di accesso al SIRT – art. 13 L.R. 11/2013”;
  • a pagina 10, viene inserita la nuova procedura: “Accesso al Sistema Informativo regionale del Turismo e relative abilitazioni” nella quale viene specificata la nuova modalità di trasmissione telematica dei dati statistici;
  • che vengono inoltre effettuate alcune modifiche di aggiornamento, anche normativo, del modulo, finalizzate ad uniformare lo stesso ai modelli di SCIA approvati recentemente per il settore turistico;

RITENUTO OPPORTUNO

  •  sostituire il modello di SCIA, approvato con il Decreto del Direttore della Sezione Turismo n.17 del 23 aprile 2015 per le strutture ricettive campeggi e villaggi turistici, con un nuovo modello che comprenda anche la nuova modalità di trasmissione telematica dei dati statistici per l’accreditamento d’ufficio presso la Regione da parte dei titolari delle strutture ricettive campeggi e villaggi turistici;
  •  approvare, conseguentemente, il modello regionale di SCIA per le strutture ricettive campeggi e villaggi turistici, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, da presentare al Comune tramite il SUAP;
  • revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.17 del 23 aprile 2015, con efficacia revocatoria decorrente dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  • confermare, a tutela dell’affidamento dei titolari di campeggi e villaggi turistici, la validità formale delle relative segnalazioni certificate di inizio attività, presentate al Comune, tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto n.17/2015, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  • disporre che il modello regionale di SCIA, contenuto nell’Allegato A sia obbligatorio dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  • inserire il citato Allegato A sul portale: www.impresainungiorno.it
  • pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;

VISTI

  • la l.n.241/1990; la l.r. n.11/2013, il DPR n.445/2000; il DPR n.380/2001; il DPR n.160/2010; la DGR n.1000/2014; il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.17 del 23 aprile 2015

decreta

  1. di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, il modello regionale di SCIA contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, da presentare al Comune tramite il SUAP;
  1. di disporre che il modello regionale di SCIA, contenuto nell’Allegato A, sia obbligatorio dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.17 del 23 aprile 2015, con efficacia revocatoria decorrente dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  1. di confermare, per i motivi citati in premessa, per campeggi e villaggi turistici, la validità formale delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate al Comune, tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto n.17/2015, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  1. di inserire il citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
  1. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/ .

Claudio De Donatis

(seguono allegati)

123_Allegato_DDR_123_27-07-2017_353124.pdf

Torna indietro