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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 197 del 21 dicembre 2020


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 171 del 21 dicembre 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Note per la trasparenza

Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118, della Costituzione;

Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Visto il decreto-legge del 7 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a) che, nel modificare l’articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante:

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 20.12.2020, con la quale, considerato “l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19”, ritenuto “necessario e urgente disporre, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, misure idonee ad evitare l’ingresso di viaggiatori intemazionali provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord”, ha disposto: “1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, è interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

2. Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

3. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone”;

Ritenuto necessario adottare, per le medesime ragioni assunte a proprio fondamento dall’ordinanza ministeriale citata, speciali misure di prevenzione correlate al pericolo particolare connesso alla provenienza di persone dal territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dando attuazione concreta, con riguardo al territorio veneto, alle disposizioni della citata ordinanza del 20.12.2020;

Dato atto che il territorio regionale è presidiato rispetto ai territori confinanti dal divieto posto a livello nazionale di ingresso e transito per i soggetti che hanno soggiornato o sono transitati nei 14 giorni precedenti alla presente ordinanza nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

Ritenuto di adottare misure ai fini della sequenziazione del virus;

Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

A) Misure relative ai soggetti che sono entrati o che entrano nel territorio veneto provenendo direttamente o indirettamente dal territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

  1. In attuazione dell’ordinanza del Ministro della Salute del 20.12.2020, le persone che si trovano nel territorio veneto e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi mediante tampone presso l’aeroporto di arrivo o recandosi immediatamente presso i punti tampone allestiti dalle aziende sanitarie locali e individuati nel sito della Regione del Veneto al link
    https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid19-dove-fare-tampone, rimanendo in isolamento fiduciario fino ad esito negativo del test e anche successivamente, in caso di insorgenza di sintomi sospetti fino a nuovo test con esito negativo.
  2. In caso di esito positivo del test, la struttura che accerta la positività richiede la sequenziazione del virus al competente laboratorio.
  3. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende Ulss verificano se sono stati rilevati casi di positività nei confronti di soggetti che hanno soggiornato nel mese precedente alla presente ordinanza in Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ai fini della sequenziazione del virus presso il competente laboratorio.
  4. I soggetti che nel mese precedente alla presente ordinanza hanno soggiornato in Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e che hanno effettuato test con esito positivo segnalano immediatamente tale esito ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende Ulss di riferimento, ai fini della sequenziazione del virus.
  5. Al fine di verificare se la variante del virus riscontrata in Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si è già diffusa nel territorio veneto, i dipartimenti provvedono ad identificare un campione di test con esito positivo riscontrati nel mese precedente alla presente ordinanza per la successiva sequenziazione da parte del laboratorio competente.

B) Disposizioni finali

La presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto al 6 gennaio 2021, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.

La violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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