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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 191 del 10 dicembre 2020


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 167 del 10 dicembre 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Note per la trasparenza

Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118, della Costituzione;

Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Visto il decreto-legge del 7 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a) che, nel modificare l’articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante:

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge  2  dicembre  2020,  n.  158, recante: «Disposizioni urgenti per  fronteggiare  i  rischi  sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 10 dicembre 2020, ore 8, da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19 registra nel territorio regionale un numero di soggetti attualmente positivi pari a 82.067, 2567 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 329 ricoverati positivi in terapia intensiva, su una disponibilità comunque di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale  di  825  posti  di  terapia  intensiva  disponibili  per  contagio  Covid-19, con conseguente  adeguatezza, allo stato, dell’offerta  di  strutture  sanitarie  pubbliche per  far  fronte  ad  ogni  esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;

Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana   23-29 novembre 2020 (aggiornati al 2 dicembre 2020

- Casi totali: 150014 | Incidenza cumulativa: 3056.7 per 100000

- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 23/11-29/11: 19703 | Incidenza: 401.47 per 100000

- Rt: 1.11 (CI: 0.95-1.22) [medio 14gg]

Rilevato, sulla base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione operata sulla base del documento denominato “Approccio alla ri-modulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale” che sussista una situazione inquadrabile nello scenario 2 del suddetto documento;

Ritenuto di disporre ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio del virus al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie della Regione;

Vista l’“Ipotesi  di  accordo  collettivo  nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992”, stipulato il 28.10.2020,  il  quale prevede,  tra l’altro, all’art.  3,  che  “Per  evitare  che  l’attività  di  indagine epidemiologica  con  il  tracciamento  dei  contatti  (contact  tracing)  e  l’accertamento diagnostico   per   l’identificazione   rapida   dei   focolai,   l’isolamento   dei   casi   e l’applicazione  delle  misure  di  quarantena  gravino  esclusivamente  sui  Dipartimenti  di Sanità  Pubblica  è  disposto  il  coinvolgimento  dei  medici  di  medicina  generale  per  il rafforzamento  del  servizio  esclusivamente  per  l’effettuazione  dei  tamponi  antigenici rapidi   o   di   altro   test   di   sovrapponibile   capacità   diagnostica,   sulla   base   delle autorizzazioni   delle   competenti   autorità   sanitarie   che   si   rendesse   disponibile dall’Azienda/Agenzia”;

Visto  il “Protocollo d’intesa” approvato in sede di comitato regionale della medicina generale  in  data  30/10/2020;

Visto il “Protocollo d’intesa” approvato in sede di comitato regionale della pediatria di libera scelta in data 19/11/2020;

Ritenuto di attribuire  espressamente  alle  disposizioni del  medico  di  medicina generale e dei pediatri di libera scelta previste dai protocolli suddetti valore di disposizione della quarantena agli effetti dell’art. 1, commi 6 e 7, d.l. 33/20 con  ogni conseguenza sul piano   sanzionatorio  e con sostituzione   di provvedimenti dei servizi di igiene e salute pubblica del Servizio Sanitario Regionale;

Acquisito il parere favorevole della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

A. Misure relative al comportamento personale 

  1. Al di fuori dell’abitazione, è obbligatorio l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.  Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per la pratica del fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Resta altresì obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.
  1. L’attività sportiva o motoria e le passeggiate all’aperto sono effettuate presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche purché comunque nel rispetto della distanza  interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti che risiedono o dimorano in tali aree.
  1. È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro.

 

B. Misure per gli esercizi di commercio al dettaglio

  1. L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
  1. In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone, fermo il rispetto in ogni caso dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia di commercio al dettaglio in area fissa:
  1. per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è consentito l’accesso ad un solo cliente per volta;
  2. per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri è consentito l’accesso di un cliente ogni venti metri quadri.
  1. È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
  1. nel caso di mercati all'aperto, ove possibile, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l’accesso e l’uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti. In ogni caso si raccomanda che i gestori dei singoli banchi, ove possibile, evitino il formarsi di assembramenti;
  2. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
  3. applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.
  1. Tutti i punti vendita devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

 

C.  Misure per gli esercizi di ristorazione e simili

  1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all’interno che all’esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale. Dalle ore 15 alla chiusura l’attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale. Vanno in ogni caso rispettate le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni anche relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro. La mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione. Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell’obbligo di distanziamento di un metro.
  1. I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.
  1. La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell’esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell’immediatezza dell’asporto.
  1. La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
  1. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni preferibilmente dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

 

D.  Misure riguardanti i medici di medicina generale

  1. I medici di medicina generale operanti in Regione del Veneto applicano obbligatoriamente le disposizioni, ad essi relative, del protocollo  approvato  dal Comitato  regionale  della  medicina  generale  in  data  30.10.2020.
  1. Le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo.
  1. La  disposizione  della  misura  della  quarantena  prevista  dai  primi  due  interlinea del punto 2) del protocollo del 30.10.2020 per il caso di esito positivo del tampone  rapido  sostituisce la  disposizione  del  SISP-Servizio  di  igiene  e  sanità pubblica e vale, senza soluzione di continuità rispetto alle disposizioni adottate dopo il 4.12.2020, agli effetti, tra l’altro, sanzionatori, della previsione di cui all’art. 1,  comma  6 e  7 del  decreto  legge  33  del  2020, nonché  agli  effetti  del  regime lavorativo.
  1. Il rispetto da  parte  dei  medici  di  medicina  generale  delle  disposizioni  ad esso relative del protocollo del 30.10.2020 costituisce condizione per l’accesso e il mantenimento della convenzione ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 13 bis, comma 6, del vigente Accordo  collettivo  nazionale  per  la disciplina dei  rapporti  con  i  medici di  medicina  generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs.  n.  502  del  1992  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  I Direttori Generali  delle  Aziende  Ulss  competenti  in  relazione  al  singolo  medico  di medicina generale sono responsabili della vigilanza sul rispetto del protocollo e, in caso di inadempimento, adottano le misure attuative del disposto dell’art. 13 bis dell’Accordo Collettivo nazionale suddetto.

 

E.  Misure relative ai pediatri di libera scelta

  1. I Pediatri di Libera Scelta applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui al protocollo approvato il 19.11.2020.
  1. Le Aziende Ulss  applicano  obbligatoriamente,  per  quanto  di  competenza,  il suddetto protocollo.
  1. La disposizione della quarantena da parte del pediatra di libera scelta adottata in conformità al protocollo vale agli effetti dell’art. 1, commi 6 e 7, d.l. 33/20 con  ogni conseguenza sul piano   sanzionatorio  e con sostituzione, senza soluzione di continuità rispetto alle disposizioni adottate dopo il 4.12.2020, di provvedimenti dei servizi di igiene e salute pubblica del Servizio Sanitario Regionale e ad ogni altro effetto giuridicamente rilevante.
  1. Il rispetto da  parte  dei  pediatri di libera scelta delle  disposizioni  ad essi relative del protocollo del 19.11.2020 costituisce condizione per l’accesso e il mantenimento della convenzione ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 13 bis, comma 6, del vigente Accordo  collettivo  nazionale  per  la disciplina dei  rapporti  con  i  medici di  medicina  generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs.  n.  502  del  1992  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  I  Direttori Generali  delle  Aziende  Ulss  competenti  in  relazione  al  singolo  medico  di medicina generale sono responsabili della vigilanza sul rispetto del protocollo e, in caso di inadempimento, adottano le misure attuative del disposto dell’art. 13 bis dell’Accordo Collettivo nazionale suddetto.

 

F.  Disposizioni finali 

La presente ordinanza ha effetto dal 12 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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