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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 149 del 02 ottobre 2020


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 105 del 02 ottobre 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Note per la trasparenza

Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui art. 1, comma 14, dispone che “Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16” e il cui comma 16 stabilisce che “Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che dispone che “ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Rilevato, sulla base dei dati rilevati in data 2 ottobre 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra nel territorio regionale 4027 soggetti attualmente positivi, 167 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 22 ricoverati positivi in terapia intensiva, in crescita, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza dell’offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;

Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 14-20 settembre 2020 (aggiornati al 22 settembre 2020) registra i seguenti dati:

- Casi totali: 25994 | Incidenza cumulativa: 529.66 per 100000

- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 14/9-20/9: 991 | Incidenza: 20.19 per 100000

- Rt: 1.01 (CI: 0.74-1.23) [medio 14gg];

Ritenuto che sussistano, alla luce dei dati predetti, le condizioni, da un lato, per il mantenimento di misure di contenimento della diffusione della suddetta patologia virale, dall’altro, per esercitare la facoltà attribuita alle Regioni dal tuttora vigente, già citato, art. 1, comma 16, d.l. 33/20, di adottare misure restrittive e/o anche ampliative rispetto a quelle statali, attualmente contenute nel DPCM 7.9.2020 e nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e nelle ordinanze ministeriali ivi richiamate;

Visto, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Rilevato che il fenomeno più rilevante sul piano delle potenzialità di contagio è allo stato attuale la ripresa delle attività scolastiche in presenza;

Rilevato che a tali fini la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ha elaborato documenti operativi rivolti prioritariamente alle strutture sanitarie e socio sanitarie, finalizzate a regolamentare le modalità di utilizzo dei test di maggiore efficacia e la gestione dei contatti derivanti dall’attività svolta in strutture per l’infanzia e per le attività scolastiche;

Visto, in particolare, il documento intitolato “Protocollo operativo per la gestione dei contatti di caso confermato di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia”;

Visto il Rapporto ISS-COVID n. 58/2020, nel quale si prevede un ruolo specifico in coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione del Medico curante (MMG o PLS) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. 0031400 del 29/9/2020 ad oggetto: “Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SAS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico” in materia di test antigenici, tipologia di test basata sulla ricerca nei campioni respiratori di proteine virali - cosiddetti antigeni - con modalità di raccolta del campione analoghe a quelle dei test molecolari - ossia tampone naso-faringeo - e con tempi di risposta molto brevi, nell’ordine dei 15 minuti;

Vista la DGR n. 1103/2020 di approvazione del documento recante “Emergenza COVID-19 - Piano Emergenziale per l’Autunno 2020” con cui si prevede di:

- rafforzare la partecipazione alla sorveglianza virologica da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta con “medici sentinella”;

- rinforzare la stretta integrazione tra i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, le Centrali Operative Territoriali, i Distretti, i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, i Medici di Continuità Assistenziale e le Unità Speciali di Continuità Assistenziale;

- dotare i Medici di Medicina Generale di test rapidi finalizzati allo screening di Covid-19 che forniscono un risultato nel giro di minuti;

Considerato, con riguardo specifico alla fattispecie dell’attività scolastica e delle connesse esigenze anche famigliari di prevenzione del contagio, che:

- le validazioni svolte su campioni “freschi” (appena prelevati) hanno appurato l’elevata sensibilità e specificità del test;

- i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo possono essere particolarmente utili in determinati contesti, come lo screening rapido di numerose persone, consentendo una tempestiva diagnosi differenziale nei casi sospetti tra sindrome influenzale e malattia da SARS-CoV-2;

- l’utilizzo di tale tipologia di test potrebbe accelerare la diagnosi da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta di casi sospetti di COVID-19 in caso di sospetto diagnostico ovvero in caso di pazienti esposti al rischio;

- è necessario dotare i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta di un valido supporto per la diagnosi di COVID-19, in relazione alla previsione della stagione invernale ed al conseguente prevedibile aumento dei casi di sindromi simil-influenzali (ILI) sostenute, oltre che da SARS-CoV-2 anche da virus influenzali e parainfluenzali;

- è importante fornire alla popolazione una risposta tempestiva ed una conseguente presa in carico rispetto alla diagnosi nel caso sia posto il sospetto per COVID-19;

- occorre per il contenimento dell’epidemia adottare misure atte a mantenere le strutture sanitarie, comprese quelle ambulatoriali, COVID free;

- è necessario individuare precocemente casi COVID-19 e attivare conseguentemente le azioni di Sanità Pubblica in stretta relazione con il Dipartimento di Prevenzione;

Viste, relativamente agli eventi sportivi, le lett. e) ed f), comma 6, dell’art. 1 del DPCM 7.8.2020, che dispongono:

e) a decorrere dal 1° settembre 2020 e' consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entita', che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico e' comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma puo' sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento;

 f) gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera”;

