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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 26 del 10 marzo 2017


Materia: Veterinaria e zootecnia

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 20 del 01 marzo 2017

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5N8 nel Comune di San Donà di Piave (VE).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono disposte misure restrittive a seguito di rilevamento di positività per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) sierotipo H5N8 in due allevamenti rurali nel Comune di San Donà di Piave (VE).

Il Presidente

VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 4 della Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77 “Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei Servizi Veterinari nelle Unità Sanitarie Locali”;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Delibera Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/407CEE;

VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per 1'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio,

VISTO il D. Lgs. 25gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE;

VISTE le comunicazioni da parte dell’IZS delle Venezie del 28 febbraio 2017, inerenti il rilevamento di positività virologica al sottotipo H5N8 ad alta patogenicità dell'influenza aviaria in due allevamenti avicoli siti nel Comune di San Donà di Piave (VE);

RILEVATO CHE i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

  1. L’istituzione di una zona di protezione così delimitata:
  • Comune di San Donà di Piave: a est di SS14, via Mario del Monaco e SS14 var. a nord di via Tabina;
  • Comune di Ceggia: a sud e a est di SS14, a sud di SP57-Via Prà di Levada;
  • Comune di Torre di Mosto: a sud di SP57-via Confin, a ovest e a sud di Via dei Cinquanta, a ovest di SP57-Via Staffolo, a sud di via San Martino;
  • Comune di Eraclea: a ovest di SP57-via Parada-via Vivaldi, a nord di Ponte Crepaldo e di SP53-via Morosini-viale Antonio Canova;
  1. L’istituzione di una zona di sorveglianza così delimitata:
  • Comune di San Donà di Piave: a ovest di SS14, via Mario del Monaco e SS14var, a sud di via Tabina;
  • Comune di Ceggia: a nord e a ovest di SS14, a nord di SP57-Via Prà di Levada;
  • Comune di Torre di Mosto: a nord di SP57-via Confin, a est e a nord di Via dei Cinquanta, a est di SP57-Via Staffolo, a nord di via San Martino;
  • Comune di Eraclea: a est di SP57-via Parada-via Vivaldi, a sud di Ponte Crepaldo e di SP53-via Morosini-viale Antonio Canova;
  • Comune di Cessalto;
  • Comune di Noventa di Piave;
  • Comune di Salgareda: a est di via Conche, a sud di SP66-via Provinciale, a sud di Campo di Pietra, a est di SP117;
  • Comune di Chiarano: a est di SP117, a sud di via Roma e dell’abitato di Chiarano, a est di via Chiusurata;
  • Comune di Motta di Livenza: a est di via Magnadola, a sud di via Cadamure, a sud e a ovest del Fiume Livenza;
  • Comune di San Stino di Livenza;
  • Comune di Annone Veneto: a sud dell’Autostrada A4;
  • Comune di Caorle: a ovest del Fiume Livenza;
  • Comune di Jesolo: a nord del Fiume Sile, di via Piave Vecchio, di SP42, di via Cristoforo Colombo;
  • Comune di Musile di Piave: a nord-est di SS14var, a est di via Casera, via Croce, via Argine San Marco Superiore;
  • Comune di Fossalta di Piave: a est di via Argine San Marco;
  1. L’adozione delle misure come di seguito specificate:
  1. Misure da applicare nella zona di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS)
  1. censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;
  2. sopralluogo, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Az. ULSS, presso tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività;
  3. attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.
  1. Misure da applicare nella zona di protezione (ZP)

Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:

  1. tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
  2. le carcasse sono distrutte quanto prima;
  3. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti ad una o più procedure di disinfezione;
  4. tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione;
  5. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda; 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell' azienda;
  6. eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;
  7. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
  8. il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della Az. ULSS competente che lo richieda;
  9. sono vietati, salvo diversa determinazione del Servizio veterinario regionale, la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;
  10. è vietata l’introduzione e l’immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento faunistico ed è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;
  11. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse.
  12. è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se: I) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; II) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui alla presente lettera l) ed alla lettera k) non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.
  13. in deroga ai punti k) e l), la Regione può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;
  14. in deroga ai punti k) e l), il Ministero può autorizzare:
    1. il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
    2. il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
    3. il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza;
    4. il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;
    5. può autorizzare il trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a un centro per la fabbricazione di ovo prodotti, per la distruzione.
  1. Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS):

Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

  1. è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
  2. è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.
  3. In deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
  1. pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;
  2. pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
  3. pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
  4. uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
  5. uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004,situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
  6. uova destinate alla distruzione;
  1. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
  2. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio;
  3. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
  4. aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;
  5. il titolare dell’azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della Az.ULSS competente che lo richiede;
  6. è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale della Az.ULSS, la rimozione o lo spargimento della pollina.
  7. non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

  1. di confermare il divieto, su tutto il territorio regionale, di svolgimento di fiere, mostre e mercati con avicoli di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 7 del 24/01/2017;
  2. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente atto;
  3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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