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SENTENZA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. Ric. n. 1051/2015 proposto da Rolando Bortoluzzi c/ Regione Veneto - Graziano Azzalin ed altri. Sentenza n. 1278/15.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Rolando Bortoluzzi, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Mazzoni Nicoletti, con domicilio eletto presso Michela Novello in Mestre, piazza Ferretto;
contro
Regione Veneto;
nei confronti di
Graziano Azzalin, Franco Ferrari, Stefano Fracasso, Alessandra Moretti, Bruno Pigozzo, Orietta Salemi, Claudio Sinigaglia, Andrea Zanoni, Francesca Zottis, Cristina Guarda, Piero Ruzzante, Jacopo Berti, Manuel Brusco, Simone Scarabel, Patrizia Bartelle, Erika Baldin, Andrea Bassi, Stefano Casali, Giovanna Negro, Marino Zorzato; Pietro Dalla Libera, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Dalla Libera, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278; Maurizio Conte, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Trovato, Elena Fabbris, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134;
per l’annullamento
del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Veneto del 19.5.2015 nella parte in cui non attribuisce alla coalizione vittoriosa alle elezioni il premio di maggioranza di cui all’art. 22, comma IV^, lett h) della L.V.R. n. 5/2012 e conseguentemente, per l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti nella parte in cui non prevede un seggio in più (il ventinovesimo) per la coalizione di maggioranza; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pietro Dalla Libera e di Maurizio Conte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Bortoluzzi Rolando, avendo partecipato alla consultazione elettorale per l’elezione del Consiglio regionale del Veneto tenutasi in data 31 maggio 2015, ha proposto l’odierno gravame avverso il verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale Regionale (per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio della Regione Veneto) datato 19 giugno 2015, nella parte in cui non ha attribuito alla coalizione vittoriosa il premio di maggioranza di cui all’art. 22, comma 4, lettera h), della legge regionale del Veneto16 gennaio 2012, n. 5 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale), chiedendo altresì la correzione del risultato elettorale con l’attribuzione alla coalizione vittoriosa alle elezioni regionali del premio maggioranza suddetto e la conseguente sostituzione del candidato che dovesse risultare illegittimamente proclamato assegnando un seggio in più alla coalizione di maggioranza mediante la nomina dell’odierno ricorrente.
1.2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi: eccesso di potere per insufficiente e comunque erronea istruttoria, violazione dell’art. 22, comma 3, lett. a), della L.R. Veneto n. 5/2012 e dell’art. 22, comma 4, lettera h), della L.R..Veneto n. 5/2012, nella misura in cui non ha determinato l’attribuzione alla coalizione vittoriosa del ventinovesimo seggio.
1.3. Il ricorrente premette che, malgrado i primi risultati ufficiosi dessero la coalizione del candidato Presidente Zaia con una percentuale superiore al 50% dei voti (di coalizione), idonea quindi a far scattare il c.d. ulteriore premio di maggioranza previsto dall’art. 22, comma 4, lettera h), della legge regionale del Veneto n. 5/2012, i dati ufficiali hanno poi riportato il dato relativo alla coalizione di maggioranza in una percentuale, sia pure di poco, inferiore al 50% dei voti (di coalizione) validamente espressi. Conseguentemente alla coalizione sono stati riconosciuti un numero di Consiglieri pari a 28 anziché a 29 come sarebbe stato se fosse scattato il suddetto premio di maggioranza.
1.3.1. In particolare, la lista “Indipendenza Noi Veneto” si vedeva “sottrarre” un consigliere regionale “coincidente con il sig. Bortoluzzi”, odierno ricorrente.
1.4. Tuttavia, ad avviso del ricorrente, le operazioni dell’Ufficio Regionale Centrale non sarebbero state lineari, atteso che lo stesso organo avrebbe proceduto “per ben due volte all’attribuzione dei seggi alle diverse circoscrizioni, giungendo sinanco ad annullare in autotutela le proclamazioni determinate in data 15 giugno”. Il ricorrente mette dunque in dubbio la correttezza della percentuale di voti successivamente consacrata nel verbale del 19 giugno 2015 che determinava «“la mancata attribuzione del seggio alla lista “Indipendenza Noi Veneto”», chiedendone la verifica.
1.5 Non sarebbe infatti ammissibile che i voti complessivamente computati al fine dell’attribuzione dei seggi (seggi c.d. pieni, seggi risultanti dal premio di maggioranza e seggi residui) non corrispondano al numero di voti coincidenti con quelli validamente espressi. Segnatamente, l’incongruenza fra “voti espressi” e “numero dei votanti” – rilevata in base alla formula: “numero di votanti = voti di lista + voti solo ai candidati Presidente senza alcuna indicazione di lista (voti che entrano insieme ai voti delle liste di ciascuna coalizione, nel calcolo della cifra di coalizione) + voti solo ai candidati Presidente contenuti in schede con voti di lista nulli o contestati + schede bianche + schede nulle + schede interamente contestate” – emergerebbe eminentemente nelle circoscrizioni di Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
1.6. Infatti, dal confronto effettuato di dati ufficiali (reperiti dall’Ufficio Centrale Regionale istituito presso la Corte d’Appello o dal Mod. 270-AR II Allegato ai verbali dei vari Tribunali) e di dati ufficiosi (reperiti dal sito internet del Ministero dell’Interno), non risulterebbero scrutinati 5218 voti (1644 a Treviso, 595 a Venezia, 1914 a Verona e 1065 a Vicenza).
