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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificato dal comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, le parole: “dai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico” sono sostituite dalle seguenti: “degli affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché, e con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 comma 1 e comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, delle società che detengono le partecipazioni dei medesimi affidatari”.
Art. 2 Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: “Il personale del soggetto affidatario per poter essere incaricato” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 41 per poter essere incaricati” e le parole: “deve essere” sono sostituite dalle seguenti: “devono essere”.
Art. 3 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 4 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 30 gennaio 2024
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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