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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 102 del 24 ottobre 2014


Materia: Foreste ed economia montana

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 148 del 15 ottobre 2014

Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi di terreno di uso civico occupato illegittimamente con manufatti. Sig. Pezzelato Giuseppe. Comune di Recoaro Terme (VI). Fg. 28 mappale 17 parte. Art. 11, comma 2, della L. R. 22 luglio 1994 n. 31 "Norme in materia di usi civici".

Note per la trasparenza

Con il presente atto si ordina, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 22.07.1994 n. 31, al Sig. Pezzelato Giuseppe il  ripristino dello stato dei luoghi di un terreno di uso civico occupato illegittimamente con manufatti costituiti da tettoie e recinzione, in Comune di Recoaro Terme (VI).

Il Presidente

VISTA la legge regionale  22 luglio 1994 n. 31 “Norme in materia di usi civici” che all’art. 11, comma 2, prevede che “Il Presidente della Giunta Regionale ordina, previa diffida, il ripristino delle terre manomesse o di quelle danneggiate nonché il rilascio delle terre occupate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto”.

CONSIDERATO che il Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici nella Lombardia e Basso Veneto, con decreto n. 5340 del 12.06.1958, ha decretato l’esistenza di un compendio di terreni di uso civico in Comune di Recoaro Terme (VI) dell’estensione di Ha 670.16.19, assegnando le relative terre alla categoria di cui alla lettera a) dell’art. 11 della L. 16.06.1927 n. 1766.

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 496 del 03.03.2009 ha provveduto, ai sensi dell’art.4 della L.R. 22 luglio 1994 n. 31, ad approvare le operazioni di riordino delle terre di uso civico del Comune di Recoaro Terme.

RILEVATO che, in base ai due succitati provvedimenti, il terreno censito al catasto del Comune di Recoaro Terme al Fg. 28 mappale 17 di ettari 2.18.47 è assoggettato al regime giuridico degli usi civici.

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Recoaro Terme prot. n. 6371/2013 del 07.06.2013, registrata al protocollo regionale al n. 251639 in data 12.06.2013, con la quale:

  • richiamata la comunicazione del Comando Stazione di Valdagno del Corpo Forestale dello Stato in data 26.11.2012 riguardante l’occupazione con varie strutture edilizie (tettoie e recinzioni) di terreno di uso civico in loc. Rovegliana Capitello dei Branchi censito al catasto del Comune di Recoaro Terme al Fg. 28 mappale 17;
  • vista la nota della Direzione Regionale Economia e Sviluppo Montano prot. n. 565794 del 12.12.2012, relativa a segnalazioni di occupazioni di terreni di uso civico con manufatti non autorizzati;
  • vista la comunicazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, prot. n. 12698/2012 del 27.12.2012, di avvio del procedimento amministrativo di presunta occupazione illegittima dell’area in argomento notificata in data 03.01.2013 al Sig. Pezzelato Giuseppe residente a Recoaro Terme (VI);
  • vista la nota del Commissario Straordinario Prefettizio del Comune di Recoaro Terme, prot. n. 9608 del 27.09.2012, riguardante la proroga fino al 15.04.2013 della restituzione al Comune di Recoaro Terme dei lotti boschivi assegnati a utilizzatori vari per operazioni di pulizia del sottobosco e di effettuazioni di tagli di legna da ardere, in attesa dell’approvazione dell’apposito regolamento comunale;
  • accertato che il Sig. Pezzelato Giuseppe non ha provveduto a rimuovere il capanno e le altre strutture fisse realizzate  sul terreno di uso civico censito al catasto del Comune di Recoaro Terme al Fg. 28 mappale 17, come risulta da sopralluogo effettuato in data 05.06.2013;

ha informato di quanto sopra l’Amministrazione regionale, ai fini dell’emissione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 22.07.1994 n. 31, nei confronti del Sig. Pezzelato Giuseppe, nato a Recoaro Terme (VI) il 22.11.1949 e residente a Recoaro Terme in Via Merendaore n. 38, degli eventuali provvedimenti, per la rimozione del capanno – tettoie e recinzione e per il riordino del lotto comunale allo stato originario dei luoghi individuato in catasto al Fg. 28 mappale 17, in quanto le opere realizzate seppur di modesta superficie e ingombro hanno modificato la destinazione d’uso del terreno sottoposto a uso civico.

