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Bur n. 123 del 29 dicembre 2015


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 306 del 04 dicembre 2015

Fondazione Fabiani Onorato, con sede legale in Pressana (VR). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, di origine testamentaria, istituita in data 13 novembre 2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

  • con atto a rogito della Dott.ssa Pia Marinucci, notaio in Cologna Veneta (VR), in data 13 novembre 2013, rep. n. 4897, veniva istituita la “Fondazione Fabiani Onorato”, con sede legale in Pressana (VR)”, con finalità di solidarietà sociale, avente come scopo l’assistenza dei disabili e delle persone anziane con bisogno di assistenza, residenti nel Comune di Pressana (VR) o in Comuni limitrofi, sempre nell’ambito della Regione del Veneto;
  • successivamente, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, come da disposizioni testamentarie, redigeva lo Statuto dell’Ente, ora denominato “Fondazione Fabiani Onorato - ONLUS”, in data 8 aprile 2015, atto a rogito del predetto notaio, rep. n. 6157;
  • con documentata istanza pervenuta in data 3 agosto 2015 (prot. reg. n. 319557 del 4 agosto 2015) il legale rappresentante della Fondazione chiedeva all’Amministrazione Regionale il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
  • con nota prot. n. 350389 del 1° settembre 2015 la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava alla Fondazione l’avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
  • gli scriventi Uffici, in sede di istruttoria relativa all’istanza di riconoscimento giuridico presentata dalla Fondazione, da una verifica effettuata presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto riscontravano che la Fondazione non risultava essere iscritta all’Anagrafe delle Onlus, come da comunicazione della suddetta Agenzia pervenuta in data 11 settembre 2015 (prot. reg. n. 364339 del 14 settembre 2015) e, pertanto, non legittimata a qualificarsi in tal senso;
  • di conseguenza, con nota prot. n. 430676 del 26 ottobre 2015 gli scriventi Uffici comunicavano alla Fondazione, in considerazione di quanto sopra esposto, di non poter procedere, allo stato, con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla stessa, sospendendo, per 30 giorni, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il relativo procedimento amministrativo, avviato con la summenzionata nota regionale del 1° settembre 2015;
  • nella nota regionale del 26 ottobre 2015 veniva, altresì, precisato che la Fondazione, al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato come “Fondazione Fabiani Onorato - ONLUS”, avrebbe dovuto preventivamente presentare istanza di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto. Se l’istruttoria svolta dall’Agenzia delle Entrate avesse avuto esito favorevole, la Fondazione avrebbe potuto comunicare alla scrivente Amministrazione l’avvenuta iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, senza dover allegare la relativa documentazione, che doveva essere direttamente richiesta dagli Uffici Regionali alla predetta Agenzia. Qualora, invece, la Fondazione non avesse inteso iscriversi all’Anagrafe Unica delle Onlus, o l’iscrizione alla suddetta Anagrafe non fosse stata accolta dall’Agenzia delle Entrate, la Fondazione, per ottenere il riconoscimento giuridico, avrebbe dovuto modificare lo Statuto con apposito atto notarile, eliminando le parti riferite al D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i. e variando, di conseguenza, la denominazione con l’eliminazione della locuzione “ONLUS” e, successivamente, trasmettere la suddetta documentazione alla scrivente Amministrazione;
  • con la sopra richiamata nota regionale del 26 ottobre 2015, conseguentemente, si chiedeva di far pervenire, entro e non oltre 30 giorni dalla data della stessa, la documentazione sopra descritta, in relazione alle determinazioni che la Fondazione avesse voluto assumere;
  • non essendo pervenuto alcun riscontro da parte della Fondazione nei termini stabiliti dall’art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., gli scriventi Uffici, con nota prot. n. 484960 del 27 novembre 2015, comunicavano alla Fondazione, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di riconoscimento giuridico in questione, che si sostanziavano nei rilievi espressi con la nota regionale del 26 ottobre 2015, facendo, altresì, presente che la Fondazione poteva presentare per iscritto, entro 10 giorni dal ricevimento della nota regionale del 27 novembre 2015, osservazioni, eventualmente corredate da documenti, in merito alla non accoglibilità dell’istanza di riconoscimento;
  • in riscontro alla nota regionale del 27 novembre 2015, la Fondazione produceva in data 2 dicembre 2015 (prot. reg. n. 495240 del 3 dicembre 2015) copia autentica di atto integrativo a rogito della Dott.ssa Pia Marinucci, notaio in Cologna Veneta (VR), datato 24 novembre 2015, rep. n. 6822, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell’Ente aveva deliberato modifiche allo Statuto, consistenti nell’eliminazione delle parti riferite al D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i., con conseguente variazione della denominazione dell’Ente in “Fondazione Fabiani Onorato”. Nel suddetto atto notarile veniva evidenziato che le modifiche statutarie in questione si erano rese necessarie a seguito dell’accertamento, da parte, dell’Agenzia delle Entrate, dell’insussistenza dei requisiti formali previsti dal D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i. per il riconoscimento della qualifica di Onlus alla Fondazione in oggetto;
  • con la trasmissione dell’atto notarile del 24 novembre 2015 e sulla base del contenuto dello stesso, la scrivente Amministrazione ritiene superati i motivi ostativi all’istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato comunicati all’Ente con la nota regionale del 27 novembre 2015, in quanto la Fondazione ha provveduto a eliminare le parti dello Statuto riferite al D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i. in materia di Onlus;
  • la Fondazione non ha fini di lucro e svolge la propria attività nell’ambito del territorio della Regione del Veneto; il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dai beni mobili e immobili ad essa attribuiti dalla Fondatrice, come previsto dall’art. 3 dello Statuto; in particolare dispone di un fondo patrimoniale immobiliare del valore complessivo di Euro 3.695.000,00, come risulta da perizia di stima sommaria datata 11 ottobre 2014, asseverata con giuramento in data 13 ottobre 2014, allegata all’istanza di riconoscimento pervenuta in data 3 agosto 2015.

