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Scarica versione stampabile Procedimento VIA

Bur n. 77 del 07 agosto 2015


PROVINCIA DI ROVIGO

Società Agricola Liberelle I srl - via Mensa 3- Santa Maria in Fabriago- Lugo (RA) domanda di valutazione di compatibilità ambientale (VIA) e contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per ampliamento di un allevamento avicolo (galline ovaiole) a Taglio di Po (RO)- loc. Cà Cornera, 54. D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m.; L.R. 10 del 26.03.1999 e s.m.; Dgrv n.575 del 03.05.2013; L.R. 26 del 16.08.2007. Determinazione n. 1223 del 10 giugno 2015.


PREMESSO CHE, la Soc. Agricola Liberelle I srl con sede legale in via Mensa 3 a Santa Maria in Fabriago- Lugo (RA), in data 24.12.2012, prot. 64583 , ha presentato alla scrivente domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale, per un ampliamento di un allevamento avicolo esistente di galline ovaiole, ubicato a Taglio di Po (RO)- loc. Cà Cornera, 54 , ai sensi dell'art.23 del dlvo 152 del 03.04.2006 e s.m.;

CONSIDERATO che con nota prot. 1896 del 11.01.2013, la scrivente chiedeva integrazioni al progetto presentato, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs n. 152/06 e s.m ai fini dell'avvio del relativo procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che con nota del 08.02.2013, acquisita agli atti il 11.02.2013, prot. 7784, la ditta chiedeva una proroga di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste;

CONSIDERATO che con nota prot. 8668 del 15.02.2013, la Provincia comunicava la necessità che l'istanza fosse presentata comprensiva degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente, al deposito dei quali, decorreranno i termini del procedimento amministrativo;

VISTO il progetto completo depositato agli atti della scrivente il 11.04.2014, prot. 16753,comprensivo di pubblicazione sui quotidiani;

VISTA la nota prot. 17687 del 17.04.2014 con la quale la Provincia avviava il relativo procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che detto progetto è stato presentato al pubblico il 28.04.2014 , come da attestazione del Comune;

CONSIDERATO che detto progetto prevedeva la costruzione di n. 3 nuovi capannoni avicoli, in aggiunta ai cinque esistenti, portando la capacità totale di allevamento a 2.511.360 capi /ciclo;

VISTA la nota prot. 24961 del 06.06.2014, con la quale la ditta chiedeva la sospensione del procedimento amministrativo in questione , ai fini della presentazione di ulteriore documentazione;

VISTA la nota del 07.07.2014, acquisita agli atti il 09.07.2014, prot. 30668 con la quale la ditta chiedeva la riapertura del procedimento amministrativo in questione, inviando nel contempo documentazione relativa ad un impianto a biogas in progetto, da digestione anaerobica della pollina prodotta dall'allevamento con altre matrici vegetali (mais, ceroso,  ecc.);

CONSIDERANDO che in tale comunicazione, la ditta dichiarava che l'ampliamento dell'allevamento, avrebbe riguardato, per il momento, un solo nuovo capannone, per una potenzialità totale dichiarata di 1.111.104 capi/ciclo;

VISTA la nota della provincia del 11.07.2014, prot. 31214 con la quale si chiedeva la ripresentazione degli elaborati progettuali “tarati” sull'effettiva potenzialità richiesta e la valutazione congiunta degli impatti derivanti sia dalla fase di allevamento-lavorazione uova, che dall'impianto a biogas;

VISTA la documentazione inviata dalla ditta ed acquisita il 30.07.14, prot. 33842;

VISTA la nota prot. 35256 del 11.08.2014 con la quale la scrivente provincia chiedeva tutta la documentazione di Valutazione d'Impatto Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale del progetto emendato, comprensivo degli elaborati richiesti dalla normativa vigente;

VISTA la documentazione relativa al progetto emendato, acquisita il 04.09.2014, prot. 38507, comprensiva di ripubblicazione sui quotidiani;

CONSIDERATO che con nota prot. 40178 del 15.09.2014, la Provincia riavviava il procedimento amministrativo in questione;

VISTO la nota prot. 52704 del 04.12.2014 con la quale la Provincia chiedeva interazioni

VISTO la nota prot. 2141 del 19.01.2015, con la quale la Provincia chiedeva agli Enti interessati i relativi pareri/visti/autorizzazioni di competenza, ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.;