ATTESO che la Direzione Regionale Economia e Sviluppo Montano, con nota prot. n. 279593 del 01.07.2013, ha chiesto al Comune di Recoaro Terme, a integrazione della informativa in argomento, di specificare l’estensione delle porzioni di terreno che risultano illegittimamente occupate o manomesse e di trasmettere una mappa catastale con riportata la campitura delle medesime porzioni di terreno.

CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale con atto prot. n. 417800 del 02.10.2013, ha diffidato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della L.R. 22.07.1995 n. 31, il Sig. Pezzelato Giuseppe, residente in Recoaro Terme (VI), Via Merendaore n. 38, affinchè lo stesso provveda, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dell’atto di diffida,  a ripristinare alla destinazione agro-silvo-pastorale, le porzioni del terreno di uso civico censito al catasto del Comune di Recoaro Terme al Fg. 28 mappale 17, occupate da strutture consistenti in capanno – tettoie e recinzione e da ogni ulteriore eventuale manufatto illegittimamente realizzato, nonché a rilasciare il terreno medesimo nel pieno possesso del Comune di Recoaro Terme in favore della collettività titolare dei diritti di uso civico.

VISTA la nota del Sig. Pezzelato Giuseppe datata 11.10.2013, registrata al protocollo unico regionale al n. 447639 del  17.10.2013, con la quale, nel presentare le proprie memorie e osservazioni nei riguardi dell’atto di diffida dell’Amministrazione regionale prot. n. 417800 del 02.10.2013, ha rappresentato rispettivamente che:

  • ha esercitato attività di pascolo ovino dall’anno 1992;
  • l’attività di pascolo è parte integrante degli usi civici, e non comporta mutamento di destinazione d’uso e conseguente occupazione illegittima dell’area in argomento;
  • la recinzione, autorizzata dal Comune in data 06.08.1992 è funzionale al pascolo delle pecore e indispensabile per evitare che il bestiame invada le aree  degli assegnatari limitrofi; l’installazione di un cancello apribile della larghezza di tre metri garantisce il passaggio da un lotto all’altro;
  • la tettoia è altrettanto funzionale al ricovero delle pecore, specie in presenza di condizioni meteorologiche avverse;
  • i presupposti che hanno motivato la diffida non tengono conto della realtà dei fatti e delle circostanze comprovate, in quanto dette strutture edilizie non hanno minimamente modificato la destinazione d’uso propria degli usi civici;

chiedendo l’archiviazione della diffida in oggetto.

CONSIDERATO che nel frattempo, il Comune di Recoaro con nota a firma del Responsabile del Settore Tecnico, prot. n. 10206 del 26.09.2013, registrata al protocollo unico regionale al n. 419330 in data 03.10.2013, ha comunicato alla Direzione Economia e Sviluppo Montano, in merito all’occupazione del terreno in argomento, le seguenti integrazioni e chiarimenti:

  • il Sig. Pezzelato Giuseppe  versa attualmente al Comune un canone per l’utilizzo di lotti boschivi comunali (giusta autorizzazione concessa in proroga fino al 15.04.2014 con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 03.07.2013 e conseguente comunicazione del Sindaco prot. n. 8426 del 05.08.2013) senza formalizzazione contrattuale che ne individui precisamente i lotti concessi; ne consegue che il predetto canone potrebbe ricomprendere, di fatto, anche tale porzione;
  • l’area recintata in questione, ha una superficie di circa mq 12.430 racchiusa dalla recinzione in argomento avente una lunghezza di ml 495, con presenza di due cancelli di ingresso in ferro. Il recinto è realizzato su stanti in parte in ferro e in parte in cemento, con altezza da terra di m. 1,20 circa. Il Sig. Pezzelato Giuseppe era stato autorizzato dal Sindaco – Assessore ai lavori pubblici in data 06.08.1992 a realizzare tale recinzione al fine di delimitare l’area al pascolo del bestiame;
  • per quanto attiene  il fabbricato rurale di antica data di costruzione ricadente nel mappale 17 del Fg. 28, non risulta alcun documento comprovante la sua realizzazione da parte del Comune e risulta utilizzato da tempo immemore dalla famiglia del Sig. Pezzelato Giuseppe;
  • durante il sopralluogo eseguito in data 24.09.2013 è stata rilevata a ridosso del predetto fabbricato rurale la costruzione recente di una tettoia ad uso ricovero animali realizzata in legno con tetto in lamiera, avente una superficie di ml 10 x 6 e una altezza di ml 2,50; tale tettoia nell’anno 1999 risultava invece avere dimensioni pari a circa la metà di quella attuale.

