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Sentenza
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. Ric. n. 968/2015 proposto da Leonardo Muraro c/ Regione Veneto - Pietro Dalla Libera e altri. Trasmissione sentenza n. 184/16.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2015, proposto da:
Leonardo Muraro, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Garofalo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
contro
Regione Veneto, Ufficio Centrale Regionale; Antonio Guadagnini, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Corvaja, Francesca Leurini, con domicilio eletto presso Angelo Andreatta in Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 22;
nei confronti di
Pietro Dalla Libera, anche quale ricorrente in via incidentale e riconvenzionale, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Dalla Libera, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278; Maurizio Conte, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Fabbris e Giorgio Trovato, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134; Giuseppe Pan e Stefano Falconi, rappresentati e difesi dall’avvocato Attilio De Martin, con domicilio eletto presso la segreteria dell’intestato Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del cod .proc. amm.;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Maurizio Conte, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Trovato e Elena Fabbris, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Venezia, San Marco, 5134;
per l’annullamento
dell’attribuzione dei seggi relativi alle elezione tenutesi in data 31.5.2015 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Veneto e l’elezione del Presidente della Giunta Regionale effettuata in base all’art. 22, commi 5 e 6 l.r. 16.1.2012, n. 5, in data 19.6.2015 dall’Ufficio Centrale Regionale istituito presso la Corte d’Appello di Venezia; della proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale del Veneto, effettuata in data 19.6.2015 dall’Ufficio Centrale Regionale istituito presso la Corte d’Appello di Venezia, nella parte in cui esclude il ricorrente dal novero degli eletti al Consiglio Regionale; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 130, comma 7, del cod.proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pietro Dalla Libera, di Maurizio Conte, di Giuseppe Pan, di Stefano Falconi e di Antonio Guadagnini;
Visti il ricorso incidentale e la domanda riconvenzionale proposti da Pietro Dalla Libera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
Ritenuto sul punto, che:
Ritenuto che sempre per l’infondatezza debba concludersi con riferimento al terzo motivo con il quale si lamentano errori di calcolo in relazione al quoziente elettorale circoscrizionale di Treviso, non risultando che detti errori abbiano influito ai fini della formazione della graduatoria;
Ritenuto che debba, infine, essere rigettato il quarto e ultimo motivo, con il quale si eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 6, lett. b) della legge regionale n. 5 del 2012 come applicato dall’Ufficio elettorale centrale regionale, per supposta violazione degli artt. 3, 48 secondo comma e 51 primo comma della Cost., in ragione dell’asserita “discriminazione a vantaggio dei gruppi di lista con la cifra elettorale più bassa”, trattandosi invero di applicazione rispettosa del principio di rappresentatività delle minoranze, atteso che nel sistema delineato dalla citata legge regionale, i partiti maggiori godono comunque di adeguata rappresentatività territoriale grazie ai seggi interi ed al numero complessivo degli stessi che essi acquisiscono e che garantisce loro distribuzione territorialmente adeguata, diversamente dalle liste minori che assumono spesso una distribuzione territoriale non omogenea, sicché non appare incoerente, in applicazione del principio di rappresentanza delle minoranze collocarne i seggi nella circoscrizione territoriale ove i medesimi sono effivamente presenti, in virtù del meccanismo di ripartizione dei seggi residui in contestazione;
Ritenuto, per quanto precede, che il ricorso debba essere rigettato e che ciò comporti inevitabilmente l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale e della domanda riconvenzionale proposti dal consigliere regionale Pietro Dalla Libera;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che tenuto conto della peculiarità della fattispecie controversa si rinvengono giustificati motivi per compensarle interamente tra le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara improcedibili il ricorso incidentale e la domanda riconvenzionale proposti da Pietro Dalla Libera.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente Silvia Coppari, Referendario Enrico Mattei, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/02/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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