VISTO la nota prot. 2154 del 19.01.2015 con la quale la ditta chiedeva una proroga per la presentazione delle integrazioni richieste;

VISTO la nota prot. 2874 del 23.01.2015, con la quale la Provincia concedeva una proroga di 45 giorni per la consegna della documentazione richiesta;

VISTE le integrazioni all'uopo inviate dalla ditta il 24.02.2015 ed acquisite agli atti il 03.03.2015, prot. 8542;

VISTA la nota prot. 8960 del 05.03.2015 con la quale la Provincia sospendeva la trattazione dell'argomento in questione, essendo in fase di rinomina i componenti della commissione VIA;

VISTA la nota prot. 12388 del 25.03.2015 con la quale la Provincia sollecita gli Enti ambientali a fornire i relativi pareri;

VISTI i pareri ambientali acquisiti in data:

-   20.05.2014, prot. 4816 Consorzio di Bonifica Delta del Po: parere di compatibilità idraulica favorevole;
-   06.08.2014, prot 7412 Consorzio di Bonifica Delta del Po: parere favorevole per lo scarico delle acque meteoriche dell'allevamento e dell'impianto a biogas nella rete consorziale;
-   13.05.2014, prot. 40301 Avepa: approvazione piano aziendale (valutare realizzazione concimaia);
-   12.05.2015, prot. 18873 ASL19: parere favorevole benessere animali (valutare realizzazione concimaia, considerando che non è ancora stato costruito l'impianto a biogas);
-   21.05.2015 del Comune di Taglio di Po, che evidenzia delle difformità urbanistiche relativamente a fabbricati e capannoni realizzati, comunque regolarizzabili;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni in merito al progetto presentato;

VISTO il parere della Commissione VIA nella seduta del 20.05.2015, che ha rinviato la trattazione dell'argomento in questione, per approfondimenti;

CONSIDERANDO che nella successiva seduta della Commissione VIA del 27.05.2015, la stessa premettendo quanto segue:

•   che ha dovuto prendere atto dei lavori eseguiti dalla precedente sottocommissione VIA;
•   che non ha avuto la possibilità di chiedere integrazioni, in quanto già richieste in sede di istruttoria dalla precedente Commissione VIA;
•   che comunque permangono carenze sia metodologiche, che di merito nello studio d'impatto ambientale effettuato;
•   che il nuovo capannone è già stato costruito, in base al permesso rilasciato dal Comune di Taglio di PO n. 15/2013 del 28.08.2013;
•   che comunque in base ai ragionamenti effettuati e riportati nel verbale della commissione VIA allegato, è opportuno limitare il numero di capi, al fine di limitare le emissioni di gas inquinanti e climalteranti e quindi la densità emissiva equivalente di PM10, prendendo altresì atto delle comunicazioni PUA presentate dalla ditta;
•   che risulta necessario imporre adeguate prescrizioni e misure di mitigazione a salvaguardia dell'uomo e dell'ambiente ha espresso un parere di compatibilità ambientale favorevole con le seguenti prescrizioni:

•   limitazione dell'aumento del numero di capi a 415.000 unità (tutti nel nuovo capannone che presenta una tecnologia più efficiente nella limitazione delle emissioni in atmosfera), portando la capacità produttiva a 865.000 capi/ciclo;
•   di prevedere apposita campagna di indagine geognostica spinta almeno fino a 30 m di profondità, ai sensi delle NTC del 2008, per le vasche dell'impianto a biogas, ai fini delle necessarie garanzie di tenute delle stesse anche in condizioni sismiche e per una corretta progettazione geotecnica;
•   di concordare con il Comune, le necessarie misure di mitigazione del verde, sia di medio che di lungo raggio e che tengano conto dei coni visuali preferenziali sia da piano campagna, che dalle arginature del Po;
•   di prevedere almeno 5 piezometri di controllo delle acque di falda, secondo modalità costruttive e parametri da analizzare, da concordare con l'Arpav;
•   di prevedere apposite campagne di monitoraggio delle emissioni (ammoniaca, polveri) e dell'odore, secondo modalità e frequenze concordate con l'Arpav;
•   di concordare con l'Arpav, le modalità di registrazione delle operazioni indicate come “ manutenzione” nel PMC , così come pure gli intervalli di pH di umidità gestiti tramite PLC, del sistema di abbattimento vapori ammoniacali del reparto essiccazione digestato;
•   di concordare con i consigli di cui al parere Avepa n.186 del 13.05.2014 e dell'ASL 19 del 06.05.2015 in merito alla costruzione di una concimaia per lo stoccaggio e la maturazione della pollina prodotta dal nuovo capannone, ove la ditta sia nell'impossibilità di conferirla ad appositi impianti di trattamento ( come sottoprodotto ) o nel caso in cui la ditta voglia smaltirla nei terreni agricoli ( al fine di avere un sufficiente tempo di stoccaggio e di maturazione di almeno 90 giorni );