CONSIDERATO che successivamente il Comando Stazione di Valdagno del Corpo Forestale dello Stato, con nota prot. n. 736 Pos. 08.04.02 del 12.12.2013, a seguito di sopralluogo eseguito nella stessa data, ha formulato alcune osservazioni alle memorie presentate dal Sig.  Pezzelato Giuseppe,  precisando in particolare che:

  • l’area occupata, costituita in parte da pascolo e in parte da bosco, risultava ancora delimitata da recinzione fissa, dotata di cancello di circa tre metri chiuso con catena e lucchetto che impedisce di fatto il libero accesso agli aventi diritto di uso civico;
  • all’interno della superficie recintata, in parte boscata, erano presenti 11 capre al pascolo;
  • sono stati elevati n. 2 verbali amministrativi per infrazione all’art. 22 commi 1) e 4) delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF);
  • la tettoia di recente costruzione, adiacente al fabbricato rurale di vecchia data, è tutt’altro che precaria e provvisoria.

VISTA la nota della Sezione Economia e Sviluppo Montano, prot. n. 50209 del 04.02.2014, con la quale nel dare  riscontro alle osservazioni alle memorie presentate dal Sig. Pezzelato Giuseppe, si è rilevato in particolare che:

  • l’esercizio dei diritti di uso civico in Comune di Recoaro Terme è stato recentemente disciplinato, ai sensi dell’art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, con il “Regolamento per l’esercizio degli usi civici di Recoaro Terme”,  approvato con  Deliberazione della Giunta Regionale   n. 585 del 03.05.2013;
  • non risulta che l’assegnazione del citato lotto boschivo al sig. Pezzelato Giuseppe sia stata in passato formalizzata con un atto contrattuale in forma scritta;
  • comunque l’assegnazione dei suddetti lotti è finalizzata esclusivamente all’esecuzione di utilizzazioni boschive da parte degli interessati per quantità di legname corrispondenti al fabbisogno del nucleo familiare, e non può dar luogo all’installazione di recinzioni;
  • per contro, l’attività del pascolo da parte degli aventi diritto di uso civico è ora disciplinata dall’art. 9 del citato vigente  “Regolamento per l’esercizio degli usi civici di Recoaro Terme”, il quale prevede che l’assegno dei terreni su cui esercitare il diritto di pascolo avvenga a seguito di emissione di apposito bando comunale e in base alla predisposizione della  connessa graduatoria;
  • non risulta che attualmente il terreno in questione sia stato assegnato, con le suddette modalità, al Sig. Pezzelato Giuseppe per svolgere attività di pascolo;
  • come comunicato dal personale del Corpo Forestale dello Stato  - Comando Stazione di Valdagno, l’attività di pascolo è stata esercitata dal Sig. Pezzelato Giuseppe in violazione dell’art. 22, commi 1) e 4),  delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;
  • considerato che il terreno in questione non rientra nel patrimonio disponibile del Comune, ma è sottoposto al particolare regime giuridico degli usi civici, si rileva che l’autorizzazione a firma dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Recoaro Terme in data 06.08.1992 non risulta costituire titolo legittimo a consentire il permanere della recinzione di che trattasi;
  • in ordine al fabbricato rurale ricadente nel terreno censito al Fg. 28 mappale 17, la sua presenza  è stata segnalata nell’ambito delle operazioni di verifica e riordino del demanio civico effettuate dal Comune  di Recoaro Terme, e la deliberazione di Giunta Regionale  n. 496 del 03.03.2009, con la quale è stato approvato il progetto di riordino del medesimo demanio civico,  ha confermato la classificazione di tale immobile come bene di uso civico assegnato alla categoria di cui alla lettera a) dell’art. 11 della L. 16.06.1927 n. 1766;
  • il suddetto bene immobile di uso civico pertanto deve essere gestito dal Comune di Recoaro Terme a servizio del demanio civico e a favore dell’intera collettività degli aventi diritto di uso civico, nel rispetto delle norme recate dalla L.  1766/1927 e  dalla L.R. 31/1994, sempre che l’Amministrazione comunale non ne ritenga necessaria la demolizione;
  • tutto ciò considerato, si ritiene che attualmente il Sig. Pezzelato Giuseppe non risulti in possesso di titoli validi per rivendicare la  disponibilità esclusiva del terreno di uso civico censito al Fg. 28 mappale 17 e per consentire allo stesso di mantenere legittimamente in opera su tale terreno recinzioni e tettoie a uso personale, ancorché finalizzate all’esercizio di attività di pascolo;
  • è fatta salva l’adozione di ogni eventuale necessario atto o provvedimento in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R.  06.06.2001 n. 380, e in materia di vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, la cui competenza è attribuita al Comune di Recoaro Terme;

