Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 75 del 28 giugno 2022


Materia: Caccia e pesca

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 24 giugno 2022

Divieto temporaneo, sino al 31 dicembre 2023, di consumo di pesce pescato proveniente dalle aree dove sono state riscontrate positività analitiche per sostanze perfluoro alchiliche (PFAS).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene disposto il divieto temporaneo, sino al 31 dicembre 2023, di consumo di pesce pescato proveniente dalle aree dove sono state riscontrate positività analitiche per i PFAS.
 

Il Presidente

VISTO il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

VISTO l’art. 4 della Legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 “Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei Servizi Veterinari nelle Unità Sanitarie Locali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle Direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la Decisione 92/438/CEE del Consiglio;

VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

VISTA la comunicazione dell’Istituto Superiore di Sanità del 13 ottobre 2017 con cui si concorda sull’opportunità di prevedere misure di natura precauzionale a tutela della salute della popolazione, quale il divieto di consumo di pesce pescato proveniente dalle aree dove sono state riscontrate positività analitiche per i PFAS e particolarmente per l’acido perfluoroottansulfonico (PFOS), sostanza che presenta evidenze di bioaccumulo e probabile tossicità per l’uomo;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 184 del 10 novembre 2017 con la quale veniva disposto il divieto temporaneo per un periodo di dodici mesi del consumo di pesce pescato nel territorio dei seguenti Comuni delle Province di Verona, Vicenza, Padova, rientranti nella cosiddetta “Area Rossa” così come definita con DGR n. 2133/2016: Albaredo d’Adige (VR), Alonte (VI), Arcole (VR), Asigliano Veneto (VI), Bevilacqua (VR), Bonavigo (VR), Boschi Sant’Anna (VR), Brendola (VI), Cologna Veneta (VR), Legnago (VR), Lonigo (VI), Minerbe (VR), Montagnana (PD), Noventa Vicentina (VI), Pojana Maggiore (VI), Pressana (VR), Roveredo di Guà (VR), Sarego (VI), Terrazzo (VR), Veronella (VR) e Zimella (VR);

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 691 del 21 maggio 2018 con la quale, tra l’altro, sono stati rideterminati gli ambiti territoriali e, conseguentemente, modificato l’elenco dei Comuni rientranti nella cosiddetta “Area Rossa” così come di seguito delineata: Agugliaro (VI), Albaredo d’Adige (VR), Alonte (VI), Arcole (VR), Asigliano Veneto (VI), Bevilacqua (VR), Bonavigo (VR), Borgo Veneto (PD), Boschi Sant’Anna (VR), Brendola (VI), Casale di Scodosia (PD), Cologna Veneta (VR), Legnago (VR), Lonigo (VI), Lozzo Atestino (PD), Megliadino San Vitale (PD), Merlara (PD), Minerbe (VR), Montagnana (PD), Noventa Vicentina (VI), Orgiano (VI), Pojana Maggiore (VI), Pressana (VR), Roveredo di Guà (VR), Sarego (VI), Terrazzo (VR), Urbana (PD), Val Liona (VI), Veronella (VR) e Zimella (VR);

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 dell’8 gennaio 2019 “Divieto temporaneo, sino al 30 giugno 2019, di consumo di pesce pescato proveniente dalle aree dove sono state riscontrate positività analitiche per i PFAS”;

VISTI i risultati del Piano di monitoraggio per la ricerca di PFAS negli alimenti, comunicati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e confermati, con nota dell’Istituto Superiore di Sanità del 24 giugno 2019, acquisita al protocollo regionale con n. 273651 del 25 giugno 2019;

PRESO ATTO che i risultati del Piano di monitoraggio, di cui al precedente capoverso, sono stati trasmessi all’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare);

VISTA, altresì, la propria Ordinanza n. 88 del 28 giugno 2019 “Divieto temporaneo, sino al 31 dicembre 2020, di consumo di pesce pescato proveniente dalle aree dove sono state riscontrate positività analitiche per i PFAS”, con la quale è stata disposta la proroga della vigenza delle disposizioni contenute nella precitata Ordinanza n. 5 dell’8 gennaio 2019;

VISTA la propria Ordinanza n. 7 del 28 gennaio 2021 “Divieto temporaneo, sino al 30 giugno 2022, di consumo di pesce pescato proveniente dalle aree dove sono state riscontrate positività analitiche per i PFAS”;

PRESO ATTO dell’Opinion espressa dalla succitata Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare: "Risk to human health related to the presence of perfluoroalkyl substances in food" EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (EFSA CONTAM Panel) EFSA Journal 2020;18(9):6223; doi: 10.2903/j.efsa.2020.6223, Adopted 9 July 2020”. Documento che stabilisce un valore di assunzione settimanale tollerabile (Tolerable Weekly Intake, TWI) pari a 4.4 ng/kg di peso corporeo per la somma di quattro congeneri PFAS (PFOA, PFNA, PFHxS e PFOS). Valore di TWI inferiore ai TWI stabiliti dalla stessa EFSA nel 2018 per i due congeneri PFOA (6 ng/kg) e PFOS (13 ng/kg) considerati separatamente;

CONSIDERATO che la materia di cui trattasi, complessivamente intesa, permane allo studio e approfondimento da parte dell’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e di altre Agenzie nazionali per la sicurezza alimentare e che la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, sulla base dei dati e degli studi attualmente disponibili, non ha elementi per riconsiderare le misure di cui alla D.G.R. n. 691/2018 e alle successive ordinanze;

RITENUTO di conseguenza, in un’ottica precauzionale, così come ravvisato dalla competente Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, anche sulla scorta della predetta citata Opinion, di prorogare il divieto di consumo di pesce pescato, proveniente dalle aree dove sono state riscontrate positività analitiche per i PFAS, di cui alla precedente Ordinanza n. 7 del 28 gennaio 2021, a tutto il 31 dicembre 2023;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. il divieto temporaneo, sino al 31 dicembre 2023, di consumo di pesce pescato nei territori comunali, nella cosiddetta “Area Rossa”, di cui alla DGR n. 691/2018, così come di seguito delineata: Agugliaro (VI), Albaredo d’Adige (VR), Alonte (VI), Arcole (VR), Asigliano Veneto (VI), Bevilacqua (VR), Bonavigo (VR), Borgo Veneto (PD), Boschi Sant’Anna (VR), Brendola (VI), Casale di Scodosia (PD), Cologna Veneta (VR), Legnago (VR), Lonigo (VI), Lozzo Atestino (PD), Megliadino San Vitale (PD), Merlara (PD), Minerbe (VR), Montagnana (PD), Noventa Vicentina (VI), Orgiano (VI), Pojana Maggiore (VI), Pressana (VR), Roveredo di Guà (VR), Sarego (VI), Terrazzo (VR), Urbana (PD), Val Liona (VI), Veronella (VR) e Zimella (VR);
  1. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente atto;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Torna indietro