Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Ordinanza

Bur n. 62 del 30 giugno 2017


Materia: Trasporti e viabilità

Ordinanza DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 173 del 16 giugno 2017

Interdizione della navigazione agli acquascooter, moto d'acqua e mezzi similari e alle unità a motore a Peschiera del Garda nei Canali della Fortezza e nelle acque del fiume Mincio fino al ponte della variante SR11.

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso per impartire disposizioni cautelative a causa della densità di circolazione di unità nautiche e incontrollato flusso delle stesse, di moto d’acqua che spesso transitano ad elevata velocità.

Il Direttore

VISTO il regolamento per la navigazione interna approvato con D.P.R. n. 631 del 28.06.1949;

VISTO il D. L.vo n. 112/1998;

VISTO il Regolamento regionale 20 dicembre 2002, n. 6 “Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna”;

VISTA la L.R. n. 11/2001;

VISTA l’ordinanza n. 102/62.01.02 emessa dal Servizio Ispettorati di Porto in data 21.7.11 che impone il limite di velocità massima consentita in 5 km/h lungo il tratto del fiume Mincio compreso tra il ponte della ferrovia MI-VE e fino alla diga di Salionze;

VISTE le note del Comune di Peschiera del Garda, prot. nr.10147 /2016 e nr.15709/16 con le quali si richiede l’adozione di un provvedimento di interdizione della navigazione nei Canali della Fortezza e nelle acque del fiume Mincio a causa dell’incontrollato flusso di barche, moto d’acqua che spesso transitano ad elevata velocità;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta comunale nr. 144/16 relativa all’interdizione della navigazione sul fiume Mincio nel tratto di competenza comunale compreso tra il ponte della ferrovia MI-VE e il viadotto dell’autostrada nonché all’interno dei canali attorno alla fortezza;

DATO ATTO che la consistente presenza di attività di navigazione ed educazione alla navigazione svolta lungo l’asta navigabile del fiume Mincio da società sportive e soggetti di vario genere comporta la necessità di garantire la sicurezza dei medesimi mediante azioni che limitino od interdicano le moto d’acqua e natanti assimilati lungo il fiume;

RILEVATO CHE nelle zone portuali regionali e nella zona di competenza comunale insistono concessioni di posti barca e spazi acquei per unità a motore ad uso diportistico, professionale e commerciale;

RITENUTE accoglibili le motivazioni addotte dal Comune di Peschiera del Garda in ordine al ripetuto mancato rispetto del limite di velocità vigente - reso conoscibile dalla segnaletica apposta - da parte dei conduttori di unità che ad elevata velocità espongono a potenziale pericolo i fruitori a vario titolo delle acque interne di cui è argomento ;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare con ulteriore provvedimento la navigazione nel tratto di fiume Mincio e nei canali attorno alla fortezza ai fini di maggiore sicurezza;

ordina

  1. E’ vietata la navigazione di acquascooter, moto d’acqua e mezzi similari e unità a motore sul fiume Mincio nel tratto di competenza comunale compreso tra il ponte della ferrovia MI-VE e il ponte della variante SR 11;
  2. E’ vietata la navigazione di acquascooter, moto d’acqua e mezzi similari e unità a motore nel canale della Fortezza lungo le mura veneziane, nel canale di Mezzo e nella retrostante zona portuale del mandracchio di Mincio fino al ponte della ferrovia MI-VE, nello specchio acqueo compreso tra il Ponte della Dogana e il predetto ponte della ferrovia; 
  3. Fermo restando il divieto di navigazione di acquascooter, moto d’acqua e mezzi similari, per quanto riguarda invece le unità a motore, gli art.1 e 2 non si applicano ai concessionari di posto barca, di punti di ormeggio, di spazi acquei e a terra nei siti ivi indicati; sono fatte salve le attività connesse all’uso delle predette concessioni;
  4. Gli artt. 1 e 2 non si applicano alle unità nautiche in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso;
  5. Fermo restando il limite di 5 km/h di velocità massima consentita lungo il tratto del fiume Mincio compreso tra il ponte della ferrovia MI-VE e fino alla diga di Salionze, la navigazione nella restante zona portuale deve avvenire a velocità minima di manovra, in modo da ridurre le emissioni di scarico e acustiche;
  6. Anche entro i limiti di velocità la condotta delle unità dovrà evitare che si crei moto ondoso od effetti di risucchio in grado di creare danni alle unità nautiche in stazionamento o in navigazione o alle opere idrauliche;
  7. Il Comune di Peschiera del Garda predispone a sue spese la fornitura e posa dei cartelli di navigazione vietata a moto d’acqua e mezzi similari e alle unità nautiche a motore, anche riassunti in un unico pannello a condizione che non siano compromessi il significato e la perfetta visibilità di ogni singolo segnale; sui cartelli sarà indicata anche la somma minima e massima della sanzione amministrativa prevista per violazione delle disposizioni impartite con la presente ordinanza;
  8. I pannelli e i segnali di cui all’articolo precedente devono essere conformi alle indicazioni dell’allegato n.1 al Regolamento Regionale 20 dicembre 2002 n.6 pubblicato nel BUR n.125 del 24.12.02;
  9. Il Comune di Peschiera del Garda provvederà a installare in posizione ben visibile alle unità in transito i segnali di divieto sui pilastri dei ponti di accesso dal lago ( ponte Salvo d’Acquisto, ponte di Porta Brescia, ponte San Giovanni, ponte della Dogana) e verso il lago ( ponte variante SR11, ponte ferroviario MI-VE, ponte di Porta Brescia), provvedendo altresì agli adempimenti tecnici ed amministrativi del caso. Il Comune individua ulteriori punti strategici ove installare la predetta segnaletica;
  10. L’All.A, ortofoto che individua le zone soggette alla limitazione della navigazione, è parte integrante del presente provvedimento;
  11. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente ordinanza: i contravventori saranno puniti ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo n. 171 del 18.07.2005, e sue successive modifiche (Codice della Nautica da Diporto), salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e /o cose in conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni impartite;
  12. Di notificare la presente Ordinanza al Comune di Peschiera del Garda, Prefettura di Verona, Questura di Verona, Comando Compagnia Carabinieri di Caprino Veronese, Guardia di Finanza di Salò, Guardia Costiera Nucleo Navale lago di Garda a Salò;
  13. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Zanin

Allegato_ordinanza_173-_347886.pdf

Torna indietro