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Bur n. 118 del 09 dicembre 2016


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 150 del 05 dicembre 2016

Approvazione del nuovo modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al Comune tramite il SUAP, per alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast, ai sensi dell'art.33 della l.r.14 giugno 2013 n.11 e della DGR n.419/2015, come modificata dalla DGR n.498/2016. Esecuzione della sentenza del TAR per il Veneto n.1025/2016. Revoca del Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.22/2015.

Note per la trasparenza

Si approva il nuovo modello regionale per segnalare l’inizio dell’attività (SCIA) degli alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast, ai Comuni, tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP). Si revoca il precedente modello regionale di SCIA.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- in data 24 aprile 2015 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 419 del 31 marzo 2015, con oggetto : " Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione N. 1/CR del 20 gennaio 2015. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articolo 31, comma 1.”;

- la citata DGR n.419/2015, attribuisce al Direttore della Sezione regionale Turismo l’approvazione, con proprio decreto, del modello regionale relativo al modulo per la segnalazione certificata di inizio attività, (SCIA);

- l’art.33 della l.r.n.11/2013 prevede che chiunque intende esercitare un’attività ricettiva, presenta al Comune, dopo aver ottenuto la classificazione,13lr0011.html#art32 nel cui territorio è ubicata la struttura ricettiva, la SCIA, su modello regionale, ai sensi dell’articolo 19 della l n. 241/1990;

- il modulo di SCIA deve contenere i dati per individuare il titolare della struttura ricettiva, i relativi requisiti morali previsti dalle leggi statali, la localizzazione e le principali caratteristiche della struttura ricettiva classificata che ne consentano l’esercizio, nonché il relativo periodo di apertura al pubblico, in conformità agli art.31,32,33 e 34 della l.r.n.11/2013;

- la copia della SCIA, ai sensi del comma 11 dell’art.34 della l.r.n.11/2013, deve essere esposta in modo visibile al pubblico nella struttura ricettiva;

DATO ATTO CHE

- non si può presentare una SCIA per una struttura ricettiva, se questa non ha già ottenuto la relativa classificazione dalla Provincia ai sensi dell’art.32 della l.r.n.11/2013;

- i titolari di strutture ricettive extralberghiere, che hanno presentato per esse una denuncia di inizio attività o SCIA prima del 24.4.2015, ai sensi delle abrogate leggi regionali n.33/2002 e n.49/1999, qualora continuino a gestire le suddette strutture in vigenza della attuale l.r.n.11/2013, non devono presentare nuovamente la SCIA, come risulta stabilito dalla lettera b) del comma 4 dell’art.50 della l.r.n.11/2013;

- in attuazione del punto n.10 del dispositivo della citata DGR n. 419/2015, il Direttore della Sezione regionale Turismo, con il Decreto n.22 del 6 maggio 2015, pubblicato sul BUR in data 8 maggio 2015, ha approvato il modello regionale di SCIA da presentare al Comune tramite il SUAP per alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast;

DATO ATTO CHE

- l'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 7/2016 "Legge di stabilità regionale 2016" ha novellato l'articolo 27, comma 2, lettera d), della Legge regionale n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" sostituendo le parole "I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali" con le parole "Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale”;

- in data 22 aprile 2016 è stata pubblicata sul BUR n.37 la DGR n.498 del 19 aprile 2016 con il seguente oggetto : “Disciplina dell'attività ricettiva in Bed & Breakfast. Individuazione dei comuni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d) della L.r n. 11/2013, come modificata dall'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7. Deliberazione N. 21/CR del 15 marzo 2016”;

- la DGR n.498/2016 incarica il Direttore della Sezione regionale Turismo di apportare alla modulistica turistica di interesse le opportune modificazioni per consentire ai gestori di B&B di presentare la documentazione turistica abilitante all'esercizio di tale modalità di offerta ricettiva anche dichiarando, sotto la loro esclusiva responsabilità civilistica e fiscale, la natura non imprenditoriale dell'attività svolta;

- il TAR per il Veneto, con la sentenza della terza Sezione n.1025/2016, pubblicata il 12 settembre 2016, ha respinto il ricorso di alcuni privati contro la citata DGR n.498/2016, fornendo alcune interpretazioni della stessa con riferimento ai bed & breakfast;

CONSIDERATO CHE

- a seguito della citata l.r.n.7/2016, tutte le strutture ricettive del Veneto, ivi compresi i bed & breakfast, devono avere apertura stagionale o annuale, ai sensi dell’art.35 della l.r.n.11/2013;

- in relazione alla citata sentenza del TAR ed alla citata DGR n.498/2016, si devono aggiornare i riferimenti ai bed & breakfast contenuti nella modulistica regionale di SCIA;

DATO ATTO CHE

- il Direttore della Sezione Regionale Veterinaria e Sicurezza alimentare ha inviato alle ASL del Veneto ed al Dipartimento del Turismo la nota prot.n. 134785 del 6.4.2016 con oggetto :” Semplificazioni in materia di igiene degli alimenti nelle strutture ricettive classificate “bed & breakfast” ai sensi della legge regionale n. 11/2013.”;