VISTO il D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m ,la L.R n.10 del 26.03.1999 e s.m; l'ex Dma 29.01.2007, la L.R. n.26 del 16.08.2007;

VISTO il dlvo n.267 del 18.08.2000 e s.m;

VISTO lo Statuto della Provincia;
 

determina
 

1.   di esprimere un giudizio di compatibilità ambientale favorevole al progetto in questione, ai sensi del D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m.;

2.   di rilasciare contemporaneamente l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.L.vo 03.04.2006, n.152 e s.m, alla ditta “Soc. Liberelle I srl” con sede in via Mensa 3 - Santa Maria in Fabriago - Lugo (RA), per la gestione dell'allevamento avicolo di galline ovaiole sito in loc. Cà Cornera nel Comune di Taglio di PO (RO) , ai sensi del D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m.;

3.   di approvare le risultanze dei lavori della commissione VIA del 27.05.2015 e le relative prescrizioni, così come sottoriportate:

•   limitazione dell'aumento del numero di capi a 415.000 unità (tutti nel nuovo capannone che presenta una tecnologia più efficiente nella limitazione delle emissioni in atmosfera), portando la capacità produttiva a 865.000 capi/ciclo;
•   di prevedere apposita campagna di indagine geognostica spinta almeno fino a 30 m di profondità, ai sensi delle NTC del 2008, per le vasche dell'impianto a biogas, ai fini delle necessarie garanzie di tenute delle stesse anche in condizioni sismiche e per una corretta progettazione geotecnica;
•   di concordare con il Comune, le necessarie misure di mitigazione del verde, sia di medio che di lungo raggio e che tengano conto dei coni visuali preferenziali sia da piano campagna, che dalle arginature del Po;
•   di prevedere almeno 5 piezometri di controllo delle acque di falda, secondo modalità costruttive e parametri da analizzare, da concordare con l'Arpav;
•   di prevedere apposite campagne di monitoraggio delle emissioni (ammoniaca, polveri) e dell'odore, secondo modalità e frequenze concordate con l'Arpav;
•   di concordare con l'Arpav, le modalità di registrazione delle operazioni indicate come “ manutenzione “ nel PMC, così come pure gli intervalli di pH di umidità gestiti tramite PLC, del sistema di abbattimento vapori ammoniacali del reparto essiccazione digestato;
•   di concordare con i consigli di cui al parere Avepa n.186 del 13.05.2014 e dell'ASL 19 del 06.05.2015 in merito alla costruzione di una concimaia per lo stoccaggio e la maturazione della pollina prodotta dal nuovo capannone, ove la ditta sia nell'impossibilità di conferirla ad appositi impianti di trattamento (come sottoprodotto) o nel caso in cui la ditta voglia smaltirla nei terreni agricoli (al fine di avere un sufficiente tempo di stoccaggio e di maturazione di almeno 90 giorni);

4.   di stabilire che il PMC (Piano di Monitoraggio e di Controllo) e gli indicatori di performance ambientali, fanno parte integrante dell'autorizzazione Integrata Ambientale;

5.   di fissare il limite di 100 ug/mc per l'Ammoniaca e di 3 UO/mc per l'odore ai ricettori, in analogia a provvedimenti similari di allevamenti avicoli, considerando che 100ug/mc rappresenta la concentrazione di riferimento per l'inalazione cronica quotidiana (Rfc) e 3 UO/mc rappresenta la soglia oltre il quale l'85% della popolazione percepisce odore e quindi fastidio da allevamenti avicoli;

6.   la ditta, prima dell'inizio dei lavori di ampliamento, dovrà inoltrare agli Enti competenti (Comune, Provincia, Arpav, Asl), un piano di interventi, nel caso in cui le suddette rilevazioni, superassero i limiti previsti;