TUTTO CIO’ PREMESSO:

  • VISTI gli atti a rogito della Dott.ssa Pia Marinucci, notaio in Cologna Veneta (VR), datati 13 novembre 2013, rep. n. 4897 e 8 aprile 2015, n. 6157;
  • VISTA l’istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 3 agosto 2015 (prot. reg. n. 319557 del 4 agosto 2015) e la documentazione allegata;
  • RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 350389 del 1° settembre 2015;
  • VISTA la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta in data 11 settembre 2015 (prot. reg. n. 364339 del 14 settembre 2015);
  • RICHIAMATE le note degli scriventi Uffici prot. n. 430676 del 26 ottobre 2015 e prot. n. 484960 del 27 novembre 2015;
  • VISTA la nota della Fondazione datata 2 dicembre 2015 (prot. reg. n. 495240 del 3 dicembre 2015), con allegata copia autentica di atto integrativo a rogito della Dott.ssa Pia Marinucci, notaio in Cologna Veneta (VR), datato 24 novembre 2015, rep. n. 6822;
  • VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
  • VISTE le disposizioni del Codice Civile;
  • VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
  • VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • VISTO il D.Lgs. n. 460/1997;
  • RICHIAMATI l’art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
  • RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
  • RICHIAMATE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
  • RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla “Fondazione Fabiani Onorato”, con sede legale in Pressana (VR);
 

decreta


1.   di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 814 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, alla “Fondazione Fabiani Onorato”, con sede legale in Pressana (VR), C.F. n. 91022010234, istituita con atto a rogito della Dott.ssa Pia Marinucci, notaio in Cologna Veneta (VR), datato 13 novembre 2013, rep. n. 4897;

2.   di approvare lo statuto della Fondazione allegato all’atto a rogito del predetto notaio, datato 24 novembre 2015, rep. n. 6822, consistente in n. 17 (diciassette) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);

3.   di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

4.   di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l’Allegato A di cui al punto 2) è consultabile presso il Settore Persone Giuridiche della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato (omissis)

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