- la citata nota detta alcune prescrizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande nei bed & breakfast, nonché le seguenti disposizioni rilevanti ai fini della SCIA dei bed & breakfast :

I titolari di B&B che effettuano la SCIA secondo quanto definito con specifici provvedimenti regionali, non devono effettuare ulteriore notifica/SCIA all’Az.ULSS ai sensi del Reg. (CE) 852/04, se per colazione vengono serviti solo alimenti che presentano un rischio sanitario basso, quali i prodotti preconfezionati in commercio e gli alimenti di cui al sottostante elenco, anche preparati nella cucina domestica, nel rispetto di tempi e temperature di cottura e conservazione:

latte, caffè, tè, tisane;

frutta e verdura fresche, sia cotte che crude, e relativi succhi, spremute, centrifughe fatti al momento;

bacon e uova cotti al momento;

affettati, formaggi, yogurt e burro (necessario il rigoroso rispetto delle temperature di refrigerazione);

cereali e prodotti da forno senza farciture a base di uova crude: pane, toast, torte salate, torte “della nonna”, ciambelle, crostate, biscotti secchi, fette biscottate, zucchero, miele.

Qualora, invece, il titolate di B&B intenda preparare e servire alimenti diversi da quelli sopra descritti effettuerà preventiva notifica/SCIA all’Az. ULSS ai sensi dell’art. 6 del regolamento 852/2004 ” ;

RITENUTO OPPORTUNO

- revocare, perché non più conforme sia all’art.27 della l.r.n.11/2013, come modificato dalla l.r.n.7/2016, sia alla citata nota del Direttore della Sezione Regionale Veterinaria, il citato Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.22/2015, con efficacia revocatoria decorrente dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

- confermare, a tutela dell’affidamento dei titolari di alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast, la validità formale delle relative segnalazioni certificate di inizio attività, presentate al Comune, tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto n.22/2015, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

RITENUTO OPPORTUNO

- applicare i criteri ed i requisiti, previsti dalla citata DGR n.498/2016, nella identificazione del contenuto del citato modello regionale di SCIA, contenuta nell’Allegato A al presente provvedimento, in particolare escludendo ogni riferimento a periodi di apertura occasionale dei bed & breakfast;

- applicare i criteri ed i requisiti, previsti dalla citata nota del Direttore della Sezione Regionale Sicurezza alimentare, nella identificazione del contenuto del citato modello regionale di SCIA utilizzabile dai bed & breakfast, contenuta nell’Allegato A al presente provvedimento;

- in particolare, escludere, per i soli bed & breakfast, la presentazione di SCIA all’ASL, ai sensi dell’art.6 del Regolamento CE n.852/2004 per somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati ed ospiti del bed & breakfast, se il relativo titolare dichiara, nella SCIA al Comune, la prevista somministrazione solo degli alimenti e bevande descritti nella citata nota della Sezione regionale Sicurezza alimentare;

- approvare il modello regionale di SCIA, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, da presentare al Comune, tramite il SUAP, dal nuovo titolare che inizi l’attività ricettiva dopo il 24.4.2015 nelle strutture complementari classificate come alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed and breakfast;

- disporre che il modello regionale di SCIA contenuto nell’ Allegato A sia obbligatorio dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

- inserire il contenuto del citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it

- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;

VISTI

  • la l.n.241/1990;
  • la l.r. n.11/2013, la l.r.n.7/2016;
  • il DPR n.445/2000; il DPR n.380/2001; il DPR n.160/2010;
  • la DGR n.419/2015; la DGR n.498/2016 ;
  • il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.22 del 6 maggio 2015;
  • la nota del Direttore della Sezione Regionale Veterinaria e Sicurezza alimentare prot.n.134785 del 6.4.2016;
  • la sentenza del TAR per il Veneto n.1025/2016;

decreta

1.  di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.22 del 6.5. 2015, con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

2.  di confermare, per i motivi citati in premessa, la validità formale delle SCIA presentate tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto n. 22/2015 prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

3.  di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale di SCIA, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, da presentare al Comune, tramite il SUAP, dal nuovo titolare che inizi l’attività ricettiva dopo il 24.4.2015 nelle strutture complementari classificate come alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed and breakfast ;

4.  di disporre che il modello regionale di SCIA contenuto nell’Allegato A sia obbligatorio dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

5.  di dare atto che non si può presentare una SCIA per una struttura ricettiva, se questa non ha già ottenuto la relativa classificazione dalla Provincia ai sensi dell’art.32 della l.r.n.11/2013;

6.  di dare atto che i titolari di strutture ricettive extralberghiere, che hanno presentato per esse una denuncia di inizio attività o SCIA prima del 24.4.2015, qualora continuino a gestire le suddette strutture in vigenza della attuale l.r.n.11/2013, non devono presentare nuovamente la SCIA, per i motivi citati in premessa;

7.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.  di inserire il contenuto del citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;

9.  di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/ .

Paolo Rosso

(seguono allegati)

150_Allegato_DDR_150_05-12-2016_334563.pdf

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