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Bur n. 78 del 12 agosto 2016


PROVINCIA DI VICENZA

Decreto n. 70 del 15 luglio 2016. Migross s.p.a. e Casabella S.n.c.-realizzazione di un centro commerciale con superficie di vendita di mq 5.750. Giudizio negativo di compatibilità ambientale D.lgs. 152/2006, lr 10/1999 e loro smi.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

omissis

Visto che:

•  la ditta Migross spa , con sede legale Via Pietro Vassanelli, 21/23 - Bussolengo ( VR), e la ditta Casabella snc, con sede legale in Via Roma n. 3/c - Massanzago (PD), hanno presentato, in data 01/12/2015 con prot. n.81355, l'istanza per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale per l'intervento relativo alla “Realizzazione di un centro commerciale con superficie di vendita di mq 5.750”, presso il sito di via Olmo in comune di Altavilla Vicentina;

omissis

Visto e ritenuto di far proprio il parere contrario di impatto ambientale n.7/2016, richiamandolo esplicitamente nel presente atto, espresso dalla Commissione Valutazione Impatto Ambientale provinciale nella riunione del 29/06/2016, ai sensi della L.R. n. 10/1999 e allegato come parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto, in particolare, della conclusione del parere 07/2016 come di seguito riportato:

 

CONCLUSIONI

Il progetto non presenta interferenze rispetto ad altri piani, progetti o interventi in zone limitrofe.

Considerazioni specifiche sono state svolte sugli impatti e risultano esplicitate nelle singole matrici ambientali sopra descritte.

Rilevato la presenza di puntuali e sostanziali osservazioni pervenute dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione e dai Comuni di Creazzo e Vicenza e valutate le controdeduzioni formulate dall’azienda.

L’analisi degli impatti porta a ritenere che l’attività proposta comporti impatti significativi per l’ambiente, anche potenziali, con particolare riferimento alla rilevanza ed alle sensibilità del contesto del sito individuato, piuttosto che all’intervento previsto; per alcuni di tali aspetti il proponente non ha ritenuto di fornire i dati tecnici ed ambientali richiesti dalla Commissione.

Le criticità evidenziate risultavano già esplicitate nella procedura di verifica di assoggettabilità intrapresa nel corso del 2014 e che aveva portato all’espressione di un parere di assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ma non sono state adeguatamente affrontate e risolte dal proponente.

Il parere espresso dalla Commissione è relativo alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale.

Tutto ciò premesso si esprime

PARERE CONTRARIO

All’intervento,in considerazione delle motivazioni sopra descritte.

Si raccomanda al Comune di Altavilla Vicentina di proseguire nell’accertamento sul tema qualità ambientale del suolo/sottosuolo, considerato che non è stato possibile procedere alla valutazione, né pregressa né attuale, per assenza completa di dati, non ostante gli stessi fossero stati dichiarati come disponibili nello S.I.A. e poi richiesti come integrazioni al proponente da parte della Commissione. Si tratta di una matrice ambientale fondamentale, visto il contesto territoriale interessato, e la definizione di una mera destinazione d’uso non garantisce assenza di contaminazione, contrariamente a quanto affermato dal proponente; tale aspetto risulta rilevante, tenendo altresì conto che avrebbe dovuto esservi una tracciabilità del terreno rimosso per attuare l’intervento e la precedente presenza nel sito di un’attività produttiva.

 

(omissis)

DECRETA

(omissis)

 

1.  di prendere atto, facendolo proprio, del parere n.07/2016 contrario espresso nella seduta del 29/06/2016 dalla Commissione Provinciale V.I.A., Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rigetto della domanda di Realizzazione di un centro commerciale con superficie di vendita di mq 5.750”, presso il sito di via Olmo in comune di Altavilla Vicentina;

2.  di esprimere, conseguentemente, ai sensi del del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 10/1999, giudizio contrario di compatibilità ambientale sul progetto, per gli impatti negativi e significativi che l'intervento comporterebbe per l'ambiente e per contrasto con i vincoli territoriali esistenti;

3.  di informare che:

a) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
b) la documentazione oggetto dell’istruttoria è visionabile presso il Settore Tutela e valorizzazione risorse naturali- Ufficio VIA della Provincia di Vicenza, contra' Gazzolle n. 1, Vicenza;

4.  di dare altresì atto che:

a) il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web provinciale www.provincia.vicenza.it;

 

(omissis)

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