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Determinazione n. 212 del 03/02/2015. Società Agricola Agraria ERICA srl (FC) - Roncofreddo (FC) - via Matteotti n. 285 - valutazione di compatibilità ambientale e contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per ampliamento di un allevamento avicolo a Taglio di Po (RO) - denominato PO3 - prot. 31291 del 03.07.2013 D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m.; L.R. 10 del 26.03.1999 e s.m.; Dgrv n. 575 del 03.05.2013; L.R. 26 del 16.08.2007, la DGRV n. 1105 del 28.04.2009.
PREMESSO che, la Soc. Agricola Agraria Erica srl, con sede a Roncofreddo (FC) in via Matteotti n. 285, in data 03.07.2013, prot. 31291, ha presentato alla scrivente domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per un ampliamento di un allevamento avicolo esistente, ubicato a Taglio di Po (RO) - denominato PO3 - lungo la strada provinciale 46 Taglio di Po – Corbola – fg. 5 mappali 329-330, ai sensi dell'art.23 del D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m.;
CONSIDERATO che l'attuale centro zootecnico, è costituito da tre capannoni a ventilazione forzata in grado di allevare varie specie avicole (dai capponi, ai galli, alle faraone, ai polli da carne), con una consistenza variabile a seconda della specie, da 175.500 capponi ai 91.260 galli golden, secondo cicli di allevamento del tipo "tutto pieno, tutto vuoto" e rimozione della pollina a fine ciclo, con stoccaggio e maturazione in apposita concimaia coperta;
CONSIDERATO che l'ampliamento prevede la costruzione di altri n. 3 capannoni portando la consistenza dell'allevamento a n. 6 capannoni, nei quali si accaseranno varie specie avicole, dai 404.628 capponi, ai 317.922 galli livornesi, ai 203.314 galli golden, alle 173.412 faraone, ai 317.922 broilers;
VISTO l'avvio del procedimento amministrativo del 18.07.2013, prot. n. 33493;
VISTA la pubblicizzazione della domanda in questione nel "Corriere del Veneto" il 26.07.2013;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto alla presentazione al pubblico del progetto di cui trattasi il 06.08.2013, come da attestazione del Comune di Taglio di Po del 07.08.2013, prot.9721, acquisita agli atti il 09.08.2013, prot.37017;
VISTA l'ulteriore documentazione inviata dalla ditta il 06.08.2013 ed acquisita agli atti il 09.08.2013, prot. 36897;
VISTA la richiesta di integrazioni del 10.10.2013, prot. n. 45809;
VISTE le integrazioni all'uopo pervenute il 02.12.2013, prot. 53053;
CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria del progetto de quo, la sottocommissione ha evidenziato la necessità di chiedere un parere alla Regione Veneto, relativamente alle distanze di rispetto per gli allevamenti zootecnici in base alla DGRV n. 856 del 25.05.2012;
VISTA la nota del 13.12.2013, prot. 55318 con la quale la Provincia chiedeva alla Regione Veneto chiarimenti in merito al punto suaccennato, sospendendo il procedimento amministrativo in questione;
VISTA l'ulteriore documentazione inviata dalla ditta ed acquisita in data 27.01.2014, prot. 4251 ed il data 11.02.2014, prot. 6873;
VISTA la risposta della Regione Veneto del 07.02.2014, prot. 55518 acquisita agli atti il 11.02.2014, prot. 6977;
VISTA la nota prot. 7896 del 17.02.2014, con la quale la Provincia riavviava il relativo procedimento amministrativo;
CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti il 26.02.2014, prot. 9530, la ditta Erica chiedeva la sospensione del procedimento amministrativo in questione, al fine di effettuare ulteriori analisi sulla ricaduta degli inquinanti atmosferici dell'allevamento;
VISTA la nota prot. 10121 del 28.02.2014, con la quale la Provincia concedeva detta sospensione;
VISTA la nota dell'Arpav del 11.03.2014, prot. 25226 acquisita agli atti il 17.03.2014, prot. 12500, relativa alla valutazione della documentazione sulle emissioni;
VISTA la nota prot. 15261 del 02.04.2014 con la quale la Provincia inviava alla ditta la documentazione prodotta dall'Arpav, a seguito della richiesta inoltrata il 24.03.2014 ed acquisita il 27.03.2014, prot. 14448;
VISTA la documentazione inviata dalla ditta sulle emissioni odorose ed acquisita il 01.10.2014, prot. 42535;
VISTA la relazione istruttoria della sottocommissione VIA del 16.10.2014, incaricata dell'esame della pratica in questione;
VISTO il parere della Commissione VIA del 05.11.2014 nell'ambito del quale, è stato deciso di sospendere la trattazione dell'argomento in questione, per approfondire la tematica odore da parte dell'Arpav;
VISTA la nota prot. 51652 del 27.11.2014, con la quale la ditta trasmette un parere riguardo l'applicazione del modello di ricadute degli odori;
VISTA la nota dell'Arpav del 09.01.2015, prot. 1238, acquisita agli atti il 12.01.2015, prot. 1061, con la quale l'Arpav propone una metodologia di valutazione per valutare le emissioni degli allevamenti avicoli;
VISTO il parere della Commissione VIA nella seduta del 21.01.2015, che :
VISTI i pareri rilasciati dagli Enti, ASL19 del 05.04.2013 prot.10683 e del 05.02.2013 prot.4047, Avepa prot. 44469 del 14.05.2013 di approvazione del piano aziendale, Polesine Acque prot. 13 del 22.1.2013 per la fornitura di acqua, Consorzio di Bonifica Delta del Po del 04.11.2013, prot. 8723 per la compatibilità idraulica;
VISTO il D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m. ,la L.R. n.10 del 26.03.1999 e s.m.; l'ex Dma 29.01.2007, la L.R. n. 26 del 16.08.2007, la DGRV n. 1105 del 28.04.2009;
VISTO il D.L.vo n.267 del 18.08.2000 e s.m.;
VISTO lo Statuto della Provincia;
determina
Ai sensi dell'art. 3, u.c, della Legge n.241 del 07.08.1990 e s.m , avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica stessa.
Allegati (omissis)
Il Dirigente - Ing. Luigi Ferrari
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