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Materia: Protezione civile e calamità naturali
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 70 del 16 maggio 2017
Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Azioni regionali a tutela della salute pubblica. Conferma dello stato di crisi idrica nel territorio ex Art. 106, comma1, lett. a) della L.R. 13.4.2001, n. 11, art. 1 della L.R. 16.8.2007, n. 20.
Nel territorio è ancora presente una condizione di deficit idrico generalizzato rispetto ai valori medi stagionali, in particolar modo la situazione di carenza di disponibilità idrica nel fiume Adige mette a rischio l’approvvigionamento idropotabile nelle zone servite da acquedotti con prelievi dal fiume stesso. Con il presente provvedimento si intende confermare lo stato di crisi idrica, in modo da poter attuare le misure necessarie a fronteggiare tale situazione.
Il Presidente
PRESO ATTO del “Documento di valutazione sullo stato della risorsa idrica aggiornato a aprile 2017 nel territorio distrettuale e di orientamento rivolto agli Enti e Autorità competenti sulle possibili misure da adottare a termine”, trasmesso alla Regione del Veneto in data 16.03.2017 con nota n.769, predisposto in seno all’“Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, istituito presso il Distretto di Bacino idrografico delle Alpi Orientali”;
CONSIDERATO che tale documento rileva la presenza nel territorio di una condizione di deficit idrico generalizzato rispetto ai valori medi stagionali sia del manto nevoso sia degli invasi sia delle precipitazioni sia delle portate sia dei livelli freatimetrici;
PRESO ATTO delle proposte operative avanzate nel documento stesso e volte, in particolare, a:
VISTA l’Ordinanza n. 46 in data 18.04.2017 con cui, a seguito delle anomale condizioni meteoriche, è stato dichiarato lo stato di crisi idrica su tutto il territorio della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 106 della L.R. 13.04.2001, n. 11 e dell’art. 1 della L.R. 16.08.2007, n. 20;
CONSIDERATO che con la predetta Ordinanza n. 46 in data 18.04.2017 sono state poste alcune limitazioni ai prelievi irrigui, modulate in relazione alla severità delle condizioni di crisi idrica;
PRESO ATTO che il “Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto” al 30.04.2017 redatto dall’ARPAV, indica che gli apporti pluviometrici nei sette mesi tra ottobre e aprile sono complessivamente inferiori alla media del 28 %, percentuale che arriva al 34% nel bacino dell’Adige;
PRESO ATTO altresì che il medesimo “Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto” al 30.04.2017 evidenzia come la situazione generale delle falde è ancora caratterizzata da livelli freatimetrici molto bassi;
CONSIDERATO che gli apporti delle precipitazioni avvenute nella prima parte di maggio non sono di entità tale da modificare significativamente la condizione di crisi idrica in atto;
CONSIDERATO che a seguito di tale situazione le risorse idriche disponibili per le diverse utilizzazioni potrebbero non essere in grado di sopperire alle esigenze del territorio e quindi solo attraverso una opportuna e oculata gestione delle disponibilità è possibile cercare di ridurre i negativi effetti prodotti da tali fenomeni di tipo siccitoso;
CONSIDERATO in particolare che per quanto attiene il fiume Adige le portate e i livelli idrometrici riscontrati nel mese d aprile sono stati anomalmente bassi e tali da mettere a rischio l’approvvigionamento idropotabile dei territori serviti da acquedotti con prese dal fiume medesimo;
CONSIDERATO altresì che da quanto riportato nelle riunioni dell’Osservatorio Permanente sullo stato delle risorse idriche del Distretto delle Alpi Orientali i volumi invasati nei serbatoi presenti nel bacino dell’Adige sono nell’ordine del 30% del volume utile complessivo;
VISTO l’art. 1 della L.R. 16.08.2007, n. 20 per il quale “In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di intensità particolarmente elevata o di periodi di persistente ed eccezionale siccità, tali da aver causato o da poter causare il rischio per la pubblica incolumità o rilevanti e diffusi danni a infrastrutture e attività produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di crisi, dandone comunicazione alle autorità di distretto idrografico e alle province interessate”.
VISTO il Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico, che per l’evento di lieve siccità (caratterizzato da un tempo di ritorno di 5 anni) che risulta comparabile allo scenario di severità idrica bassa, all’art. 12 delle Norme di Attuazione stabilisce le azioni da attuare durante la stagione siccitosa, graduandole in relazione all’entità della medesima;
CONSIDERATO che nei bacini orientali e centrali la situazione di crisi idrica, pur essendosi mitigata, si presenta ancora con condizioni di lieve entità;
CONSIDERTO invece che nel bacino dell’Adige, in relazione alla scarsità dei volumi invasati nei bacini montani, persista tuttora una condizione di crisi idrica elevata;
RITENUTO quindi necessario intervenire definendo le modalità di regolazione degli utilizzi idrici, al fine di assicurare la più adeguata utilizzazione e gestione della risorsa idrica e la salvaguardia della salute pubblica;
RITENUTO altresì che in relazione all’evoluzione della situazione, dette modalità di regolazione potranno essere modificate al fine di renderle più efficaci;
VISTI gli articoli da 41 a 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR 107/2009;
VISTO il Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico;
VISTA la 1^ variante al Piano di Gestione dell’Autorità di Distretto delle Alpi Orientali;
VISTE le LL.R. 13.04.2001, n. 11 e 16.08.2007, n. 20;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
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Q = Portata media Adige del giorno precedente a Trento S. Lorenzo (mc/s)
Riduzione percentuale
Q > 180
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180 < Q < 170
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Luca Zaia
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