Home » Dettaglio Ordinanza del Presidente della Giunta regionale
Materia: Veterinaria e zootecnia
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 26 gennaio 2017
Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5N8 nel Comune di Porto Viro (RO).
Con il presente provvedimento vengono disposte misure restrittive a seguito di rilevamento di positività per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) sierotipo H5N8 in un allevamento di volatili nel Comune di Porto Viro (RO).
Il Presidente
VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 4 della Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77 “Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei Servizi Veterinari nelle Unità Sanitarie Locali”;
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Delibera Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/407CEE;
VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per 1'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio,
VISTO il D. Lgs. 25gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE;
VISTE le comunicazioni da parte dell’IZS delle Venezie del 25/01/2017, inerenti il rilevamento di positività virologica al sottotipo H5N8 ad alta patogenicità dell'influenza aviaria in un allevamento avicolo sito nel Comune di Porto Viro (RO);
RILEVATO CHE i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, con concentrazione dei focolai di malattia soprattutto nei comuni della bassa veronese;
RILEVATO CHE tali virus influenzali hanno dimostrato la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;
CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;
SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
ordina
- Comune di Porto Viro: a sud di località Cà Giustinian - Comune di Taglio di Pò: a est di SS309, a nord di via Lombardia e via Trentino Alto Adige - Comune di Ariano nel Polesine: a est di SS309 e a nord-ovest dell’arrivo dell’idrovora Conca - Comune di Porto Tolle: a est di via Aldo Moro e di Via Pò di Gnocca-SP83
- Comune di Porto Viro: a nord di località Cà Giustinian - Comune di Taglio di Pò: a ovest di SS309, a sud di via Lombardia e via Trentino Alto Adige - Comune di Ariano nel Polesine: a ovest di SS309 e a sud-est dell’arrivo dell’idrovora Conca - Comune di Porto Tolle: a ovest di via Aldo Moro e di Via Pò di Gnocca SP83 - Comune di Corbola - Comune di Loreo - Comune di Rosolina
Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:
Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:
Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.
Luca Zaia
Torna indietro