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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 70 del 18 luglio 2014


Materia: Foreste ed economia montana

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 30 giugno 2014

Con il presente atto si ordina, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 22.07.1994 n. 31, al Sig. Griffani Giampiero il ripristino dello stato dei luoghi e rilascio di un terreno di uso civico occupato illegittimamente in Comune di Recoaro Terme (VI).

Il Presidente

VISTA la legge regionale  22 luglio 1994 n. 31 “Norme in materia di usi civici” che all’art. 11, comma 2, prevede che “Il Presidente della Giunta Regionale ordina, previa diffida, il ripristino delle terre manomesse o di quelle danneggiate nonché il rilascio delle terre occupate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto”.

CONSIDERATO che il Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici nella Lombardia e Basso Veneto, con decreto n. 5340 del 12.06.1958, ha decretato l’esistenza di un compendio di terreni di uso civico in Comune di Recoaro Terme (VI) dell’estensione di Ha 670.16.19, assegnando le relative terre alla categoria di cui alla lettera a) dell’art. 11 della L. 16.06.1927 n. 1766.

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 496 del 03.03.2009 ha provveduto, ai sensi dell’art.4 della L.R. 22 luglio 1994 n. 31, ad approvare le operazioni di riordino delle terre di uso civico del Comune di Recoaro Terme.

RILEVATO che, in base ai due succitati provvedimenti, il terreno censito al catasto del Comune di Recoaro Terme al Fg. 17 mappale 62 di ettari 1.73.90 è assoggettato al regime giuridico degli usi civici.

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana n. 138 del 29.01.2007, con il quale il Comune di Recoaro Terme (VI) è stato autorizzato, per la durata di anni dieci, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 22.07.1994 n. 31, al mutamento temporaneo di destinazione di una porzione di mq 800 del terreno di uso civico censito al catasto del Comune stesso al Fg. 17 mappale 62 parte, al fine di consentire la realizzazione di un’area attrezzata a giochi e strutture sportive – ricreative in località Recoaro Mille.

VISTA la nota del Comando Stazione di Valdagno del Corpo Forestale dello Stato, prot. n. 694 Pos. 08.04.02 del 03.12.2013, con la quale ha comunicato di aver informato l’Autorità Giudiziaria dell’accertamento di illeciti in materia edilizia e paesaggistica, riscontrati in Comune di Recoaro Terme (VI) località Recoaro Mille, riguardanti  opere edilizie eseguite dal Sig. Griffani Giampiero, nato a Recoaro Terme il 04.05.1957 e residente a Recoaro Terme in via Peserico n. 10,  in assenza sia di permesso a costruire che di autorizzazione paesaggistica, sul terreno di uso civico censito al Fg. 17 mappale 62, area che il Sig. Griffani Giampiero continua ad occupare dopo la scadenza del  relativo  contratto di concessione temporanea.

VISTA la nota del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Recoaro Terme prot. n. 13510 del 18.12.2013,  registrata al protocollo regionale al n. 566793 in data 27.12.2013, con la quale considerato che:

  • in riferimento alla segnalazione del Comando Stazione di Valdagno del Corpo Forestale dello Stato prot. n. 694 del 03.12.2013, l’Ufficio Tecnico del Comune di Recoaro Terme ha eseguito una serie di verifiche amministrative e un sopralluogo in località Recoaro Mille per la verifica di quanto comunicato;
  • l’area in questione dell’estensione di  800 mq, censita catastalmente al Fg. 17 mappale 62 parte, rientra tra i terreni di uso civico  ed è stata oggetto di rilascio di autorizzazione al mutamento di destinazione  con decreto regionale n. 138 del 29.01.2007;
  • il contratto di “concessione temporanea di suolo pubblico per l’installazione e gestione di impianto amovibile ad uso slittovia  e di un parco giochi e divertimento” rep. n. 1265 del 2007, stipulato tra il Comune di Recoaro Terme e la ditta “Recoaro Happy Time”  di cui risulta titolare il Sig. Griffani Giampiero, è scaduto alla data del 31.05.2011;
  • all’interno dell’area autorizzata ad uso “area parco giochi” di mq 800, risultano essere presenti strutture edilizie (quali casetta in legno, tettoia in legno, recinzione realizzata in rete e parapetti in legno con sovrastante vetrata) per le quali non è mai stata presentata al Comune di Recoaro Terme alcuna richiesta di autorizzazione edilizia;

chiede alla Regione Veneto, ai sensi dell’art. 11 comma 2) della L.R. 22.07.1994 n. 31, di emanare i provvedimenti necessari per l’eliminazione delle strutture realizzate in assenza di qualsivoglia autorizzazione edilizia sul terreno censito al Fg. 17 mappale 62 e al ripristino dei luoghi occupati con tali strutture.

