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Bur n. 27 del 07 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 48 del 31 luglio 2013

Ditta SIFA S.c.p.a., con sede legale in Via Torino, 151/c 30172 Mestre Venezia. Attuazione Accordo di Programma del 31 Marzo 2008. Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - Punto 5.1 dell'Allegato VIII della Parte II del D.Lgs. 152/2006. "Vasca Sud" (vasche D, E) per il deposito preliminare di rifiuti non pericolosi, in "Area 23 ha" a Porto Marghera Venezia.

Note per la trasparenza

 A seguito dell’istanza presentata dalla Ditta SIFA S.c.p.a., si provvede a rinnovare l’Autorizzazione Integrata Ambientale, stabilendo le modalità e le condizioni relative all’attività svolta.

Il Segretario

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.12.2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, successivamente prorogato, da ultimo, con D.P.C.M. in data 19.11.2009 a tutto il 31 Dicembre 2010.

VISTA l’Ordinanza n. 3383 del 3.12.2004 e ss.mm. ii. e, in particolare, l’Ordinanza n. 3841 del 19.01.2010, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato l’Ing. Roberto Casarin Commissario Delegato per fronteggiare tale emergenza, dettando altresì disposizioni per la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione.

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3399 del 18.02.2005, n. 3520 del 2.05.2006, n. 3569 del 5.03.2007, n. 3622 del 18.10.2007, n. 3669 del 17.04.2008, n. 3716 del 8.11.2008.

VISTO l’Accordo di Programma “Vallone Moranzani” del 31 Marzo 2008 per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazone ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area Venezia - Malcontenta – Marghera.

VISTA la DGRV 217/2009 con cui la Giunta Regionale esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, prendendo atto del parere n. 225/2009 della Commissione Regionale VIA, subordinando tale giudizio alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel medesimo parere.

VISTO il Decreto Commissariale n. 4 del 10.03.2009, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo per l’allestimento delle vasche di stoccaggio provvisorio di rifiuti nella porzione ad est dell’area 23 ha a Porto Marghera, presentato dal Magistrato alle Acque di Venezia e, contestualmente, veniva autorizzata la realizzazione di tale opera.

Autorizzazioni “Vasca Nord”

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 25 del 07.12.2009 con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per il deposito di rifiuti non pericolosi, in area 23 ha - Vasca "Nord" (vasche A1, A2, B, C) a Porto Marghera.

RICHIAMATO il Decreto Commissariale  n. 29 del 16.12.2009 con cui è stato integrato il Decreto di cui al punto (7), introducendo l’esenzione della presentazione delle garanzie finanziarie.

RICHIAMATO il Decreto Commissariale  n. 14 del 19.04.2012 con cui è stata rinnovata l’autorizzazione di cui al punto (7), incrementando il volume di rifiuti conferibili e ponendo la validità di 30 mesi a decorrere dal 06.06.2012.

Autorizzazioni “Vasca Sud”

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 17 del 29.10.2010 con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per il deposito di rifiuti non pericolosi, in area 23 ha – “Vasca Sud" (vasche D,E) a Porto Marghera.

RICHIAMATO il Decreto Commissariale  n. 20 del 11.11.2010 con cui è stato integrato il Decreto di cui al punto (10), introducendo la possibilità di conferire nuove tipologie di rifiuti.

RICHIAMATO il Decreto Commissariale  n. 15 del 19.04.2012 con cui è stato modificato il Decreto di cui al punto (10), incrementando il volume di rifiuti conferibili.

VISTA la nota SIFA S.c.p.a., prot. GC/fi/55/13 del 28.02.2013, con cui è stata richiesta una proroga temporale dell’autorizzazione di cui al punto (10), in scadenza al 29.04.2013, atta a congiungersi con la messa in servizio della discarica in fase di realizzazione presso il Vallone Moranzani.

VISTA la nota della Regione Veneto - Direzione Progetto Venezia, prot. 141765 del 03.04.2013, con cui si chiedeva di presentare la relazione di aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 152/2006e ss.mm.ii.

VISTA la relazione di aggiornamento, a riscontro della richiesta di cui al punto (14), inviata da SIFA S.c.p.a. il 10.04.2013 con prot. GC/fi/133/13.

Garanzie finanziarie

VISTO l’Accordo di Programma del 31 Marzo 2008, il quale prevede che alla gestione dell’impianto di cui trattasi provveda la Regione del Veneto, per il tramite del proprio concessionario S.I.F.A. Società Consortile per Azioni, soggetto cui la medesima Amministrazione regionale ha affidato la concessione per la costruzione e gestione del P.I.F. (Progetto Integrato Fusina)

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione a quanto stabilito nel citato Accordo di Programma, la Regione del Veneto e S.I.F.A. S.c.p.a., hanno sottoscritto in data 12.12.2008, apposito atto integrativo della concessione relativa al P.I.F., a mezzo del quale, tra l’altro, è stata affidata alla Società Concessionaria la gestione dell’impianto da realizzarsi nell’area denominata “23ha”.

