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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 41 del 28 aprile 2017


Materia: Veterinaria e zootecnia

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 47 del 20 aprile 2017

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di San Bonifacio (VR). Modifica dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono modificate le aree di protezione e sorveglianza istituite dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017 a seguito del focolaio di influenza aviaria nel Comune di San Bonifacio (VR).

Il Presidente

VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 4 della Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77 “Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei Servizi Veterinari nelle Unità Sanitarie Locali”;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Delibera Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/407CEE;

VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per 1'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

VISTO il D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE;

VISTE le comunicazioni da parte dell’IZS delle Venezie del 12/04/2017, inerenti il rilevamento di positività virologica al sottotipo H5 ad alta patogenicità dell'influenza aviaria in un allevamento sito nel Comune di San Bonifacio (VR);

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017 con la quale sono state istituite le zone di protezione e di sorveglianza a seguito del focolaio di influenza aviaria nel Comune di San Bonifacio (VR);

CONSIDERATO che il Ministero della Salute con provvedimento della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari n. 0009702 del 12/04/2017 ha disposto l’abbattimento preventivo dell’allevamento di tacchini con codice aziendale 069VR101 in quanto allevamento a contatto rispetto al focolaio sito nel Comune di San Bonifacio (VR);

CONSIDERATO che il Ministero della Salute con provvedimento della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari n. 0009851 del 13/04/2017 ha previsto l’abbattimento preventivo degli allevamenti di tacchini con codice aziendale 055VR097 e 041VR088 in quanto sono emersi contatti funzionali con l’allevamento interessato dal focolaio di San Bonifacio;

RILEVATO CHE i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile modificare l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017, in considerazione degli abbattimenti preventivi disposti dal Ministero della Salute e dell’evoluzione della situazione epidemiologica della malattia;

CONSIDERATO che il Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS n. 9 ha comunicato che le operazioni di pulizia e disinfezione preliminari del focolaio di San Bonifacio, effettuate in conformità agli art. 29 e 31 del D.Lgs 25 gennaio 2010, n. 9, si sono concluse il 12 aprile 2017;

SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

  1. Di modificare, come di seguito riportato, la zona di protezione istituita con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017;
  • Comune di San Bonifacio(VR): a ovest di Località Masetti, a nord di via Masetti, a nord della Strada Provinciale Porcilliana (via Circonvallazione), a ovest di via Circonvallazione, a nord-ovest via Cimitero, a ovest via Adige, a sud di via Fiume, a ovest di via Gorizia, a sud di via San Marco, a ovest SP17;
  • Comune di Monteforte D’Alpone (VR): a ovest della SP17, a nord-ovest di viale Europa, a ovest di via Novella, a sud-ovest di via Zoppega;
  • Comune di Soave (VR): a sud di Località Val Ponsara, via Mondello, a est di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a sud di via Tiro a Segno, a ovest di via Mere, a sud di via Don Giovanni Minzoni, a est di via Circovallazione, a sud di via Ugo Foscolo e di via Ghiaia;
  • Comune di Belfiore (VR): a est della SP39, a nord di via S. Rocchetto, a nord-est di via Moneta e della SP39;
  1. Di modificare, come di seguito riportato, la zona di sorveglianza istituita con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017:
  • Comune di San Bonifacio (VR): a est di Località Masetti, a sud di via Masetti, a sud della Strada Provinciale Porcilliana (via Circonvallazione), a est di via Circonvallazione, a sud-est via Cimitero, a est via Adige, a nord di via Fiume, a est di via Gorizia, a nord di via San Marco, a est SP17;
  • Comune di Monteforte D’Alpone (VR): a est della SP17, a sud-est di viale Europa, a est di via Novella, a nord-est di via Zoppega;
  • Comune di Soave (VR): a nord di Località Val Ponsara, via Mondello, a ovest di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a nord di via Tiro a Segno, a est di via Mere, a nord di via Don Giovanni Minzoni, a ovest di via Circonvallazione, a nord di via Ugo Foscolo e di via Ghiaia;
  • Comune di Belfiore (VR): a ovest della SP39, a sud di via S. Rocchetto, a sud-ovest di via Moneta e della SP39;
  • Comune di Veronella (VR): a ovest di Via Roversello;
  • Comune di Zimella (VR): a ovest di via Lavagno e del Fiume Fratta;
  • Comune di Lonigo (VI): a ovest di SP500, a sud-ovest di SP17;
  • Comune di Montebello Vicentino (VI): a ovest della SP18, a nord della SR11, a ovest di viale Verona, della Str. della Mira, a sud-ovest della Contrada Selva, a sud-ovest della Contrada Dai Guarda, della Località Dai Tani;
  • Comune di Gambarella (VI);
  • Comune di Roncà (VR);
  • Comune di Montecchia di Crosara (VR);
  • Comune di Cazzano di Tramigna (VR);
  • Comune di Illasi (VR): a est di SP10, a sud di Via Cipressi e di Via Campagnola;
  • Comune di Lavagno (VR): a est di via Fienile, a sud di via Marmurina, a est di via Monte San Moro, a sud di via Canova, a est di SP16, a sud-est di via Castello, a est di Via Montelungo;
  • Comune di San Martino Buon Albergo (VR): a sud-est della Autostrada A4, a nord-est di via Maglio, a est di via Ortini, a sud-est di via Cà dell’Aglio e di via Ferraresa, a nord-est di via Coetta, a est di via Pantina, a nord di via Giarette, di via Mambrotta;
  • Comune di Zevio (VR): est di via San Procolo, via Dottori, a nord di via I Maggio, a nord-ovest di via Giacomo Matteotti, di via Tiro a segno, a est di via Trento, a nord-est di via Trieste, a nord di via Vincenzo Lucchi, a est di via dall’Oca Bianca, via Ruzzotto, di via degli Alpini, via Torrazzo, via Dosso e via Griffe;
  • Comune di Palù (VR): a nord-est di via Rizza, a est di Località Stagnà Nuovo/Vecchio, a nord-est di via Piave;
  • Comune di Ronco all’Adige (VR): a nord della SP21, a est di via Giare (fino alla località Tomba di Sotto);
  • Comune di Albaredo d’Adige (VR): a nord di via Rivalta, a ovest della SP18, a est di via Tiede, via Casotton, ovest di via Santa Lucia, a nord di via Cadelsette, a ovest di via Palazzetto;
  • Comune di Arcole (VR);
  • Comune di Colognola ai Colli (VR);
  • Comune di Caldiero (VR).
  1. Di confermare le misure previste dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017;
  2. Di stabilire che le misure previste per la zona di protezione restano in vigore fino al 4 maggio 2017;
  3. Di stabilire che le misure previste per la zona di sorveglianza restano in vigore fino al 13 maggio 2017;
  4. Di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente atto;
  5. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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