Rilevato che il citato DPCM 7.8.2020 è efficace, per effetto del DPCM 7.9.2020 fino all’8.10.2020;

Vista la propria ordinanza n. 84 del 13.8.2020, che al punto 4) dispone, in attuazione della lett. e) dell’art. 1, comma 6, DPCM 7.8.2020:

“4) Eventi e manifestazioni sportive

E’ consentita la presenza del pubblico durante le competizioni e gli eventi sportivi, anche di allenamento, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, che garantiscano il contingentamento, il controllo degli ingressi e la permanenza presso la postazione seduta assegnata, nei limiti quantitativi e nel rispetto delle prescrizioni vigenti in Veneto per i cinema e gli spettacoli dal vivo, tra le quali distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro e, per gli impianti al chiuso, obbligo di utilizzare la mascherina a protezione delle vie respiratorie. In ogni caso, sia per gli impianti all’aperto, sia per gli impianti al chiuso, tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. E’ vietata la presenza di pubblico negli spazi in cui non sia prevista la collocazione su sedute e si possano determinare assembramenti”;

Viste le “Linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive” elaborate dal gruppo di lavoro delle Regioni;

Ritenuto di sottoporre allo stesso limite entrambi gli eventi sportivi di cui alle lett. e) ed f) del DPCM 7.8.2020 relativamente al numero massimo di spettatori;

Acquisito il parere favorevole della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

A) Misure di prevenzione connesse alla ripresa delle attività scolastiche in presenza

A.1 Misure per la comunità scolastica, anche per l’infanzia.

Gli operatori della scuola, gli alunni e i titolari della potestà genitoriale osservano le “Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia” di cui all’allegato 1). Le linee di indirizzo prevalgono sulle disposizioni statali ove in contrasto con queste ultime. Le eventuali, ulteriori disposizioni attuative adottate dalla Direzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria sono operanti dalla pubblicazione sul sito della Regione del Veneto.

A.2 Misure per il rientro a scuola a seguito di malattia

Il rientro a scuola di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avviene nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020 nonché delle eventuali disposizioni specificative della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria che siano pubblicate sul sito della Regione del Veneto e che prevalgono su disposizioni diverse statali.

A.3 Misure riguardanti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta

1) Le Aziende Ulss mettono a disposizione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta i test antigenici rapidi per il tramite delle Aziende ULSS, secondo indicazioni definite a livello aziendale sulle modalità di ritiro/consegna;

2) le Aziende ULSS garantiscono una disponibilità iniziale di 50 test antigenici rapidi per ogni Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, riaggiornando le disponibilità successive in relazione al numero di assistiti in carico ed all’evoluzione del quadro epidemiologico;

3) i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta potranno utilizzare a loro discrezione i test in questione, durante l’attività ambulatoriale o domiciliare, a favore della popolazione assistita; sarà cura dell’Azienda ULSS informare adeguatamente la popolazione rispetto ai Medici curanti che offrono il servizio;

4) Le Aziende Ulss mettono a disposizione delle sedi di Continuità Assistenziale i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo, per l’utilizzo a discrezione del Medico di Continuità Assistenziale;

5) in caso di esito positivo, questo va confermato con il test di biologia molecolare. In caso di conferma, il Medico curante comunica l’esito al paziente ed informa l’interessato della necessità di rispettare la misura dell'isolamento domiciliare fiduciario. Il Medico registra conseguentemente l’esito positivo nel sistema informativo, ne dà comunicazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica per il tampone di conferma e per i provvedimenti conseguenti.

B) Campionati nazionali ed altri eventi sportivi in presenza di pubblico

1. Fino al 12 ottobre 2020 compreso, è autorizzato lo svolgimento delle partite dei campionati nazionali previste dai calendari federali nel periodo predetto, alla presenza di pubblico nel limite massimo di 1000 spettatori in impianti all’aperto e 700 in impianti al chiuso e nel rispetto delle altre disposizioni di cui all’allegato n. 2). Il personale di servizio è escluso dal computo ed è soggetto alle disposizioni sulla protezione dell’ambiente di lavoro.

2. A parziale modifica del punto 4 dell’ordinanza n. 84 del 13.8.2020, la presenza di pubblico negli eventi sportivi diversi da quelli di cui al punto precedente non può superare il limite massimo di n. 1000 all’aperto e 700 al chiuso, fermo il rispetto delle altre disposizioni di cui all’ordinanza n. 84/2020.

C) Disposizioni finali

Salvo quanto disposto dal punto B), la presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino a diversa ordinanza.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(seguono allegati)

105_OPGR_2020_10_02_N0105_All_1_429634.pdf
105_OPGR_2020_10_02_N0105_All_2_429634.pdf

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