CONSIDERATO che, per l’impianto di cui trattasi, la Regione del Veneto presenterebbe una fidejussione atta a garantire interventi che la stessa Regione, dovrebbe comunque attuare in sostituzione del proprio Concessionario.

CONSIDERATO che, nell’ipotesi in cui il concessionario SIFA S.c.p.a. non potesse più far fronte alle obbligazioni assunte, la medesima Regione concedente, si farà carico di ogni relativo onere.

Intestazione dell’autorizzazione

VISTA la nota emessa dalla Direzione Tutela Ambiente, prot. 296306 del 10.07.2013, recante “Chiarimenti in ordine all’effettivo intestatario del provvedimento autorizzativo di impianti di gestione di rifiuti”.

Riferimenti normativi

VISTE le L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e n. 26/2007.

VISTO il D. Lgs. n. 59/2005 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. ftp://ftp.provincia.vr.it/IV%20RSA/08Cap_0_001_012.pdf

VISTA la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012.

decreta

  1. Le premesse sono parte integrante del presente decreto.
  2. Alla Ditta S.I.F.A. S.c.p.a. con sede legale in via Torino, 151/c – 30172 Mestre – Venezia, è rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in “Area 23 ha” a Marghera – Venezia, denominato “Vasca Sud” (vasche D, E).
  3. La Ditta S.I.F.A. S.c.p.a è gestore dell’impianto ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
  4. L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità fino al 05.12.2014. Qualora la discarica nel Vallone Moranzani venga realizzata e messa in esercizio prima del termine della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, i rifiuti dovranno essere immediatamente conferiti nella stessa, anche prima della scadenza di tale autorizzazione.
  5. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende le autorizzazioni per le seguenti attività di cui all’Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:
  1. D 13 Raggruppamento preliminare (miscelazione), prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12. Tale attività si sostanzia nella miscelazione dei rifiuti speciali che pervengono all’impianto, anche con differente tenore di umidità. Non deve essere effettuata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
  2. D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14. L’aia di progetto viene utilizzata per la caratterizzazione dei rifiuti che pervengono all’impianto e che avessero necessità di essere verificati. Al termine di tali attività, anche l’area citata sarà utilizzata per il deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi.
  1. I rifiuti conferibili e gestibili nell’impianto di cui al punto 1 sono i seguenti:
  • CER 17 05 06 - fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05*;
  • CER 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*;
  • CER 19 08 05 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
  • CER 19 08 12 - fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce CER 19 08 11*;
  • CER 19 08 14 - fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce CER 19 08 13*;
  • CER 19 13 02 - rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01*;
  • CER 19 13 04 - fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03*;
  • CER 19 13 06 - fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05*.
  1. Il volume complessivo di rifiuti speciali non pericolosi conferibile all’impianto di cui al punto 1 è definito in 134.000 m3.
  2. L’impianto dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  1. nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l’allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore;
  2. dovrà essere evitato, in qualsiasi situazione, il trasporto eolico dei rifiuti;
  3. lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate;
  4. la viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiamo a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita dell’impianto;
  5. dovranno essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dall’impianto e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro;
  6. la sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente dovranno essere garantite in ogni fase della gestione;
  7. dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all’impianto; il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza;
  8. l’area dell’impianto deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato;
  9. le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitarne l’accumulo in impianto; in ogni caso le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento.
  1. Entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto la Ditta dovrà presentare una nuova versione del Piano di Monitoraggio e Controllo, recependo quanto previsto dalla DGRV 242/2010 e ss.mm.ii e acquisendo il parere favorevole di Provincia di Venezia ed ARPAV – Dip. di Venezia.
  2. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010, l’ARPAV effettuerà, con oneri a carico del Gestore, nell’arco di durata dell’autorizzazione integrata ambientale, un controllo completo (documentale, gestionale, tecnico e analitico).
  3. Ai sensi dell’art. 29 – decies, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del decreto medesimo.
  4. La Ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, ogni eventuale richiesta di variazione del PMC, compresa la revisione di cui al punto 9; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia e del Dipartimento ARPAV competenti per territorio.
  5. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia ed ARPAV, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall’art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
  6. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il gestore deve attuare quanto contenuto nel Piano di sicurezza di cui all’art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
  7. La dismissione delle vasche di stoccaggio e la successiva predisposizione agli usi industriali dovrà rispettare quanto previsto dal progetto approvato di cui al punto (6) delle premesse e l’accordo di programma di cui al punto (4) delle stesse premesse.
  8. Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, qualora non avesse già provveduto, la Ditta è tenuta ad inviare agli scriventi Uffici regionali l’attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori, da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009, pena la decadenza dello stesso provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione.
  9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  10. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta S.I.F.A. S.c.p.a. con sede legale in via Torino, 151/c – 30172 Mestre – Venezia, al Comune di Venezia, alla Provincia di Venezia, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale Venezia ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti, al Magistrato alle Acque di Venezia e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
  11. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Mariano Carraro

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