1.7. Dovrebbe quindi ritenersi che “l’erronea attribuzione dei voti” non potrebbe che comportare “l’attribuzione di una cifra errata a ciascuna lista provinciale e, di conseguenza, alle diverse coalizioni”, poiché delle due l’una: “o sono stati compiuti errori nel procedimento logico-giuridico di calcolo dei dati di coalizione (configurandosi nel caso un’evidente violazione di legge), ovvero non sono stati computati voti validamente espressi (con conseguente erroneità dell’istruttoria, e della rappresentazione dell’atto presupposto)” (cfr. ricorso pag. 10).
1.8. In particolare, con riguardo alle diverse circoscrizioni territoriali, il ricorrente sottolinea che, confrontando i dati oggettivi “tutti di provenienza ministeriale, dell’Ufficio elettorale centrale e dei Tribunali”, vi sarebbero le seguenti differenze negative di voti per la coalizione del Candidato Presidente dott. Luca Zaia: per la circoscrizione di Treviso “(meno) 1.341 voti”, per la circoscrizione di Venezia “(meno) 679 voti”; per la circoscrizione di Verona “(meno) 585 voti”, per la circoscrizione di Vicenza “(meno) 900 voti”, per un complessivo differenziale negativo di 3.505 voti.
1.9. Si renderebbe pertanto «necessario procedere all’acquisizione di dati più concreti ed elementi, al fine di offrire più puntuale dimostrazione del superamento (per lo meno) dell’anzidetta soglia del 50% e dell’attribuzione del ventinovesimo seggio alla circoscrizione territoriale di Treviso, lista “Indipendenza Noi Veneto”, candidato Rolando Bortoluzzi».
1.9.1. Conseguentemente il ricorrente ha chiesto al Tribunale di voler disporre “la formale acquisizione di tutti i verbali di seggio delle Circoscrizioni territoriali di Treviso, Vicenza, Verona e Venezia; delle schede contenente i voti, sì da consentire la verifica e il riconteggio dei voti e delle schede, nonché l’applicazione del premio di maggioranza di cui all’art. 22, comma 4, lettera h), della legge regionale del Veneto n. 5 del 2012 in favore della coalizione risultata vittoriosa alle elezioni regionali de quibus”, instando altresì per “l’esibizione dei primi dati e risultati elettorali comunicati dal Ministero dell’Interno”.
2. Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato il medesimo ricorrente ha impugnato per illegittimità derivata anche le successive deliberazioni del Consiglio Regionale Veneto n. 34 del 20 luglio 2015 (avente ad oggetto “convalida dell’elezione dei Consiglieri Regionali componenti l’Ufficio di presidenza, ai sensi dell’art. 37 dello Statuto”) e n. 43 del 1 settembre 2015 (avente ad oggetto “convalida delle’elezione dei Consiglieri Regionali”), quest’ultima in parte qua convalida l’elezione di uno “degli odierni ulteriori contro interessati”.
3. Si sono costituiti in giudizio i controinteressati Conte Maurizio e Dalla Libera Pietro chiedendo che il ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti, sia dichiarato inammissibile per la sua natura meramente esplorativa e per la conseguente carenza d’interesse o, comunque, rigettato nel merito perché infondato.
4. Preliminarmente occorre scrutinare l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse al ricorso.
4.1. L’eccezione è fondata.
4.2. Ed invero, anche prescindendo dall’oggettiva incertezza che caratterizza il raffronto effettuato nel ricorso per supportare le rilevate anomalie fra “dati ufficiosi”, in quanto tratti dal sito del Ministero, e “dati ufficiali” attestati dall’Ufficio Centrale Regionale, deve rilevarsi che per ottenere il “50% dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni” – necessario per l’attribuzione del “57,5 % dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all’intero più vicino” ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera h) della L.R. del Veneto n. 5/2012 – la “coalizione Zaia” avrebbe dovuto riportare 1.094.007 voti, ossia la metà della cifra totale dei voti validi rilevati, pari a di 2.188.014. Mentre dai dati ufficiali risulta che la coalizione “Zaia Presidente” ha conseguito 1.088.093 di voti.
4.3. Pertanto anche ammettendo, per ipotesi, che dalla verifica richiesta dal ricorrente emergesse che tutti i voti evidenziati nei citati scostamenti (3.505) dovessero essere attribuiti alla coalizione di maggioranza, ciò nondimeno non sarebbe superata la prova di resistenza necessaria per far sorgere l’interesse al ricorso. Infatti risulterebbe che la coalizione Zaia avrebbe conseguito 1.091.598 (derivante dalla somma di 1.088.093 + 3505) su 2.191.519 (2.188.014 + 3.505), cosicché la coalizione medesima si attesterebbe comunque al di sotto della soglia del 50% dei voti (ammontante a 1.095.759,5) necessaria per l’attribuzione del richiesto premio di maggioranza.
4.4. Del pari, la soglia del 50% non verrebbe raggiunta nemmeno con l’attribuzione alla sola coalizione di maggioranza dell’intero scostamento dei pretesi voti non scrutinati, ammontante a 5218 voti, rilevato con riferimento a tutte le coalizioni.
4.5. Orbene, secondo l’orientamento pacifico della giurisprudenza, il principio della prova di resistenza, nel quadro di una giusta composizione tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, non consente di pronunciare l’annullamento dei voti in contestazione se l’illegittimità denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, poiché l’eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi nel senso auspicato dal ricorrente.
5. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso (e dei relativi motivi aggiunti) per carenza di interesse.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per complessivi € 1000,00 (mille/00), da suddividersi in parti uguali fra le parti controinteressate costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente Silvia Coppari, Referendario, Estensore Enrico Mattei, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 30/11/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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