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Bur n. 1 del 03 gennaio 2017


Materia: Acque

Ordinanza DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 137 del 07 dicembre 2016

Ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi alla ditta SEMEL s.r.l. di Verona per aver realizzato opere edili e scavi in fascia di rispetto idraulico del fiume Adige.

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso al fine della rimessa in ripristino dello stato dei luoghi, da parte della ditta SEMEL s.r.l., per aver realizzato opere edili e scavi in fascia di rispetto idraulico del fiume Adige.

Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di rilascio autorizzazione prot. n. 393961 del 19.09.2013 - pratica n. 10483/745.
Voto n. 145/2013 della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona;
Voto n. 153/2016 della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona;

Il Direttore

PREMESSO che:

- in data 19.09.2013, pervenuta al protocollo regionale n.39612 pari data, la società SEMEL srl di Verona, in persona del legale rappresentante Andrea Jenna, ha presentato istanza di autorizzazione idraulica per effettuare opere di demolizione e ricostruzione di un edificio ad uso ristorazione e residenza, ricadente parzialmente nella fascia di rispetto idraulico del fiume Adige ubicato in comune di Verona, Lungadige Catena, 35 e catastalmente identificato al foglio n.191, mapp.li 15, 16, 19 e 114;

- la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona, nell’adunanza del 30.09.2013, con voto n. 145, ha espresso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione richiesta, in quanto le opere ricadono entro la fascia di rispetto idraulico di m 20 dal fiume Adige. L’intervento proposto risulta in contrasto con le distanze da osservarsi per le costruzioni rispetto al fiume Adige, nel territorio compreso tra il confine con la provincia di Trento e la foce, previste dal Regolamento Ansaldi del 1819, reso applicabile, nell’ambito del fiume Adige, dal prot. n.9700 del 1981 dell’allora Autorità Idraulica, Magistrato alle Acque di Venezia, formulato a seguito del voto del Comitato Tecnico Amministrativo del Magistrato alle Acque n.2, espresso nell’adunanza del 21.01.1998, e riconosciuto quale disciplina locale vigente atta a superare i limiti imposti dal Regio Decreto n.523/1904 art.96 lettera f.

- con nota Raccomandata A.R. prot. n. 492369 del 13.11.2013 è stato comunicato alla ditta SEMEL srl il parere contrario espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona sopra citato;

CONSIDERATO che:

- dal sopralluogo effettuato da personale tecnico di questa U.O. in data 18.10.2016, in Lungadige Catena, 35 in Comune di Verona, è stata accertata l’esecuzione di lavori nella fascia di rispetto idraulico, consistenti nella realizzazione di uno scavo che lambisce l’argine destro del fiume Adige;

- lo scavo effettuato risulta palesemente in contrasto con quanto asserito dall’art.96 lettera f del Regio Decreto n.523/1904;

- da un successivo sopralluogo, effettuato da personale tecnico di questa U.O. in data 08.11.2016, è stata accertata la realizzazione di una platea propedeutica all’esecuzione del piano interrato dell’edificio oggetto del sopra citato diniego da parte della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona. ;

- l’esecuzione di tali lavori è avvenuta in assenza di autorizzazione idraulica da parte della scrivente U.O. per le motivazioni addotte in premessa;

- detti lavori risultano, pertanto, essere stati effettuati in violazione delle norme di polizia idraulica sopra menzionate e che lo scavo, aperto a ridosso dell’argine del fiume, può causare grave pregiudizio per l’integrità della difesa idraulica in caso di piena e, di conseguenza, per la pubblica incolumità.

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 406754 del 20.10.2016, trasmessa via fax in data 09.11.2016,  è stato intimato alla ditta SEMEL srl l’interruzione dei lavori intrapresi entro la fascia di servitù idraulica e la rimessa in pristino dei luoghi;

- a seguito di sopralluogo, effettuato da personale tecnico di questa U.O. in data 24.11.2016, in Lungadige Catena, 35 in Comune di Verona, è stata accertato che si è parzialmente adempiuto a quanto richiesto con la sopra citata intimazione, in quanto i lavori risultano interrotti, come pure dichiarato anche dalla ditta stessa con nota pervenuta in data 25.11.2016, ma non è stata eseguita la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;
VISTO il Regolamento Ansaldi n. 197 del 15 luglio 1819;
VISTO il provvedimento n° 9700 del 30/10/1981;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;
VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.

Tutto ciò premesso e considerato, il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Verona, visti il Regio Decreto n. 523/1904, il Regolamento Ansaldi del 1819 e successivo prot. n.9700 del 1981 dell’ Autorità Idraulica Magistrato alle Acque di Venezia, il D.Lgs.n. 112/1998

decreta

Alla ditta SEMEL srl, con sede legale in lungadige Catena n. 235 – Verona il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento mediante:

  • la rimozione delle opere edilizie ricadenti nella fascia di servitù idraulica di m 20 dal fiume Adige;
  • il riempimento dello scavo realizzato nella fascia di rispetto idraulico del fiume stesso.

Tali operazioni dovranno essere eseguite solo previe modalità operative da concordarsi con i tecnici di questa Unità Organizzativa.

Il Comune di Verona è invitato a procedere alla verifica dell’ottemperanza della presente ordinanza e, in caso di non osservanza dei termini previsti, a provvedere ad avviare il procedimento atto all’eliminazione delle sopra specificate opere ricadenti in fascia di servitù idraulica disciplinata dal Regio Decreto n. 523/1904, art. 96 lettera f e dal il Regolamento Ansaldi del 1819 e successivo prot. n.9700 del 1981 dell’Autorità Idraulica, Magistrato alle Acque di Venezia, dandone comunicazione alla scrivente Struttura. Tali normative impongono un vincolo con effetto conformativo determinando l’indedificabilità assoluta ed inderogabile di tali fasce insuperabile da qualsiasi provvedimento in sanatoria.
 

Marco Dorigo

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