7.   di dare atto che con il presente provvedimento, vengono autorizzate anche le emissioni in atmosfera derivanti dall'allevamento, considerate di carattere diffuso e costituite principalmente dai seguenti inquinanti: NH3, CH4,polveri, per le quali la normativa vigente (ex DMA 29.01.2007) prevede, ai fini della loro mitigazione, l'applicazione di tecniche gestionali basate sulle migliori tecnologie disponibili, anche in relazione alla fattibilità economica (rapporti costi/benefici), quali:

•   utilizzo buone pratiche gestionali;
•   rispetto delle superfici di allevamento previste dal D.L.vo 267/03;
•   adozione di un Piano di Monitoraggio e di Controllo;

8.   sono autorizzate anche le emissioni in atmosfera dei reparti di lavorazione uova, autorizzate con decreto prot. n. 47370 del 26.10.2006, ripreso nell'autorizzazione integrata provvisoria n. 1163 del 29.04.2010, con i seguenti limiti:

E2 essiccatore gusci uova : polveri 20 mg/Nm3
E3 silos stoccaggio gusci uova (previo abbattimento con filtro a maniche ) : polveri 20 mg/Nm3;
E1 caldaia gas metano da 1.030 kW non soggetta ad autorizzazione

e le prescrizioni riportate nel suddetto decreto autorizzativo;

9.   è autorizzato l'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque reflue civili e produttive di lavaggio impianti e pavimenti del reparto lavorazione uova ed il relativo scarico, secondo quanto precedentemente indicato nell'autorizzazione provinciale prot. 47369 del 26.10.2006 ripresa nell'AIA provvisoria e fatte salve le prescrizioni ivi indicate;

10.   considerando che lo scarico di detto impianto di depurazione, avviene in una scolina interpoderale che successivamente scarica nello scolo Veneto, si ritiene che detto scarico sia assimilabile ad uno scarico nel suolo, in quanto detta scolina non rappresenta un corso d'acqua significativo e presumibilmente ha una portata nulla per oltre 120 giorni all'anno, di conseguenza lo scarico è soggetto al rispetto dei limiti di tabella 4 alla parte III del D.Lgs n. 152/06 e s.m, ivi compresi i parametri batteriologici (escherichia coli);

11.   si prescrive altresì l'installazione di un sistema di misurazione in continuo, con registrazione del dato per i parametri: portata, pH,temperatura, torbidità, conducibilità elettrica;

12.   la ditta dovrà definire, per i parametri conducibilità elettrica e torbidità, i limiti di sicurezza oltre i quali la stessa dovrà bloccare lo scarico;

13.   la frequenza degli autocontrolli allo scarico, dovrà essere almeno semestrale;

14.   nel PMC dovranno essere registrati anche i reflui liquidi prodotti dallo scrubber, come rifiuti prodotti dalla ditta Liberelle e destinati allo smaltimento;

15.   la pollina ed il digestato non essiccato prodotti, potranno essere ceduti od ad impianti di trattamento (come sottoprodotti), o dopo adeguata maturazione di almeno 90 giorni in apposita concimaia, ad agricoltori per lo spargimento in terreni (secondo apposito PUA);

16.   il digestato essiccato prodotto e la soluzione di solfato ammonico prodotta dall'abbattimento dei vapori ammoniacali con acido solforico, prima del loro riconoscimento come fertilizzante, dovranno essere smaltiti nel modo analogo a quanto riportato al punto 15;

17.   la gestione dell'impianto a biogas, comprensiva di stoccaggi del digestato, essiccamento ed abbattimento delle emissioni, dovrà essere affidata ad un tecnico specializzato con adeguata preparazione;

18. la soluzione di acido solforico per l'abbattimento dei vapori ammoniacali dovrà essere contenuta in un bacino di adeguata capienza pari ad almeno il volume del serbatoio stesso;

19.   la gestione dell'impianto di abbattimento dei vapori ammoniacali prodotti nella fase di essiccamento del digestato, dovrà avvenire tramite PLC ed in maniera totalmente automatica, come descritto dalla ditta;

20.   è autorizzato il piano di utilizzo delle terre da scavo, secondo quanto previsto dal Dma 161 del 10.08.2012, in conformità agli elaborati progettuali presentati (allegato 7 Luglio 2014 a firma del Dr. Zambon);

21.   la ditta, dovrà indicare l'esecutore del piano di utilizzo, a norma dell'art. 9 del Dma 161/12 e rispettare le altre norme indicate nel suddetto decreto, in relazione al deposito temporaneo, all'avvenuto utilizzo, ecc.;