comunicando, pertanto, che allo stato degli atti non sussistono motivi per procedere, come richiesto dal Sig. Pezzelato Giuseppe, all’archiviazione della diffida regionale prot. n. 417800 del 02.10.2013, e che il termine  per adempiervi fissato pari a  60 giorni dalla notifica della diffida medesima (avvenuta il 7 ottobre 2013) – da ritenersi sospeso a partire dal giorno 17.10.2013 (data di ricezione delle controdeduzioni formulate  dal Sig. Pezzelato) – riprende a decorrere dall’avvenuta notifica della nota, prot. n. 50209 del 04.02.2014 a mezzo di raccomandata a.r..

ATTESO che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Recoaro Terme, con nota prot. n. 2088 del 27.02.2014, ha comunicato di aver avviato a carico del Sig. Pezzelato Giuseppe  un procedimento amministrativo per abusi edilizi riguardanti la realizzazione delle menzionate recinzione e tettoie sulla  porzione del terreno di uso civico  censito al catasto del Comune di Recoaro Terme al Fg. 28 mappale 17.

VISTA la nota della Sezione Economia e Sviluppo Montano prot. n. 165863 del 15.04.2014, con la quale ha chiesto al Comune di Recoaro Terme di verificare se il Sig. Pezzelato Giuseppe abbia ottemperato a quanto previsto dal citato atto di diffida prot. n. 417800 del 02.10.2014.

CONSIDERATO che, a tal riguardo, il Comune di Recoaro Terme, con nota prot. n. 3883 del 17.04.2014 a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ha comunicato rispettivamente che:

  • nell’area in argomento sono ancora presenti la recinzione e le tettoie oggetto della diffida regionale;
  • il Sig. Pezzelato Giuseppe, con nota registrata al protocollo del  Comune di Recoaro Terme n. 2601 del 12.03.2014, ha chiesto la sospensione del procedimento amministrativo relativo ad abusi edilizi, in base a varie motivazioni (argomentando in sostanza che: una parte delle tettoie è stata realizzata in data anteriore al 1967 come il fabbricato rurale principale, mentre la recinzione è stata autorizzata dal Comune in data 06.08.1992)  ;
  • la suddetta richiesta del Sig. Pezzelato Giuseppe è in corso di valutazione da parte dell’Amministrazione comunale.

CONSIDERATO inoltre, che il Comune di Recoaro Terme, in riferimento alla nota regionale prot. n. 165863 del 15.04.2014, ha rilevato, con nota sindacale prot. n. 4940 del 21.05.2014,  in particolare  che:

  • “il pascolo all’interno dei lotti comunali di Rovegliana fino ad oggi non è stato normativamente regolamentato, a differenza invece del pascolo con malghe, che ha una specifica disciplina nel Regolamento Comunale degli usi civici”;
  • “in assenza di una normativa locale specifica che regoli la materia e in presenza di una autorizzazione edilizia in data 6.8.1992 alla posa della recinzione, si ritiene che non vi siano i presupposti per chiedere la rimozione della recinzione stessa, anche perché in tale ipotesi non sarebbe più garantita la custodia e la tutela degli animali e la disciplina di sicurezza sanitaria degli stessi”.

