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Materia: Turismo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 67 del 25 novembre 2014
Approvazione del modello regionale di comunicazione preventiva di variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive ed agriturismo ricettivi, da presentare al Comune ed alla Provincia tramite il SUAP. Art. 34 della L.r. n. 11/2013. Art. 24 della L.r. n. 28/2012.
Si approva il modello regionale di comunicazione preventiva della variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive ed agriturismo ricettivi, da presentare al Comune ed alla Provincia tramite lo Sportello unico delle attività produttive.
Il Direttore
PREMESSO che la l.r. 14 giugno 2013 n.11 “ Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” all’art.2, comma 1, lettera h) definisce la struttura ricettiva quale struttura, aperta al pubblico, che fornisce a pagamento alloggio temporaneo non residenziale ed altri servizi durante il soggiorno del cliente;
che l’art.34 della citata l.r.n.11/2013 prevede, al comma 8, che le strutture ricettive possono avere apertura annuale per l’intero anno solare, o stagionale con un apertura non inferiore a tre mesi consecutivi nell’arco dell’anno;
che il comma 9 del citato art.34 dispone altresì che le strutture ad apertura stagionale possono inoltre essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell’anno solare senza un limite minimo di durata e comunque per un periodo complessivo non superiore a nove mesi;
che analoghe norme sono contenute nel comma 1 dell’art.34 della l.r.n.33/2002 ancora vigente per le strutture ricettive extralberghiere, quali definite all’art.25 della l.r.n.33/2002 ancora vigente;
CONSIDERATO che il periodo di apertura al pubblico è un dato necessario per la rilevazione statistica per conoscere l’offerta turistica delle strutture ricettive e degli agriturismo ricettivi;
che il periodo di apertura al pubblico è altresì un dato per qualificare l’attività turistica nella relativa SCIA e consentire il controllo sulla stessa da parte degli enti locali competenti;
che conseguentemente il periodo di apertura deve essere indicato nella Segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, da presentare al Comune, sia per le strutture ricettive ai sensi dell’art.34 della l.r. n.11/2013 e dell’art.41 della l.r. n.33/2002, sia per gli agriturismo ricettivi ai sensi dell’art.24 della l.r. n.28/2012;
RITENUTO che, per ragioni di celerità e semplificazione amministrativa, una variazione del solo periodo di apertura della struttura ricettiva e dell’agriturismo ricettivo richieda una modulistica più semplice, rispetto a quella prevista per la SCIA, per consentire un rapido aggiornamento del dato, da inserire nella apposita procedura informatica gestita dallo Sportello unico delle attività produttive, SUAP, in conformità al DPR n.160/2010;
DATO ATTO che, in conformità alle DGR n.807/2014, spetta al Direttore della Sezione regionale Turismo l’approvazione del modello di comunicazione della variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive alberghiere e, per analogia, anche del corrispondente modello delle strutture ricettive all’aperto, extralberghiere e degli agriturismo ricettivi;
RITENUTO di identificare, per ragioni di semplificazione e di maggiore informatizzazione, nel modello regionale di comunicazione della variazione del periodo apertura, la struttura ricettiva od agriturismo ricettivo interessato alla variazione, con il codice assegnato dalla Regione, a seguito della procedura telematica di accreditamento per dati ISTAT pubblicata sul sito istituzionale: http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori ;
di approvare, per i motivi citati, il modello regionale, valido per tutti gli sportelli SUAP del Veneto, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, di comunicazione preventiva al Comune ed alla Provincia di variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive, alberghiere, all’aperto, extralberghiere ed agriturismo ricettivo;
di dare atto che il contenuto della suddetta comunicazione va inserito nella procedura telematica del SUAP sul portale : www.impresainungiorno.it ;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
VISTI la l.r.n.11/2013, la l.r.n.33/2002, il DPR n.445/2000; il DPR n.160/2010; la DGR n.807/2014;
decreta
Paolo Rosso
(seguono allegati)
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