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Scarica versione stampabile Procedimento VIA

Bur n. 36 del 10 aprile 2015


PROVINCIA DI ROVIGO

Determinazione n. 212 del 03/02/2015. Società Agricola Agraria ERICA srl (FC) - Roncofreddo (FC) - via Matteotti n. 285 - valutazione di compatibilità ambientale e contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per ampliamento di un allevamento avicolo a Taglio di Po (RO) - denominato PO3 - prot. 31291 del 03.07.2013 D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m.; L.R. 10 del 26.03.1999 e s.m.; Dgrv n. 575 del 03.05.2013; L.R. 26 del 16.08.2007, la DGRV n. 1105 del 28.04.2009.

PREMESSO che, la Soc. Agricola Agraria Erica srl, con sede a Roncofreddo (FC) in via Matteotti n. 285, in data 03.07.2013, prot. 31291, ha presentato alla scrivente domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per un ampliamento di un allevamento avicolo esistente, ubicato a Taglio di Po (RO) - denominato PO3 - lungo la strada provinciale 46 Taglio di Po – Corbola – fg. 5 mappali 329-330, ai sensi dell'art.23 del D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m.;

CONSIDERATO che l'attuale centro zootecnico, è costituito da tre capannoni a ventilazione forzata in grado di allevare varie specie avicole (dai capponi, ai galli, alle faraone, ai polli da carne), con una consistenza variabile a seconda della specie, da 175.500 capponi ai 91.260 galli golden, secondo cicli di allevamento del tipo "tutto pieno, tutto vuoto" e rimozione della pollina a fine ciclo, con stoccaggio e maturazione in apposita concimaia coperta;

CONSIDERATO che l'ampliamento prevede la costruzione di altri n. 3 capannoni portando la consistenza dell'allevamento a n. 6 capannoni, nei quali si accaseranno varie specie avicole, dai 404.628 capponi, ai 317.922 galli livornesi, ai 203.314 galli golden, alle 173.412 faraone, ai 317.922 broilers;

VISTO l'avvio del procedimento amministrativo del 18.07.2013, prot. n. 33493;

VISTA la pubblicizzazione della domanda in questione nel "Corriere del Veneto" il 26.07.2013;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto alla presentazione al pubblico del progetto di cui trattasi il 06.08.2013, come da attestazione del Comune di Taglio di Po del 07.08.2013, prot.9721, acquisita agli atti il 09.08.2013, prot.37017;

VISTA l'ulteriore documentazione inviata dalla ditta il 06.08.2013 ed acquisita agli atti il 09.08.2013, prot. 36897;

VISTA la richiesta di integrazioni del 10.10.2013, prot. n. 45809;

VISTE le integrazioni all'uopo pervenute il 02.12.2013, prot. 53053;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria del progetto de quo, la sottocommissione ha evidenziato la necessità di chiedere un parere alla Regione Veneto, relativamente alle distanze di rispetto per gli allevamenti zootecnici in base alla DGRV n. 856 del 25.05.2012;

VISTA la nota del 13.12.2013, prot. 55318 con la quale la Provincia chiedeva alla Regione Veneto chiarimenti in merito al punto suaccennato, sospendendo il procedimento amministrativo in questione;

VISTA l'ulteriore documentazione inviata dalla ditta ed acquisita in data 27.01.2014, prot. 4251 ed il data 11.02.2014, prot. 6873;

VISTA la risposta della Regione Veneto del 07.02.2014, prot. 55518 acquisita agli atti il 11.02.2014, prot. 6977;

VISTA la nota prot. 7896 del 17.02.2014, con la quale la Provincia riavviava il relativo procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti il 26.02.2014, prot. 9530, la ditta Erica chiedeva la sospensione del procedimento amministrativo in questione, al fine di effettuare ulteriori analisi sulla ricaduta degli inquinanti atmosferici dell'allevamento;

VISTA la nota prot. 10121 del 28.02.2014, con la quale la Provincia concedeva detta sospensione;

VISTA la nota dell'Arpav del 11.03.2014, prot. 25226 acquisita agli atti il 17.03.2014, prot. 12500, relativa alla valutazione della documentazione sulle emissioni;

VISTA la nota prot. 15261 del 02.04.2014 con la quale la Provincia inviava alla ditta la documentazione prodotta dall'Arpav, a seguito della richiesta inoltrata il 24.03.2014 ed acquisita il 27.03.2014, prot. 14448;

VISTA la documentazione inviata dalla ditta sulle emissioni odorose ed acquisita il 01.10.2014, prot. 42535;

VISTA la relazione istruttoria della sottocommissione VIA del 16.10.2014, incaricata dell'esame della pratica in questione;

VISTO il parere della Commissione VIA del 05.11.2014 nell'ambito del quale, è stato deciso di sospendere la trattazione dell'argomento in questione, per approfondire la tematica odore da parte dell'Arpav;

