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Scarica versione stampabile Procedimento VIA

Bur n. 32 del 03 aprile 2015


PROVINCIA DI ROVIGO

Determinazione n. 211 del 3 febbraio 2015. Società Agricola TIOZZO CARLO s.s. - Via dei Cesari, 98-Rosolina (RO) valutazione di compatibilità ambientale (VIA) e contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per costruzione di un nuovo allevamento avicolo a Porto Viro (RO)- Suap di Porto Viro prot. 0015607 del 11.07.2014 D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m.; L.R. 10 del 26.03.1999 e s.m.; Dgrv n. 575 del 03.05.2013; L.R. 26 del 16.08.2007, la DGRV n. 1105 del 28.04.2009

Il Dirigente

PREMESSO che, la Soc. Agricola Tiozzo Carlo con sede in via dei Cesari, 98 - Rosolina (RO), ha presentato al Suap di Porto Viro (prot.0015607 del 11.07.2014 e 28.07.2014), domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per la costruzione di un nuovo allevamento avicolo (polli da carne) in via del Giunco, loc. Mea nel Comune di Poro Viro, fg.24 mappali 266, 267, 321,  ai sensi dell'art.23 del D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m.;

CONSIDERATO che tale domanda è stata acquisita agli atti della scrivente il 17.07.2014, prot. 31938 ed il 29.07.2014, prot. 33604;

CONSIDERATO che il progetto prevede la costruzione di n. 3 capannoni avicoli dediti ad allevamento di polli da carne, per una consistenza cadauno di max 55000 capi, per complessivi 165.000 capi (a terra su lettiera integrale), nonché degli impianti accessori per la gestione dell'allevamento (idrico, ventilazione, illuminazione/riscaldamento, distribuzione mangimi, ecc.) e degli interventi complementari funzionali all'attività: deposito trucioli con ufficio, vano servizi igienici e spogliatoio; gruppo elettrogeno; deposito combustibile (GPL); cella frigo; zona pesa; impianto sanificazione mezzi; impianto fotovoltaico; 

CONSIDERATO che con nota prot. 34774 del 06.08.2014, la scrivente ha comunicato al Suap di Porto Viro, l'incompletezza della domanda per la mancanza di documentazione attinente alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE le integrazioni acquisite dal Suap in data 09.09.2014 ed acquisite dalla Provincia il 15.09.2014, prot. 40033;

VISTO l'avvio del procedimento amministrativo del 18.09.2014, prot. n. 40699;

VISTO la pubblicizzazione della domanda in questione avvenuta ne "La voce di Rovigo" il 13.07.2014;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto alla presentazione al pubblico del progetto di cui trattasi il 29.07.2014;

VISTO la richiesta di integrazioni del 26.09.2014, prot. n. 41928;

VISTE le integrazioni all'uopo pervenute dal Suap di Porto Viro ed acquisite il 10.11.14, prot. 49278 ed il 10.12.14, prot. 53319;

VISTO il parere della Commissione VIA nella seduta del 21.01.2015, che :

  • ha espresso un parere di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni e contestuale parere favorevole al rilascio dell'AIA, subordinatamente a:
  1. fissazione del limite di 100 µg/mc per l'Ammoniaca e di 3 UO/mc per l'odore ai ricettori;
  2. necessità di concordare con l'Arpav, le modalità e le frequenze di rilevamento degli inquinanti sopracitati e di quelli già valutati in sede di domanda  (H2S, Polveri);

VISTO il D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m., la L.R n.10 del 26.03.199 e s.m.; l'ex Dma 29.01.2007, la L.R. n.26 del 16.08.2007, la DGRV n. 1105 del 28.04.2009;

VISTO il D.L.vo n.267 del 18.08.2000 e s.m.;

VISTO lo Statuto della Provincia;

