Home » Dettaglio Ordinanza
Materia: Trasporti e viabilità
Ordinanza DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 86 del 11 aprile 2017
Documentazione che deve essere tenuta a bordo delle unità di navigazione destibnate al trasporto di cose, persone, e alla pesca professionale, pesca-turismo ed uso privato in acque interne e promiscue (Rdl n.813/1932). Aggiornamento dell'Ordinanza n. 86 del 4 luglio 2011 del Direttore della Mobilità e precedenti.
L'Ordinanza integra e modifica la precedente Ordinanza n. 86/62.01.2 del 4 luglio 2011 recependo la reintroduzione del visto di convalida annuale della Licenza di navigazione (cd. "visto" ex art. 69 del Regolamento per la Navigazione Interna) disposta dalla D.G.R. 129 del 7 febbraio 2017, e recependo inoltre le disposizioni concernenti la certificazione sanitaria prevista dalla normativa vigente in materia di trasporto di prodotti alimentari o comunque soggetti a controllo sanitario-veterinario di cui al Decreto n. 140 del 5.3.2008 del Direttore regionale dell'Unità di Progetto Sanità animale e Igiene alimentare e successive modifiche.
Il Direttore
- Visto il Codice della Navigazione (di seguito indicato C.N.) approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327;
- Visto il Regolamento per la Navigazione Interna (di seguito indicato Reg. nav. int.) approvato con D.P.R. n° 631/1949 ed in particolare gli artt. 68, 72, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88;
- Visto il D. L.vo n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”, ed in particolare l’art. 105;
- Vista la L.R. 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella laguna di Venezia” ed in particolare gli artt. 5, comma 5, 8 comma 1, e 30 comma 4 che prescrivono che i servizi di noleggio con e senza conducente e di trasporto cose in conto terzi possono essere esercitati solo previa autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente;
- Visto l’art. 127, comma 1, L.R. 4.11.2002 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” modificato con art. 6 comma 1 della L.R. 03.10.2003 n. 20, nonché la DGR n. 1185 del 30.04.2004;
- Vista la D.G.R. 1880 del 24.06.2003 che individua le competenze amministrative degli Ispettorati di Porto;
- Visto il decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 18/45.02 del 10.03.2008 con il quale sono state date disposizioni in materia di annotazioni relative all’elenco delle persone componenti l’equipaggio con l’indicazione del titolo professionale e della qualifica;
- Vista l’Ordinanza n. 82 del 3.4.2008 che ha definito dopo una precisa ricognizione l’elenco della documentazione di cui devono essere in possesso le unità di navigazione iscritte nei registri degli Ispettorati di porto ai sensi dell’art. 146, comma 4, C.N.
- Vista l’Ordinanza n. 86 del 4.7.2011 con la quale sono state recepite le misure di semplificazione in materia di navigazione interna contenute nella D.G.R. n. 738 del 07.06.2011 e nel Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 81/62.01.2 del 29/06/2011;
- Vista la D.G.R. 129 del 7 febbraio 2017 con cui è stata disposta la reintroduzione del visto di convalida annuale della Licenza di navigazione previsto dall’art. 69 del Regolamento per la Navigazione Interna;
- Preso atto inoltre delle disposizioni concernenti la certificazione sanitaria prevista dalla normativa vigente in materia di trasporto di prodotti alimentari o comunque soggetti a controllo sanitario-veterinario di cui al Decreto n. 140 del 5.3.2008 del Direttore regionale dell’Unità di Progetto Sanità animale e Igiene alimentare e successive modifiche
ordina
Luigi Zanin
Torna indietro