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Scarica versione stampabile Sentenza ed Ordinanza

Bur n. 78 del 12 agosto 2016


Ricorso

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della Legge Regionale Veneto n. 13 del 27 aprile 2016 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità", pubblicata nel B.U.R. n. 40 del 3 maggio 2016.

CT 24532/16 Avv. G. Palmieri

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
RICORSO EX ART. 127 COSTITUZIONE

Del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, FAX 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it , presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

nei confronti

della Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 3 della Legge Regionale Veneto n. 13 del 27 aprile 2016, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”, pubblicata nel B.U.R. n. 40 del 3 maggio 2016, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 giugno 2016.

***

Con la Legge Regionale n. 13 del 27 aprile 2016, indicata in epigrafe, che consta di cinque articoli, la Regione Veneto ha emanato le disposizioni per le “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.

In particolare, l’articolo 3, recante “Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”, inserisce nella Legge Regionale n. 12/2001 citata l’articolo 6-bisSanzioni”.

E’ avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Veneto abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l’illustrazione dei seguenti

MOTIVI

  1. L’articolo 3 della Legge Regione Veneto 27 aprile 2016, n. 13 viola l’articolo 117, comma 2, lett. l) della Costituzione

Come si è detto, l’art. 3 citato, recante “Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”, introduce nella Legge Regionale n. 12/2001 citata, dopo l’art. 6, l’articolo 6-bis “Sanzioni”.

L’art. 6-bis prevede che “1. Nei casi di contraffazione, alterazione e uso non autorizzato del marchio di cui all’articolo 2, comma 1, si applicano le norme nazionali, dell’Unione europea e internazionali di tutela civile e penale dei diritti di proprietà industriale. 2. La giunta regionale individua le sanzioni accessorie applicabili per violazione delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle norme del sistema di qualità di cui alla presente legge, commesse dagli operatori e dai concessionari del marchio nelle fasi di produzione e di commercializzazione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 3, nonché dagli organismi di controllo autorizzati nell’espletamento delle attività di controllo e di certificazione”.

Tale previsione risulta invasiva della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale: giustizia amministrativa, di cui all’art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.
La norma regionale, infatti, contiene quella che può definirsi senz’altro come una vera e propria delega in bianco alla Giunta Regionale per l’individuazione delle fattispecie e delle relative sanzioni e interviene, quindi, sull’impianto sanzionatorio, che è riservato allo Stato.

L’estrema genericità che caratterizza la predetta disposizione ha come conseguenza, innanzitutto, la assoluta assenza di qualsiasi riferimento alle sanzioni principali, rispetto alle quali, quelle che devono essere individuate dalla Giunta Regionale assumono carattere accessorio. Manca, pertanto, l’indefettibile collegamento fra la sanzione accessoria e sanzione principale, alla quale (seconda) la prima accede.

La norma regionale de qua, inoltre, non contempla alcun riferimento alle fattispecie concrete alle quali tali sanzioni accessorie si applicano, non potendo ritenersi sufficiente a tal fine il generico e indistinto richiamo alla “violazione delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle norme del sistema di qualità di cui alla presente legge”. L’individuazione delle fattispecie concrete costituisce, infatti, un requisito necessario e indispensabile non solo ai fini dell’esistenza stessa della sanzione in generale e accessoria in particolare, ma anche ai fini della quantificazione, della determinatezza e della graduazione, in applicazione del criterio della proporzionalità, delle sanzioni accessorie stesse.

Individuazione ancora più necessaria quando, come accade nel caso di specie, la legge nazionale preceda le diverse forme di tutela, civile e penale [1], dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità.
Manca, poi, non solo la determinazione del quantum delle sanzioni accessorie, ma anche la specifica indicazione delle modalità di applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6-bis citato [2]
Non vi è alcun accenno ai principi procedimentali di massima [3] desumibili dall’ordinamento civile e penale, che si riverberano nella fase giurisdizionale, che sono senz’altro applicabile e che, invece, non sono richiamati neanche in via generale e indistinta.

Nella disposizione in questione, seconda parte, non è, infine, neanche specificato chi siano gli “organismi di controllo autorizzati nell’espletamento delle attività di controllo e certificazione”, aggiungendo così un ulteriore elemento di indeterminatezza e genericità della previsione sanzionatoria, che la rende costituzionalmente illegittima.

Anche nel campo delle sanzioni amministrative, d’altronde, la potestà legislativa delle Regioni deve ritenersi, comunque, soggetta al rispetto dei principi fondamentali dettati dall’ordinamento civile e penale, dalle norme processuali e, come sottolineato dalla dottrina, al rispetto dei principi generali contenuti nella legislazione di riferimento (in particolare, la legge 24 novembre 1981, n. 689), che, nella misura in cui si pongono come principi generali informatori della potestà punitiva della pubblica Amministrazione, costituiscono, dunque, essi stessi proprio il limite del potere legislativo regionale.

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Per i suesposti motivi si conclude perché l’articolo 3 della Legge Regionale Veneto n. 13 del 27 aprile 2016, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”, indicata in epigrafe, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Si produce l’estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2016.

 

Roma, 1° luglio 2016

 

Il Vice Avvocato Generale dello Stato
Gabriella Palmieri  

 


[1]   Come le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), all’art. 4, commi 49 e seguenti e come gli art. 473, 517 e 517 quater codice penale
[2]   Tanto che il successivo art. 4 prevede che, entro novante giorni dalla entrata in vigore della legge n. 13/16, la Giunta Regionale definisce a) le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell’articolo 6-bis, così come introdotto dall’articolo 3 della presente legge”.
[3]   Come il principio del contradditorio e l’obbligo di motivazione del provvedimento sanzionatorio.

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