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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 79 del 14 agosto 2015


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 119 del 10 agosto 2015

Art. 106, comma1, lett. a) della L.R. 13.4.2001, n. 11, art. 1 della L.R. 16.8.2007, n. 20 e art. 44 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque. Dichiarazione dello stato di crisi idrica nel territorio della Regione del Veneto.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dichiara lo stato di crisi idrica, lieve, e si dà attuazione alle procedure previste dagli atti di pianificazione e dalla normativa di settore.

Il Presidente

PRESO ATTO che, come risulta dai “bollettini sulla risorsa idrica” dell’ARPAV, si stanno registrando nel Veneto scarse precipitazioni piovose, dovute alle anomale condizioni meteorologiche che comportano una situazione di lieve siccità interessante i bacini idrografici compresi nel territorio regionale, escluso il bacino del fiume Po;

CONSIDERATO che a seguito di tale situazione le risorse idriche disponibili per le diverse utilizzazioni non riescono a sopperire appieno alle esigenze del territorio e quindi solo attraverso una opportuna e oculata gestione delle disponibilità è possibile cercare di ridurre i negativi effetti prodotti dal perdurare del fenomeno siccitoso;

PRESO ATTO di quanto comunicato dai rappresentanti delle Autorità di Bacino Nazionali dell’Alto Adriatico, del Adige e del Po, dalle Province e dai Consorzi di Bonifica nella riunione del 27.7.2015 organizzata dalla Sezione Regionale della Difesa del Suolo;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16.8.2007, n. 20 per il quale “In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di intensità particolarmente elevata o di periodi di persistente ed eccezionale siccità, tali da aver causato o da poter causare il rischio per la pubblica incolumità o rilevanti e diffusi danni a infrastrutture e attività produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di crisi, dandone comunicazione alle autorità di distretto idrografico e alle province interessate”.

VISTO il Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico, che per l’evento di lieve siccità, in argomento, stabilisce all’art. 12 delle Norme di Attuazione nel 5% la riduzione della spettanza di prelievo di concessione nel periodo 16 giugno – 15 agosto;

PRESO ATTO del perdurare delle anomale condizioni meteorologiche, con lieve stato di siccità nel territorio veneto, che stanno determinando una situazione di insufficienza idrica nei bacini idrici dei corsi d’acqua, con ripercussioni negative sui livelli delle falde idriche sotterranee e sugli approvvigionamenti idropotabili;

RITENUTO necessario intervenire definendo le modalità di regolazione degli utilizzi, al fine di assicurare la più adeguata utilizzazione e gestione della risorsa idrica;

VISTE delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR 107/2009;

VISTO il Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico;

VISTE la L.R. 13.4.2001, n. 11 e la L.R. 16.8.2007, n. 20;

decreta

  1. E’ dichiarato lo stato di crisi idrica su tutto il territorio della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 106 della L.R. 13.4.2001, n. 11 e dell’art. 1 della L.R. 16.8.2007, n. 20, a seguito delle anomale condizioni meteoriche.
  2. Nel Bacino del Fiume Piave, ai sensi dall’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico, le utenze irrigue dovranno ridurre il prelievo di concessione del 5% rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione, come previsto nel caso di eventi di lieve siccità nel periodo compreso tra il 16 giugno – 15 agosto.
  3. Per gli altri bacini idrografici, escluso il bacino del fiume Po, nel caso dei Consorzi di Bonifica la riduzione del 5% delle portate concessionate non dovrà essere riferita alle singole derivazioni, ma alla portata complessiva derivata dal medesimo sistema irriguo.
  4. I soggetti gestori di manufatti con capacità di regolazione e invaso, per l'intero periodo di attuazione del presente provvedimento dovranno trattenere la risorsa idrica così risparmiata, compatibilmente con le quantità disponibili, allo scopo di renderla fruibile nel periodo estivo.
  5. Per il bacino del Fiume Adige deve essere garantita la portata minima di 80 mc/s a Boara Pisani per assicurare l’efficacia dell’attuale barriera di contrasto della risalita del cuneo salino alla foce, a tutela dei prelievi acquedottistici e irrigui; nel caso non potesse essere garantita tale portata minima, la Regione del Veneto attiverà un tavolo tecnico con tutti gli utilizzatori interessati.
  6. Per consentire l’accumulo della risorsa, la società Enel Produzione SpA, gestore degli invasi idroelettrici di S.Croce, Mis e Pieve di Cadore, per l'intero periodo di attuazione delle misure provvederà a trattenere integralmente la risorsa idrica ottenuta con le riduzioni realizzate nel nodo di Nervesa della Battaglia, nelle sezioni di diga Bastia, Valle di Cadore e Pontesei (per il serbatoio di S.Croce), nelle sezioni di La Stanga e Mis (per il serbatoio del Mis) e nella sezione di Pieve di Cadore (per il serbatoio di Pieve di Cadore). Nell’alveo del fiume Piave deve comunque essere garantita una portata di minimo deflusso vitale, a valle della traversa di Nervesa della Battaglia di almeno 7 mc/s.
  7. Per consentire l’accumulo della risorsa, la società Enel Green Power SpA, gestore dell’invaso idroelettrico del Corlo, per l'intero periodo di attuazione delle misure provvederà a trattenere integralmente la risorsa idrica del Torrente Cismon, ad eccezione della sola portata del deflusso minimo vitale.
  8. Per i bacini dei fiumi Adige, Brenta-Bacchiglione, Livenza e Tagliamento, la Regione del Veneto costituisce appositi tavoli di coordinamento tecnico fra tutti i soggetti titolari di prelievi dal corso d'acqua interregionale, al fine di armonizzare le limitazioni ai rispettivi quantitativi prelevabili nei diversi punti secondo criteri che consentano l'equo utilizzo della risorsa lungo l'intera asta fluviale sino al tratto terminale, contrastando in tal modo la risalita del cuneo salino e nel complesso salvaguardando l'equilibrio ambientale del corso d'acqua e degli ecosistemi connessi anche nel tratto prossimo alla foce.
  9. Ad ARPAV spettano le funzioni di verifica delle effettive quantità prelevate, anche mediante opportune misurazioni presso i manufatti di presa.
  10. La sorveglianza sull’osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sono affidate a ciascuna delle Sezioni Bacini Idrografici di Adige-Po, Piave-Livenza e Brenta-Bacchiglione.
  11. I Consorzi di Bonifica trasmettono ad ARPAV, con cadenza settimanale, i dati relativi al deflusso minimo vitale rilasciato nei corsi d’acqua.
  12. La presente ordinanza ha validità sino al 15 agosto; si fa riserva di modificarne i contenuti in relazione all’andamento meteorologico.
  13. La presente ordinanza è trasmessa alle Autorità di bacino, alle Province, all’ANBI VENETO - Unione Regionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue (ex Unione Veneta Bonifiche), ai Consorzi di Bonifica, ai Consigli di Bacino del Servizio Idrico Integrato, ai Comuni, all’ARPAV, alle società Enel Produzione SpA e Enel Green Power SpA e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile.
  14. La presente ordinanza non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
  15. La presente ordinanza è pubblicata integralmente sul BUR.

Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

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