VISTA la nota della Sezione Economia e Sviluppo Montano, prot. n. 346623 del 14.08.2014, con la quale esaminata la documentazione pervenuta, ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati, quanto segue:

  1. con riferimento a una parte delle tettoie che risulterebbero realizzate in epoca antecedente al 1967, si chiede al Comune di Recoaro Terme di verificare in via definitiva  la veridicità di tale asserzione e la compatibilità delle medesime porzioni di tettoie con la normativa in materia di edilizia, urbanistica  e di vincolo paesaggistico;
  2. qualora tale struttura risultasse compatibile con la suddetta normativa, il Comune dovrà verificare altresì se la suddetta porzione di tettoia risulti necessaria all’adiacente  fabbricato rurale ai fini del suo utilizzo a servizio del demanio civico a favore dell’intera collettività degli aventi diritto di uso civico, e valutare se  per tale motivo sia opportuno  mantenerla in opera anziché procedere alla sua demolizione;
  3. per quanto riguarda la restante porzione di tettoia e la recinzione realizzate in epoca più recente, nel richiamare quanto rilevato con precedente nota prot. n. 50209 del 04.02.2014, si ribadisce che non si ravvisano motivi per procedere all’archiviazione della diffida regionale prot. n. 417800 del 02.10.2013, evidenziando che:
  • la restante porzione di tettoia risulta essere stata edificata in difformità  sia alla normativa in materia di usi civici che alla normativa in materia di edilizia e di vincolo paesaggistico;
  • la recinzione realizzata nel 1992,  avente peraltro una lunghezza di 495 ml invece dei  300 ml indicati nella richiesta del privato assentita dal Comune, non risulta compatibile con l’utilizzo del terreno  di uso civico quale lotto boschivo;
  • il perimetro attualmente recintato risulta ricomprendere aree boscate, nelle quali è vietato il pascolo caprino ai sensi dell’art. 22 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, salvo specifica autorizzazione;
  • l’attività di pascolo da parte degli aventi diritto di uso civico è ora disciplinata dall’art. 9 del vigente “Regolamento per l’esercizio degli usi civici di Recoaro Terme”, sia per i terreni destinati all’alpeggio (Malghe) che per i  terreni non destinati ad alpeggio;
  • il Sig. Pezzelato Giuseppe per esercitare attività di pascolo in qualità di avente diritto di uso civico deve pertanto risultare assegnatario di terreno a pascolo con le modalità di cui all’art. 9 del citato Regolamento;
  • i terreni di uso civico destinati al pascolo possono essere recintati al solo scopo di contenere gli animali, con strutture temporanee che non impediscano il libero transito degli aventi diritto di uso civico (quali ad esempio specifiche recinzioni elettrificate);
  • il Comando Stazione di Valdagno del Corpo Forestale dello Stato, con nota prot. n.736 del 12.12.2013, ha osservato che la recinzione fissa  in  questione è dotata di un cancello di circa tre metri chiuso con catena e lucchetto che impedisce di fatto il libero accesso agli aventi diritto di uso civico;

invitando il Comune di Recoaro Terme, ai fini di provvedere all’emissione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale nell’ambito del procedimento in oggetto di cui all’art. 11, comma 2, della L.R. 22.07.1994 n. 31, a dare riscontro a quanto sopra esposto entro e non oltre 30 gg. dalla ricezione della stessa nota prot.  n. 346623 del 14.08.2014.

PRESO ATTO che il Sindaco del Comune di Recoaro Terme, con nota prot. 8903 del 11.09.2014, ha dichiarato, in riscontro alla comunicazione della Sezione Economia e Sviluppo Montano prot. n. 346623 del 14.08.2014, rispettivamente che:

