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Bur n. 106 del 06 novembre 2015


CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Estratto determinazione n. 2915/2015 del 14 ottobre 2015 del Dirigente del Settore Ambiente della Città Metropolitana di Venezia.

Provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale e contestuale rilascio delle autorizzazioni, assensi, nulla osta comunque denominati di carattere ambientale ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. presentato dalla Società F.lli Lando s.p.a. relativo all’ampliamento di una grande struttura di vendita con contestuale trasformazione in centro commerciale per i settori alimentare e non alimentare in comune di Mira.

Con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente N. 2915/2015 del 14/10/2015 e si è conclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con giudizio di compatibilità ambientale favorevole e contestuale rilascio di autorizzazioni ambientali del progetto relativo all’ampliamento di una grande struttura di vendita con contestuale trasformazione in centro commerciale per i settori alimentare e non alimentare sita in Località Gambarare di Mira (VE) lungo la SS 309 Romea, proposto da F.lli Lando Spa con sede legale via Via Scrovegni 1, 35100 Padova (PD).

La Grande struttura di Vendita di titolarità della società F.lli Lando S.p.A. è localizzata in Comune di Mira (VE), località Gambarare lungo la SS 309 Romea.

Trattasi di un intervento di ampliamento di n.3 strutture di vendita attualmente autorizzate ed operanti nel sito in oggetto, per una superficie netta di vendita del settore alimentare pari a 3.140 mq e del settore non alimentare pari a 3.130 mq (superficie totale di vendita 6.270 mq) fino al raggiungimento di una configurazione  di centro commerciale caratterizzato da una superficie netta di vendita totale pari a 9.700 mq, di cui 4.300 mq del settore alimentare e 5.400 mq del settore non alimentare.

Il progetto non riguarda l’edificio nella sua interezza bensì tutte le unità riconducibili alla proprietà del proponente e che corrispondono alla metà meridionale del complesso.
Il progetto consiste nella riorganizzazione delle unità esistenti e l’aumento delle superfici commerciali allo scopo di costituire un centro commerciale caratterizzato da un ingresso unico con galleria sulla quale si affacceranno due unità commerciali e un bar. La terza unità commerciale manterrà il proprio accesso indipendente ma diverranno comuni l’intera area a parcheggio e l’accesso all’area carico/scarico.
Le tre unità commerciali saranno riorganizzate riportando sul retro le aree di deposito e le zone di lavorazione.
L’intera area parcheggio, prima suddivisa in base alle diverse unità commerciali, verrà unificata e riorganizzata limitando gli accessi al parcheggio da tre a due.
Le facciate sud-est e sud saranno riqualificate e le vetrine cambiate con elementi più performanti.

Ai fini della consultazione la documentazione e gli atti sono depositati e consultabili presso l’ufficio Servizio Ambiente, Unità Operativa Tutela Ambiente della sede della Città metropolitana di Venezia in via Forte Marghera 191, 30172 Mestre-Venezia e pubblicati sul sito internet della Città metropolitana di Venezia  al seguente indirizzo
www.politicheambientali.cittametropolitana.it.

Si riportano di seguito l’elenco delle prescrizioni del citato provvedimento di valutazione ambientale:

1.         A lavori ultimati e con impianti a regime venga condotta una campagna di monitoraggio acustico per la verifica dei livelli di emissione e differenziali prodotta dalle attività e componenti impiantistiche rispetto ai recettori residenziali maggiormente esposti. In caso di superamento dei valori normativi vengano adottati accorgimenti per ricondurre i valori entro i limiti di legge. Copia delle risultanze siano inviate per conoscenza ad ARPAV e alla Città metropolitana di Venezia.

2.         Siano adempiute le prescrizioni del parere istruttorio endoprocedimentale dell’Unità Operativa complessa Tutela dell’Atmosfera e delle Acque, riportate nell’allegato A del parere prot. n. 81664 del 05.10.2015 e riportate nel presente provvedimento.

3.         Sia fornita con periodicità annuale una relazione di bilancio energetico riportante i dati di produzione di energia da fonti rinnovabile previste nel progetto in parola e il consumo energetico del centro commerciale. Tale relazione dovrà essere pubblicata sul sito internet del proponente il progetto.

4.         Sarà cura del proponente segnalare tempestivamente la mancata manutenzione e pulizia del fossato di recapito dello scarico posto in fregio alla SS Romea lato Sud-Est agli Enti competenti, ai fini di un pronto intervento.

Si riportano di seguito le prescrizioni da osservare in merito all’autorizzazione preventiva alla realizzazione e l’esercizio dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali adibiti a parcheggio del centro commerciale nonché autorizzazione allo scarico dell’impianto stesso e delle acque di prima pioggia nel collettore tombinato posto a lato della S.S. n. 309 “Romea”, avente recapito finale nello Scolo Finarda:

1.         Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.

2.         È contestualmente approvato il piano per l’introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall’autorizzazione richiamato in premessa di cui all’articolo 1, comma 5 del D.M. 30 luglio 1999.

3.         L’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia ha validità pari a 4 anni a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento e s’intende tacitamente rinnovata se ogni quattro anni, prima del suo termine di scadenza, la Ditta interessata invierà alla Città metropolitana di Venezia un’asseverazione attestante che non sono intervenute variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze che possono determinare variazioni significative nella quantità e delle acque di dilavamento.

4.         Le acque di scarico dell’impianto di tipo fisico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999.

5.         Deve essere adottato e tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l’annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dell’impianto di trattamento di tipo fisico ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento; il quaderno indicato non è soggetto a vidimazione né a timbratura.

6.         La Ditta è tenuta ad istallare, prima dell’attivazione dello scarico, un pozzetto di campionamento posto a vale dello scarico dell’impianto stesso, fornito di idonea chiusura, provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall’impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo.

7.         La data di avvio dell’impianto secondo il progetto presentato dalla Ditta, e autorizzato all’esercizio con il presente provvedimento, dovrà essere preventivamente comunicato, contestualmente al certificato di regolare esecuzione dell’opera e di ultimazione dei lavori, rilasciato dal Direttore dei lavori stessi, al Dipartimento provinciale di Venezia dell’A.R.P.A.V. e alla Città metropolitana di Venezia.

8.         La Ditta deve adottare e tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4 vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti per i fanghi prodotti, per le emulsioni oleose, per i filtri a coalescenza esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento.

9.         Entro 60 giorni dalla data di comunicazione, prevista dalla lettera d, di avvio dell’impianto e, successivamente, almeno ogni 365 giorni, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, analisi delle acque di scarico dell’impianto di trattamento di tipo fisico su un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto totale, solidi sospesi totali, fosforo totale e idrocarburi totali.

10.       I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs n. 152/2006.

11.       Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999.

12.       A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione, per il tramite il SUAP del Comune competente, una richiesta di modifica dell’autorizzazione allo scarico corredata da adeguata documentazione tecnica; nell’ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a per la verifica della compatibilità dello scarico con il corpo ricettore e l’adozione dei provvedimenti eventualmente necessari.

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