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Bur n. 83 del 05 novembre 2010


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 227 del 19 ottobre 2010

Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico "Virgin Radio" (Freq. 90.20 Mhz), di Virgin Radio Spa, posto in località Monte Calvarina - nel Comune di Roncà (Vr) nei pressi del Bar Ciclamino. - Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente.

Il Presidente

Richiamato il Rapporto di Prova n. 1685/09/02 del 24/08/09, trasmesso dal Dipartimento provinciale Arpav di Verona con nota datata 01/09/2009, relativo alle misurazioni dei valori di campo elettromagnetico effettuate in contraddittorio e con monitoraggio della potenza nel sito in oggetto in data 22.07.2009.

Rilevato che dal predetto Rapporto di Prova Arpav – Dap Verona – veniva evidenziato che risultava che “Virgin Radio” (Freq. 90.20 Mhz), con sede legale in Milano (Mi), Largo Donegani n. 1, contribuiva, unitamente ad altre emittenti presenti nel medesimo sito, allo sforamento dei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003, con conseguente necessità di provvedere alla riduzione a conformità.

Ricordato che con nota datata 18/09/2009, prot. n. 510661/50.03.07.21, la Regione Veneto assegnava all’emittente in parola, coinvolta nella riduzione a conformità, un termine pari a centottanta giorni, così come ritenuto tecnicamente congruo dal Dipartimento provinciale Arpav di Verona col menzionato Rapporto di Prova n° 1685/09/02, per il perfezionamento delle attività volte alla riduzione a conformità, ai fini del rispetto dei parametri di emissione di campo elettromagnetico normativamente vigenti.

Vista la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Verona del 27/05/2010, prot. n. 65783/2010, con la quale sono stati trasmessi i Rapporti di Prova n. 46909/10/1 – 2 relativi alle misurazioni di intensità di campo elettromagnetico effettuate nei pressi del sito in argomento volte a verificare l’effettiva riduzione a conformità da parte dell’ emittente “Virgin Radio”. Verbali dai quali si desume che l’emittente in questione non aveva provveduto alla riduzione a conformità alla quale era tenuta.

Ricordatala nota della Regione Veneto datata 11.06.2010, prot. n. 326130/50.03.07.21, con la quale veniva formalmente diffidata l’emittente in questione a provvedere alla riduzione a conformità entro il termine di trenta giorni per le azioni necessarie per rientrare nei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.

Ricordatele note della Regione Veneto datate 06 luglio 2010, prot. n. 370168/50.03.07.21, e 26 agosto 2010, prot. n. 455321/50.03.07.21, con le quali è stato richiesto ad Arpav di accertare l’avvenuta riduzione a conformità del sito in questione a seguito di quanto contenuto nell’atto di diffida regionale, ai fini dell’adozione del presente provvedimento cautelativo.

Richiamata la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Verona del 07 settembre 2010, prot. n. 108254/2010, con la quale sono stati trasmessi i Rapporti di Prova n. 1738/10/1 – 2 dalle cui conclusione emerge che l’emittente Virgin Radio continua a superare i valori di legge e che perdura, nel sito in argomento, il superamento degli obbiettivi di qualità di cui al Dpcm 08/07/2003.

Richiamato l’art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 e successive modifiche e integrazioni, con il quale si stabilisce che “il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti ammissibili di esposizione della popolazione, segnalato dal Dipartimento Arpav territorialmente competente, impone, sentito il Sindaco del Comune ove sono installati gli impianti radiofonici, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento l’adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e, all’occorrenza, vieta l’utilizzo degli impianti per il tempo necessario per le azioni di risanamento”.

Richiamato quanto disposto dalla Dgrv n. 5268 del 29.12.1998 in merito al procedimento diretto alla riduzione a conformità dei parametri di campo elettromagnetico che prevede, nei casi di inottemperanza alle disposizioni concernenti le azioni di risanamento, l’adozione di un provvedimento che imponga agli esercenti immediate misure atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa, nonché, all’occorrenza, il divieto di utilizzo degli impianti medesimi per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

Vistala nota della Regione Veneto prot. n. 497714/50.03.07.21 del 22/09/2010, sollecitata con nota del 04/10/2010, prot. n. 518543, di richiesta al Sindaco del Comune di Roncà (Vr) del parere ai fini di cui all’art. 7, secondo comma, della Legge Regionale n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la nota a firma del Sindaco del Comune di Roncà (Vr) datata 05/10/2010, prot. n. 3146, con la quale “si esprime il proprio parere favorevole all’adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di emissione entro i parametri normativamente previsti degli impianti di radiodiffusione siti in località Monte Calvarina del Comune di Roncà”.

Precisato altresì che, qualora entro i termini stabiliti nel dispositivo, l’emittente interessata abbia ottemperato alle prescrizioni circa il rispetto dei limiti massimi di esposizione, non si darà seguito all’esecuzione del presente provvedimento, fermo restando l’addebito, all’emittente, degli oneri eventualmente sostenuti dal personale dell’Arpav e dell’Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, conseguenti alla verifica di cui si tratta.

Ricordato che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, per i successivi provvedimenti di competenza, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per quanto attiene alle disposizioni contenute nell’art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, per quanto attiene alle disposizioni contenute nella Legge 06.08.1990, n. 223 e smi, circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario;

Vistala Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni;

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del 02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93;

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del Dl 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e smi;

Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 Ghz;

Ordina

1.                  All’emittente “Virgin Radio” (Freq. 90.20 Mhz), di Virgin Radio Spa, posta in località Monte Calvarina – nel Comune di Roncà (Vr), nei pressi del Bar Ciclamino, con sede legale in Milano (Mi), Largo Donegani n. 1, di adottare immediatamente misure atte a rispettare i parametri di emissione di campo elettromagnetico fissati dalla normativa di legge vigente.

2.                  Alla emittente di cui al punto 1) di installare, e mantenere in funzione sino a quando verrà perfezionata la procedura di riduzione a conformità per il sito di Monte Calvarina, a cura e spese proprie, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del vigente Dpcm 08/07/2003.

3.                  All’emittente sopra indicata il divieto di utilizzo dell’impianto in caso di inottemperanza a quanto stabilito ai punti precedenti con conseguente segnalazione, da parte di Arpav, all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni per quanto attiene alle disposizioni contenute nel titolo concessorio circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

4.                  Ad Arpav di monitorare l’effettivo e costante rientro nei parametri di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte dell’emittente.

5.                  Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, incaricando il Comune ove ha sede legale l’emittente sopraindicata della notifica del presente provvedimento.

6.                  Alla Direzione Regionale Prevenzione, nel caso in cui venga accertato da parte di Arpav il perdurare del mancato rispetto dei parametri di legge, di avviare le procedure previste dall’art. 2, comma secondo, della Legge n. 66/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale , ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Luca Zaia

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