VISTA la nota prot. 51652 del 27.11.2014, con la quale la ditta trasmette un parere riguardo l'applicazione del modello di ricadute degli odori;

VISTA la nota dell'Arpav del 09.01.2015, prot. 1238, acquisita agli atti il 12.01.2015, prot. 1061, con la quale l'Arpav propone una metodologia di valutazione per valutare le emissioni degli allevamenti avicoli;

VISTO il parere della Commissione VIA nella seduta del 21.01.2015, che :

  • ha ritenuto, la proposta dell'Arpav meritevole di valutazione ed approvazione da parte dell'organo regionale preposto (ambiente e salute pubblica), in quanto contenenti osservazioni che dovrebbero essere estese a tutti gli allevamenti del Veneto;
  • ha espresso un parere di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni e contestuale parere favorevole al rilascio dell'AIA, subordinatamente a:
  1. ha fissato il limite di 100 µg/mc per l'Ammoniaca e di 3 UO/mc per l'odore ai ricettori;
  2. ha ritenuto necessario concordare con l'Arpav, le modalità e le frequenze di rilevamento degli inquinanti già proposti dalla ditta (NH3, H2S, Polveri ed odore) e riportati al punto 2 del Piano di Monitoraggio e di Controllo;
  3. ha ritenuto necessario che la ditta, prima dell'inizio dei lavori di ampliamento, inoltri agli Enti competenti (Comune, Provincia, Arpav, Asl), un piano di interventi, nel caso in cui le suddette rilevazioni, superassero i limiti previsti;

VISTI i pareri rilasciati dagli Enti, ASL19 del 05.04.2013 prot.10683 e del 05.02.2013 prot.4047, Avepa prot. 44469 del 14.05.2013 di approvazione del piano aziendale, Polesine Acque prot. 13 del 22.1.2013 per la fornitura di acqua, Consorzio di Bonifica Delta del Po del 04.11.2013, prot. 8723 per la compatibilità idraulica;

VISTO il D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m. ,la L.R. n.10 del 26.03.1999 e s.m.; l'ex Dma 29.01.2007, la L.R. n. 26 del 16.08.2007, la DGRV n. 1105 del 28.04.2009;

VISTO il D.L.vo n.267 del 18.08.2000 e s.m.;

VISTO lo Statuto della Provincia;

