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Materia: Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 61 del 27 luglio 2023
DPCM del 20/02/2019. Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019. Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, Stralcio 2019. Direzione Difesa del Suolo e della Costa, Unità Organizzativa Genio Civile Treviso. Codice ReNDiS intervento: 05IR019/G9. Denominazione: "Prolungamento delle opere di difesa radente in roccia in sponda destra del Fiume Piave, in località Saletto di Breda di Piave (TV)". Importo finanziato: Euro 1.100.000,00. CUP: H43H19000140001. Incarico per l'esecuzione dei lavori affidato alla ditta COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.r.l., CIG: 869948414E. Liquidazione fattura di Euro 4.529,09, relativa al saldo.
IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
il Decreto Legge 24/06/2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", all'art. 10 stabilisce:
VISTI:
CONSIDERATO CHE:
TENUTO CONTO che il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, Stralcio 2019 prevede la realizzazione dell’intervento denominato “Prolungamento delle opere di difesa radente in roccia in sponda destra del Fiume Piave, in località Saletto di Breda di Piave (TV)”, Codice ReNDiS 05IR019/G9, dell’importo di Euro 1.100.000,00, avente come soggetto esecutore la Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa e come RUP il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
VISTO il decreto n. 239 del 15/05/2023 con il quale il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso ha approvato gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del suddetto intervento, sottoscritto dalla ditta esecutrice dei lavori, dal Direttore Lavori e dal RUP in data 13/01/2023;
VISTA la nota prot. n. 0312712 del 09/06/2023 con la quale il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso ha presentato la documentazione per la liquidazione, alla ditta COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.r.l., della fattura n. 9 PA del 20/03/2023, dell’importo complessivo di Euro 4.529,09, relativa al saldo dei lavori eseguiti nell’ambito dell’intervento in oggetto;
CONSIDERATO che il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione della fattura sopra citata, a favore della ditta COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.r.l., dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria e attestando la conformità dell’intervento in ordine alla vigente normativa e la corrispondenza delle opere eseguite rispetto ai termini previsti dal contratto e dal relativo atto di sottomissione;
VISTO l’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’I.V.A., debbano versare direttamente all’Erario l’I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall’01/01/2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell’imposta, per le operazioni soggette al predetto meccanismo di scissione, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione dell’Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l’art. 4 del Decreto innanzi citato stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare con le modalità descritte all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8, capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui sopra, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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