PRESO ATTO, in base alle verifiche effettuate dal Comune di Recoaro Terme, che il terreno di uso civico censito al catasto del Comune di Recoaro Terme al Fg. 17 mappale 62 parte per mq 800, è occupato dal Sig. Griffani Giampiero, in assenza di valido titolo di concessione, con manufatti consistenti in casetta in legno, tettoia in legno, recinzione realizzata in rete e parapetti in legno con sovrastante vetrata;

CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale con atto prot. n. 16717 in data 15.01.2014, ha diffidato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della L.R. 22.07.1995 n. 31, il Sig. Griffani Giampiero, residente in Recoaro Terme (VI), Via Peserico n. 10, affinchè lo stesso provveda, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dell’atto di diffida,  a ripristinare alla destinazione agro-silvo-pastorale, la porzione di mq 800 di terreno di uso civico censita al catasto del Comune di Recoaro Terme al Fg. 17 mappale 62 parte, occupata dalle strutture costituite da casetta in legno, tettoia in legno, recinzione realizzata in rete e parapetti in legno con sovrastante vetrata e da ogni ulteriore eventuale manufatto connesso, nonché a rilasciare l’area medesima nel pieno possesso del Comune di Recoaro Terme in favore della collettività titolare dei diritti di uso civico.

ATTESO che il suddetto atto di diffida è stato notificato al Sig. Griffani Giampiero in data 17.01.2014 anche in qualità di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, avvisando l’interessato della possibilità di presentare, entro 20 giorni dalla notifica della diffida, memorie e osservazioni in ordine al procedimento in questione.

VISTA la nota della Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano, prot. n. 22257 del 17.01.2014, con la quale è stata trasmessa al Comune di Recoaro Terme  la citata diffida prot. n. 16717  datata 15.01.2014.

VISTA la nota della Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano, prot. n. 165444 del 15.04.2014, con la quale è stato chiesto al Comune di Recoaro Terme di comunicare, entro e non oltre 10 gg. dalla ricezione della nota medesima, se il Sig. Griffani Giampietro abbia ottemperato all’atto di diffida prot. n. 16717 del 15.01.2014, essendo scaduto il relativo termine di 60 gg. previsto nella diffida.

PRESO ATTO che il Comune di Recoaro con nota prot. n. 3881 del 17.04.2014, registrata al protocollo unico  regionale al n. 177054 in data 22.04.2014, ha comunicato  che non è stato effettuato il ripristino dei luoghi in argomento  alla destinazione silvo-pastorale.

RILEVATO che all’Amministrazione regionale non è pervenuta da parte del Sig. Griffani Giampiero alcuna memoria od osservazione in merito al menzionato procedimento.

ATTESO che le terre sottoposte al regime giuridico degli usi civici sono inalienabili, indivisibili e inusucapibili e vincolate all’esercizio dei diritti collettivi, ai sensi della L. 16.06.1927 n. 1766 e della L.R. 22.07.1994 n. 31.

RILEVATO, in base a  quanto sopra esposto:

  • che l’occupazione del terreno di uso civico in questione, non essendo supportata da valido titolo di concessione, risulta illegittima;
  • che il Sig. Griffani Giampiero  non ha ottemperato all’atto di diffida dell’Amministrazione regionale  prot. n. 16717 del 15.01.2014;
  • che il ripristino dello stato dei luoghi alla  destinazione silvo-pastorale,  a favore della collettività titolare dei diritti di uso civico, comporta necessariamente la rimozione dei succitati manufatti presenti sul terreno medesimo.

ordina

  1. Al Sig. Griffani Giampiero, residente in Recoaro Terme (VI), Via Peserico n. 10, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della L.R. 31/1994, di provvedere, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente atto, per i motivi meglio indicati in premessa, a ripristinare alla destinazione silvo-pastorale la porzione di mq 800 di terreno di uso civico censita al catasto del Comune di Recoaro Terme al Fg. 17 mappale 62 parte, occupata dalle strutture costituite da casetta in legno, tettoia in legno, recinzione realizzata in rete e parapetti in legno con sovrastante vetrata e da ogni ulteriore eventuale manufatto connesso, nonché a rilasciare l’area medesima nel pieno possesso del Comune di Recoaro Terme in favore della collettività titolare dei diritti di uso civico, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza nel termine indicato, sarà dato corso alla procedura della rimozione coattiva dei manufatti  e ripristino dello stato dei luoghi ad opera del Comune di Recoaro Terme con spese a carico del Sig. Griffani Giampiero. 
  2. Al Dirigente della Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano di procedere alla notifica, a mezzo del Servizio postale – notificazione atti giudiziari/amministrativi, della presente ordinanza al Sig. Griffani Giampiero, nonché alla comunicazione della stessa al Comune di Recoaro Terme, alla Sezione Regionale Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione  – Sezione di Vicenza, al Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia e al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Valdagno. 
  3. Di incaricare la Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano di dare esecuzione al presente atto. 
  4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale. 
  5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia ai sensi della L. 16.06.1927, n. 1766, nonché al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui al D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 30 giorni, 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente provvedimento. 
  6. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

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