  • con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 17.07.2014 il Comune ha emanato il primo bando di gara per l’assegnazione dei lotti boschivi;
  • alcuni lotti boschivi comprendono piccoli inclusi prativo-pascolivi, per i quali non è formalmente ipotizzabile una gestione separata del pascolo, come avviene per gli alpeggi in conformità all’art. 9 del Regolamento per l’esercizio degli usi civici;
  • il Sig. Pezzelato Giuseppe è risultato assegnatario del lotto A27 censito in catasto al Fg. 28 mappali 17-18-116-134 -142, inclusivo di pascolo-prato;
  • in merito alla tettoia che il Sig. Pezzelato sostiene sia stata realizzata in data antecedente al 1967, dalla verifica degli atti in  deposito presso l’Ufficio tecnico Comunale, risulta che la stessa non è rilevabile nel rilievo areofotogrammetico prodotto nel 1973, mentre è visibile il manufatto di vecchio corpo di fabbrica a forma di pianta quadrata senza appendici aggiunte. Quindi si può desumere che la tettoia sia  stata realizzata dopo il 1967, in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, ex L. 1089/1939 e D. Lgs. 42/2004, nonché in assenza dell’autorizzazione regionale in riferimento alla destinazione di uso civico dell’area interessata;
  • essendo la tettoia non realizzata prima del 1967, questa non risulta conforme alla normativa edilizio-urbanistica e paesaggistica, quindi deve essere demolita;
  • poiché una tettoia potrebbe essere funzionale al riparo degli animali, nel rispetto della proprietà collettiva, potrebbe essere realizzata ex novo in conformità alla normativa edilizia urbanistica e paesaggistica vigente, nonché con il consenso della Regione Veneto in merito all’utilizzo del suolo gravato da usi civici;
  • per quanto riguarda la recinzione autorizzata nel 1992 da Comune per metri lineari 300 circa, è stata invece realizzata per una lunghezza di metri 495, inglobante anche parte di area boscata;
  • quindi l’attuale recinzione dovrà essere rimossa e spostata in area non boscata previo assenso della Regione circa la delimitazione di area soggetta a uso civico e su presentazione di regolare richiesta di titolo edilizio corredato da richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 142 punto 1 lett. h) del D. Lgs. 42/2004;
  • in ogni caso la recinzione dovrà essere provvista di un congruo numero di varchi (almeno due) ad apertura mobile, tali da consentire il libero transito degli aventi diritto di uso civico.

RILEVATO, in base a  quanto sopra esposto:

  • che l’occupazione del terreno di uso civico censito al catasto del Comune di Recoaro Terme al Fg. 28 mappale 17 con i manufatti costituiti da tettoie e recinzione, non essendo supportata da validi titoli autorizzativi, risulta illegittima;
  • che il Sig. Pezzelato Giuseppe  non ha ottemperato all’atto di diffida dell’Amministrazione regionale  prot. n. 417800 del 02.10.2014;
  • che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della L.R. 31/1994,  risulta necessario, ai  fini della tutela delle terre di uso civico, ordinare il  ripristino dello stato dei luoghi originario del terreno di uso civico censito al Fg. 28 mappale 17 occupato dai succitati manufatti.

ordina

  1. Al  Sig. Pezzelato Giuseppe, residente in Recoaro Terme (VI), Via Merendaore n. 38, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della L.R. 31/1994, di provvedere, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente atto, per i motivi meglio indicati in premessa, a rimuove i manufatti costituiti da tettoie e recinzione presenti sul terreno di uso civico censito al catasto del Comune di Recoaro Terme al Fg. 28 mappale 17 e a ripristinare lo stato dei luoghi originario del terreno medesimo, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza nel termine indicato, sarà dato corso alla procedura della rimozione coattiva dei manufatti  e ripristino dello stato dei luoghi ad opera del Comune di Recoaro Terme con spese a carico dello stesso Sig. Pezzelato Giuseppe. 
  2. Al Dirigente della Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano di procedere alla notifica, a mezzo del Servizio postale – notificazione atti giudiziari/amministrativi, della presente ordinanza al Sig. Pezzelato Giuseppe, nonché alla comunicazione della stessa al Comune di Recoaro Terme, alla Sezione Regionale Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione  – Sezione di Vicenza, al Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia e al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Valdagno. 
  3. Di incaricare la Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano di dare esecuzione al presente atto. 
  4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale. 
  5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia ai sensi della L. 16.06.1927, n. 1766, nonché al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui al D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 30 giorni, 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente provvedimento. 
  6. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

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