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Materia: Veterinaria e zootecnia
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 157 del 17 novembre 2021
Influenza Aviaria. Misure di restrizione dell'insorgenza di due focolai in provincia di Padova.
Con il presente provvedimento vengono stabilite le misure restrittive a seguito del rilevamento di positività per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) in due allevamenti della provincia di Padova.
Il Presidente
VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
VISTO il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;
VISTA la Delibera Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n .267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per 1'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 22 ottobre 2021 avente per oggetto: “Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Ronco all’Adige (VR)”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 148 del 27 ottobre 2021 avente per oggetto: “Influenza aviaria. Ampliamento delle misure di restrizione a seguito di vari focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Comune di Ronco all’Adige (VR)”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 150 del 03 novembre 2021 avente per oggetto: “Influenza aviaria. Ampliamento delle misure di restrizione a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Comune di San Bonifacio (VR) e nel Comune di Nogara (VR)”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 08 novembre 2021 avente per oggetto: “Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito dell’evoluzione sfavorevole della situazione epidemiologica in provincia di Verona”.
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 155 del 12 novembre 2021 avente per oggetto: “Influenza Aviaria. Ampliamento delle misure di restrizione stabilite dalla OPGR n. 151 del 08 novembre 2021”;
VISTE le comunicazioni da parte dell’IZS delle Venezie inerenti il rilevamento di positività virologica al sottotipo H5 ad alta patogenicità dell'influenza aviaria in due allevamenti della provincia di Padova;
RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;
CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;
VISTO il Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico (nota del Ministero della Salute prot. n. 27131 del 22 dicembre 2014) che prevede la costituzione di una Unità di Crisi Regionale per la gestione delle epizoozie;
PRESO ATTO che con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 08 novembre 2021 è stata istituita l’Unità di Crisi regionale per l’influenza aviaria, con sede operativa presso la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
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Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:
Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:
Luca Zaia
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