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Bur n. 89 del 16 settembre 2016


PROVINCIA DI VICENZA

Decreto del Sindaco n. 92 del 30 agosto 2016. Lifenergy s.r.l.- Progetto definitivo per la realizzazione di due pozzi esplorativi geotermici denominati "Montecchio Precalcino 1" e "Montecchio Precalcino 2". Giudizio di compatibilità ambientale D.lgs. 152/2006, Lr 10/1999 e loro smi.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

omissis

la ditta LIFENERGY S.R.L., con sede legale nel comune di Firenze, via Pasquale Villari n.7, ha presentato, in data 20/02/2015 con prot. 12188, l'istanza per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale per l'intervento relativo alla “Realizzazione i due pozzi esplorativi geotermici denominati “Montecchio Precalcino 1” e “Montecchio Precalcino 2”;

omissis

Visto e ritenuto di far proprio il parere favorevole di impatto ambientale n.8/2016, richiamandolo esplicitamente nel presente atto, espresso dalla Commissione Valutazione Impatto Ambientale provinciale nella riunione del 29/06/2016, ai sensi della L.R. n. 10/1999 e allegato come parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto, in particolare, della conclusione del parere favorevole n.08/2016, che riporta le seguenti conclusioni:

• Il progetto in esame non si pone in contrasto ovvero in condizioni di interferenze rispetto ad altri piani, progetti e interventi in zone limitrofe, né questi ultimi possono interagire con l’intervento oggetto del parere.

• Non si ravvedono condizioni di contrasto ovvero ostative circa i vincoli territoriali vigenti.

• Il grado di approfondimento documentale, anche dopo l’invio delle specifiche integrazioni richieste, la tipologia degli elaborati e l’accuratezza degli elementi ivi riportati possono essere considerati adeguati alle finalità che il proponente intende conseguire.

• Non si ritiene di richiedere ulteriori integrazioni, approfondimenti o chiarimenti di sorta.

• Risultano pervenute numerose osservazioni contrarie alla realizzazione del progetto (riportate in allegato), riferite quasi esclusivamente al rischio sismico derivante dall’eventuale sfruttamento della risorsa mineraria.

• La considerazione degli impatti, riferibili alle specifiche attività oggetto dell’istanza, porta a ritenere come il progetto non comporta pressioni o effetti significativi per l’ambiente.

• Parimenti il progetto non determina alcun impatto aggiuntivo significativo rispetto all’esercizio delle altre attività in atto, necessitando tuttavia di alcune specifiche prescrizioni al fine di consentire un adeguato monitoraggio post-operam finalizzato alla verifica dei dati progettuali proposti.

• Rispetto al territorio circostante l’iniziativa in esame va interpretata come sostanzialmente priva di rischi ambientali, sanitari ed ecologici.

• Tutte le considerazioni sopra citate si riferiscono all’attività di ricerca, unico oggetto della presente istanza per il giudizio di compatibilità ambientale, e non sussiste alcun elemento oggettivo per l’espressione di un parere negativo da parte della Commissione.

• La Commissione, tuttavia, non può ignorare, visto il copioso materiale fornito dal proponente e dagli osservanti, che escludono unanimemente un qualsiasi rischio sismico in fase di ricerca (cfr. Prof. Dario Zampieri e Dott. Giuseppe Ghezzi), che tale rischio sismico possa invece essere presente nella successiva eventuale fase di sfruttamento della risorsa; non a caso tale aspetto era già stato preso in considerazione dalla Commissione portando a specifiche richieste di integrazioni al proponente.

• Con tali premesse la Commissione, pur in assenza di una competenza amministrativa diretta, ritiene doveroso fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, attraverso specifiche prescrizioni che possano consentire, attraverso elementi da acquisire nella fase di esplorazione, nuove ed ulteriori valutazioni sull’entità del predetto rischio sismico durante la fase di sfruttamento.

• Tali elementi forniranno, quindi, ulteriori utili informazioni in previsione delle successive fasi autorizzative sull’assegnazione del permesso ricerca e sull’eventuale concessione di coltivazione, ai sensi degli artt.3, 6 e 8 del D.Lgs. n.22/2010, in capo alla Regione Veneto, nonché all’ulteriore procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale per la coltivazione, posta sempre in carico alla Regione ai sensi della L.R. n.04/2016.

• Si evidenzia inoltre come il parere positivo alla ricerca, oltre a non essere vincolante, non può in alcun modo costituire assenso automatico all’attività di sfruttamento, visto che solo taluni esiti dell’attività di ricerca, con opportuni controlli e monitoraggi, potranno eventualmente portare ad escludere il più volte citato rischio sismico in fase di sfruttamento.

• A tale scopo e vista la particolarità della materia affrontata, la Commissione ha altresì ritenuto utile recepire le specifiche linee guida ministeriali citate nel successivo punto 15 di prescrizione, al fine di addivenire al maggior grado specialistico di dettaglio possibile

(omissis)

DECRETA

(omissis)

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n.08/2016 favorevole espresso nella seduta del 29/06/2016 dalla Commissione Provinciale V.I.A., Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, in merito alla domanda di "Progetto definitivo per la realizzazione di due pozzi esplorativi geotermici denominati “Montecchio Precalcino 1” e “Montecchio Precalcino 2” ;

2. di esprimere, conseguentemente, ai sensi del del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 10/1999, giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto;

3. di richiedere alla Regione Veneto di assumere le prescrizioni contenute nel parere della Commissione Provinciale di Valutazione d'Impatto Ambientale e le eventuali ulteriori che ritenesse opportune, così procedendo nelle eventuali successive fasi di autorizzazione allo sfruttamento solo nel caso venga dimostrata l'assoluta assenza di una correlazione con un rischio sismico residuo; non potrà pertanto essere autorizzato alcuno sfruttamento in presenza di rischio sismico residuo;

4. di informare che:

a) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

b) la documentazione oggetto dell’istruttoria è visionabile presso il Settore Tutela e valorizzazione risorse naturali- Ufficio VIA della Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle n.1, Vicenza;

5. di dare altresì atto che:

a) il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web provinciale www.provincia.vicenza.it;

(omissis)

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