determina

  1. di esprimere un giudizio di compatibilità ambientale favorevole al progetto in questione, ai sensi del D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m.;
  2. di rilasciare contemporaneamente l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.L.vo 03.04.2006, n.152 e s.m., alla ditta “Soc. Agricola Tiozzo Carlo” con sede in Via dei Cesari, 98 - Rosolina (RO), per la gestione del nuovo allevamento avicolo in questione  (polli da carne) in via del Giunco, loc. Mea nel Comune di Porto Viro, fg.24 mappali 266, 267, 321,  ai sensi del D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m.;
  3. di approvare le risultanze dei lavori della Commissione VIA del 21.01.2015 e le relative prescrizioni, così come sottoriportate:
  • fissazione del limite di 100 µg/mc per l'Ammoniaca e di 3 UO/mc per l'odore ai ricettori;
  • concordare con l'Arpav le modalità e le frequenze di rilevamento degli inquinanti già valutati in sede di domanda  dalla ditta (NH3, H2S, Polveri ed odore);
  1. di ritenere necessario che la ditta, prima dell'inizio dei lavori di ampliamento, inoltri agli Enti competenti (Comune, Provincia, Arpav, Asl), un piano di interventi, nel caso in cui le suddette rilevazioni, superassero i limiti previsti;
  1. di stabilire che il PMC (Piano di Monitoraggio e di Controllo) e gli indicatori di performance ambientali, fanno parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
  2. di dare atto che con il presente provvedimento, vengono autorizzate anche le emissioni in atmosfera derivanti dall'allevamento, considerate di carattere diffuso e costituite principalmente dai seguenti inquinanti: NH3, CH4, N2O, per le quali la normativa vigente (ex DMA 29.01.2007) prevede, ai fini della loro mitigazione, l'applicazione di tecniche gestionali basate sulle migliori tecnologie disponibili, anche in relazione alla fattibilità economica (rapporti costi/benefici), quali:
  • utilizzo buone pratiche gestionali;
  • rispetto delle superfici di allevamento previste dal Dlvo 181 del 27.09.2010;
  • compilazione di report delle emissioni, secondo quanto previsto dal Dma 29.01.2007;
  • adozione di un Piano di Monitoraggio e di Controllo;
  1. analisi per ogni ciclo di allevamento dell'aria all'interno dei capannoni per NH3 (< 20 ppm ); CO2 (< 3000 ppm),  e degli altri parametri previsti dall'allegato A1 della DGR 1105/09;
  2. rispettare le norme sul benessere degli animali;
  3. adozione di sistemi di abbattimento polveri all'uscita dei ventilatori;
  4. la pollina prodotta dovrà essere ceduta  ad impianti di trattamento (come da contratto allegato alla domanda): a tal fine la ditta dovrà, prima dell'inizio dell'attività, fornire apposita documentazione attestante il ritiro della pollina prodotta anche in caso di fermo dell'impianto ivi individuato;
  5. durante la pulizia dei capannoni, onde evitare problemi di polveri, i ventilatori dovranno essere spenti;
  6. gestione delle terre da scavo come da progetto;
  7. entro un mese dalla messa a regime dell’attività, realizzazione di una campagna di rilievo del rumore, da inviare agli enti competenti (Provincia, Comune, ARPAV) per attestare il rispetto delle norme sul rumore;
  8. di stabilire che la ditta, dovrà comunicare agli Enti competenti (Provincia, Comune, Arpav, ecc.), la realizzazione delle opere di cui al progetto approvato;
  9. di stabilire che l'ARPAV come criterio minimo, prevede nell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, con oneri a carico del gestore, ai sensi dell’art. 29-decies comma 3 del Dlvo 152/06 e s.m.,  l'esecuzione di almeno due ispezioni ambientali, intese come controllo documentale, tecnico, gestionale ed analitico relativo a tutte le matrici ambientali coinvolte nel seguente Piano di Monitoraggio. Qualora ne ravvedesse la necessità, l'Autorità Competente può disporre controlli aggiuntivi secondo quanto disposto dall'art. 29-decies comma 4 del Dlvo 152/06 e s.m.;
  10. di dare atto che le modalità di controllo analitico verranno specificate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante come impatto ambientale), nella lettera che verrà trasmessa da Arpav entro il 31 gennaio dell'anno in cui verrà eseguita l'ispezione ambientale integrata;
  11. di dare atto che l'Arpav effettuerà nell'ambito di tali controlli, anche la verifica del rispetto delle condizioni per il rilascio della VIA, secondo quanto previsto dall'art. 28 del dlvo 152/06 e s.m.;
  12. di dare atto che il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione alla Provincia, Comune ed all'Arpav ai sensi dell’art. 29-decies comma 1 del dlvo 152/06 e s.m., ivi compresi i metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo, da comunicare al Dip. Prov. Arpav competente comunque prima di eseguire le analisi; in caso di silenzio da parte dell’ente, entro 30 giorni, le indicazioni contenute nella proposta fatta si intendono accettate. L'azienda è comunque obbligata a comunicare ad ARPAV e Provincia, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo di emissioni, scarichi, rifiuti o rumore;
  13. di dare atto che ai sensi dell’art- 29 decies comma 2 del Dlvo 152/06 e s.m., il gestore deve trasmettere alla Provincia, all’Arpav ed al Comune  entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in atmosfera, acqua e suolo, dell’anno precedente, ivi compresa una relazione dell’attività aziendale svolta nel periodo considerato;
  14. di dare atto che sono fatte salve, le prescrizioni e/o condizioni espresse dagli Enti interessati nell'ambito del  procedimento attivato dal Suap (Consorzio di Bonifica, Avepa, Asl, ecc.);
  15. di stabilire che il riesame del presente provvedimento, relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale, è effettuato ogni 10 anni, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3, ovvero quando ricorrano le condizioni di cui ai commi 4 e 6;
  16. di trasmettere il presente provvedimento al Suap di Porto Viro per l'emanazione dell'atto finale.

Ai sensi dell'art. 3, u.c, della Legge n.241 del 07.08.1990 e s.m , avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica stessa.

 

Allegati:
1)  PianoMonitoraggioControllo
2)  CapannoneAvicoloProgetto
3)  ParticolariProgetto
4)  planubicazione
5)  SchedaA
6)  Tiozzo-relazione-set2014

Il Dirigente ing. Luigi Ferrari

Allegati (omissis)

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