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Regolamento Regionale n. 4 del 13 marzo 2020
Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"".
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
e m a n a
il seguente regolamento regionale:
Art. 1 Modifiche all’articolo 17 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
1. Al comma 5 dell’articolo 17 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, la parola: “aprile” è sostituita dalla seguente: “marzo”.
Art. 2 Modifiche all’articolo 18 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
1. All’articolo 18 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo la parola: “acquacoltura” sono inserite le seguenti: “e di aree soggette a diritti esclusivi di pesca”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Nelle more dell’approvazione della Carta ittica regionale, la pesca professionale dei molluschi bivalvi, al di fuori delle aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura, è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi:
a) raccolta a mano, rasca manuale trainata all’indietro, rastrello manuale da barca, nelle acque della Laguna di Venezia;
b) rasca in lungo tradizionale, rasca in lungo a pompa, rasca in corto tradizionale, rasca in corto a pompa, rasca a pompa modificata, nelle acque di Zona C soggette a diritti esclusivi di pesca della Provincia di Rovigo.”.
Art. 3 Entrata in vigore.
1. La presente modifica del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.
Venezia, 13 marzo 2020
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche all’articolo 17 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 18 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
Art. 3 - Entrata in vigore.
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