22.   entro un mese dalla messa a regime dell’attività, realizzazione di una campagna di rilievo del rumore, da inviare agli enti competenti (Provincia,Comune, ARPAV) da eseguirsi sia in orario diurno che notturno, per attestare il rispetto delle norme sul rumore;

23.   di stabilire che la ditta, dovrà comunicare agli Enti competenti (Provincia, Comune, Arpav, ecc.), la realizzazione delle opere di cui al progetto approvato;

24.   di stabilire che gli scarichi delle acque di dilavamento meteoriche dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto nella relazione di compatibilità idraulica esaminata dal Consorzio di Bonifica Delta del Po, che ha espresso parere favorevole con atto prot. 4816 del 20.05.2014, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

25.   di dare atto che lo scarico di dette acque di dilavamento meteorico, provenienti dai bacini di laminazione previsti, nella fossalazione privata del Consorzio, è stato autorizzato dallo stesso Consorzio con atto prot. 7412 del 06.08.2014 , nel rispetto delle prescrizioni ivi riportate;

26.   di stabilire che vengono fatti salve le prescrizioni stabilite nel decreto regionale n. 96 del 25.06.2014 per quanto attiene la conduzione dell'impianto a biogas ;

27.   di stabilire che l' ARPAV come criterio minimo, prevede nell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, con oneri a carico del gestore, ai sensi dell’art. 29-decies comma 3 del Dlvo 152/06 e s.m., l'esecuzione di almeno tre ispezioni ambientali, intese come controllo documentale, tecnico, gestionale ed analitico relativo a tutte le matrici ambientali coinvolte nel seguente Piano di Monitoraggio.

Qualora ne ravvedesse la necessità, l'Autorità Competente può disporre controlli aggiuntivi secondo quanto disposto dall' art. 29-decies comma 4 del Dlvo 152/06 e s.m.;

28.   di dare atto che le modalità di controllo analitico verranno specificate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante come impatto ambientale), nella lettera che verrà trasmessa da Arpav entro il 31 gennaio dell'anno in cui verrà eseguita l'ispezione ambientale integrata;

29.   di dare atto che l'Arpav effettuerà nell'ambito di tali controlli, anche la verifica del rispetto delle condizioni per il rilascio della VIA, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.L.vo 152/06 e s.m.;

30.   di dare atto che il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione alla Provincia, Comune ed all'Arpav ai sensi dell’art. 29-decies comma 1 del D.L.vo 152/06 e s.m., ivi compresi i metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo, da comunicare al dip.prov. Arpav competente comunque prima di eseguire le analisi; in caso di silenzio da parte dell’ente, entro 30 giorni, le indicazioni contenute nella proposta fatta si intendono accettate. L'azienda è comunque obbligata a comunicare ad ARPAV e Provincia, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo di emissioni, scarichi, rifiuti o rumore;

31.   di dare atto che ai sensi dell’art- 29 decies comma 2 del Dlvo 152/06 e s.m., il gestore deve trasmettere alla Provincia, all’Arpav ed al Comune entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in atmosfera, acqua e suolo, dell’anno precedente, ivi compresa una relazione dell’attività aziendale svolta nel periodo considerato;

32.   di dare atto che sono fatte salve, le prescrizioni e/o condizioni espresse dagli Enti interessati nell'ambito del presente procedimento (Consorzio di Bonifica, Avepa, Asl, ecc.);

33.   di dare atto altresì, che devono essere regolarizzate, le difformità urbanistiche rilevate dal Comune di Taglio di Po, in relazione ai capannoni di allevamento, fabbricati, vasche di laminazione e strada di accesso, come indicate dallo stesso nella nota del 20.05.2015, prot. 2488;

34.   di dare atto che il presente provvedimento non esime la ditta dal rispetto delle altre normative (non ambientali) in materia igiene e sicurezza, di prevenzione incendi, ecc., per le quali la ditta dovrà munirsi delle relative autorizzazioni, visti, pareri e/o nulla-osta;

35.   di stabilire che il riesame del presente provvedimento, relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale, è effettuato ogni 10 anni, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3, ovvero quando ricorrano le condizioni di cui ai commi 4 e 6;

36.   di dare atto che la s'intende decaduta la determinazione di AIA provvisoria n. 1163 del 29.04.2010.

Ai sensi dell'art. 3, u.c, della Legge n.241 del 07.08.1990 e s.m., avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica stessa.

 

Il Dirigente ing. Luigi Ferrari

Allegati: (Omissis)

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