determina
 

  1. di esprimere un giudizio di compatibilità ambientale favorevole al progetto in questione, ai sensi del D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m.;
  2. di rilasciare contemporaneamente l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.L.vo 03.04.2006, n.152 e s.m., alla ditta “Soc. Agraria Agricola Erica” con sede a Roncofreddo (FC) - Via Matteotti n. 285, per la gestione dell'allevamento avicolo in questione a Taglio di Po (RO) - denominato PO3 lungo la strada provinciale 46 Corbola - Taglio di Po al fg. 5 mappali 329 - 330, ai sensi del D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m.;
  3. di approvare le risultanze dei lavori della Commissione VIA del 21.01.2015 e le relative prescrizioni, così come sottoriportate:
  • fissazione del limite di 100 µg/mc per l'Ammoniaca e di 3 UO/mc per l'odore ai ricettori;
  • concordare con l'Arpav le modalità e le frequenze di rilevamento degli inquinanti già proposti dalla ditta (NH3, H2S, Polveri ed odore) e riportati al punto 2 del Piano di Monitoraggio e di Controllo;
  • la ditta, prima dell'inizio dei lavori di ampliamento, dovrà inoltrare agli Enti competenti (Comune, Provincia, Arpav, Asl), un piano di interventi, nel caso in cui le suddette rilevazioni, superassero i limiti previsti;
  • concordare con il Comune l'eventuale implementazione della barriera verde;
  1. di stabilire che il PMC (Piano di Monitoraggio e di Controllo) e gli indicatori di performance ambientali, fanno parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
  2. di dare atto che con il presente provvedimento, vengono autorizzate anche le emissioni in atmosfera derivanti dall'allevamento, considerate di carattere diffuso e costituite principalmente dai seguenti inquinanti: NH3, CH4, N2O, per le quali la normativa vigente (ex DMA 29.01.2007) prevede, ai fini della loro mitigazione, l'applicazione di tecniche gestionali basate sulle migliori tecnologie disponibili, anche in relazione alla fattibilità economica (rapporti costi/benefici), quali:
  • utilizzo buone pratiche gestionali;
  • rispetto delle superfici di allevamento previste dal DLvo 181 del 27.09.2010;
  • compilazione di report delle emissioni, secondo quanto previsto dal Dma 29.01.2007;
  • adozione di un Piano di Monitoraggio e di Controllo;
  1. analisi per ogni ciclo di allevamento dell'aria all'interno dei capannoni per NH3 (< 20 ppm); CO2 (< 3000 ppm), e degli altri parametri previsti dall'allegato A1 della DGR 1105/09;
  2. rispettare le norme sul benessere degli animali (per i capponi ed i broilers la max densità di allevamento è di 39 Kg/m2);
  3. il razzolamento esterno delle faraone è previsto solo per un numero di capi allevato pari a 44.586 del capannone n.1;
  4. realizzazione di un sistema di nebulizzazione ad acqua in prossimità dei ventilatori, al fine di abbassare i livelli di NH3, nonché di una rete per l'abbattimento degli aerosol;
  5. la pollina prodotta potrà essere ceduta ad impianti di trattamento o, dopo adeguata maturazione di almeno 90 giorni nell'apposita concimaia, ad agricoltori per lo spargimento in terreni (previa presentazione di apposito PUA);
  6. durante la pulizia dei capannoni, onde evitare problemi di polveri, i ventilatori dovranno essere spenti;
  7. analisi delle acque di falda con frequenza annuale dagli appositi piezometri ivi presenti;
  8. entro un mese dalla messa a regime dell’attività, realizzazione di una campagna di rilievo del rumore, da inviare agli enti competenti (Provincia, Comune, ARPAV) da eseguirsi sia in orario diurno che notturno, per attestare il rispetto delle norme sul rumore;
  9. di stabilire che la ditta, dovrà comunicare agli Enti competenti (Provincia, Comune, Arpav, ecc.), la realizzazione delle opere di cui al progetto approvato;
  10. di stabilire che gli scarichi delle acque dall'apposita vasca di laminazione nella fossalazione esistente e quindi nello scolo Veneto, dovranno rispettare i limiti della tab. 3 Allegato 5 Parte III del DLvo 152/06 e s.m. in caso di razzolamento esterno delle faraone;
  11. di stabilire che l' ARPAV come criterio minimo, prevede nell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, con oneri a carico del gestore, ai sensi dell’art. 29-decies comma 3 del Dlvo 152/06 e s.m., l'esecuzione di almeno tre ispezioni ambientali, intese come controllo documentale, tecnico, gestionale ed analitico relativo a tutte le matrici ambientali coinvolte nel seguente Piano di Monitoraggio. Qualora ne ravvedesse la necessità, l'Autorità Competente può disporre controlli aggiuntivi secondo quanto disposto dall' art. 29-decies comma 4 del Dlvo 152/06 e s.m.;
  12. di dare atto che le modalità di controllo analitico verranno specificate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante come impatto ambientale), nella lettera che verrà trasmessa da Arpav entro il 31 gennaio dell'anno in cui verrà eseguita l'ispezione ambientale integrata;
  13. di dare atto che l'Arpav effettuerà nell'ambito di tali controlli, anche la verifica del rispetto delle condizioni per il rilascio della VIA, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.L.vo 152/06 e s.m.;
  14. di dare atto che il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione alla Provincia, Comune ed all'Arpav ai sensi dell’art. 29-decies comma 1 del D.L.vo 152/06 e s.m., ivi compresi i metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo, da comunicare al Dip. Prov. Arpav competente comunque prima di eseguire le analisi; in caso di silenzio da parte dell’ente, entro 30 giorni, le indicazioni contenute nella proposta fatta si intendono accettate. L'azienda è comunque obbligata a comunicare ad ARPAV e Provincia, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo di emissioni, scarichi, rifiuti o rumore;
  15. di dare atto che ai sensi dell’ art- 29 decies comma 2 del Dlvo 152/06 e s.m., il gestore deve trasmettere alla Provincia, all’Arpav ed al Comune entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in atmosfera, acqua e suolo, dell’anno precedente, ivi compresa una relazione dell’attività aziendale svolta nel periodo considerato;
  16. di dare atto che sono fatte salve,le prescrizioni e/o condizioni espresse dagli Enti interessati nell'ambito del presente procedimento (Consorzio di Bonifica, Avepa, Asl, ecc.);
  17. di dare atto che il presente provvedimento non esime la ditta dal rispetto delle altre normative ( non ambientali ) in materia igiene e sicurezza, di prevenzione incendi, ecc, per le quali la ditta dovrà munirsi delle relative autorizzazioni, visti, pareri e/o nulla- osta;
  18. di stabilire che il riesame del presente provvedimento, relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale, è effettuato ogni 10 anni, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3, ovvero quando ricorrano le condizioni di cui ai commi 4 e 6;
  19. di dare atto che la presente determinazione, sostituisce la determinazione n. 3072 del 16.09.2011, così come aggiornata con determinazione n. 3516 del 06.11.2012, che s'intendono quindi decadute.

Ai sensi dell'art. 3, u.c, della Legge n.241 del 07.08.1990 e s.m , avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica stessa.

 

Allegati (omissis)

Il Dirigente - Ing. Luigi Ferrari

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