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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Istituzione.
1. È istituito nella Provincia di Vicenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 5 bis, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, il nuovo Comune denominato “Sovizzo” mediante fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Sovizzo (VI).
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.
Art. 2 Risultati della consultazione.
1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:
COMUNE
Elettori aventi diritto al voto
Votanti
Voti validamente espressi
Voti favorevoli
Voti contrari
Sovizzo
6800
2015
2006
1889
117
Gambugliano
752
425
274
151
totali
7552
2440
2431
2163
268
Art. 3 Disposizioni finali e transitorie.
1. Fino all’elezione dei nuovi organi, un comitato composto da coloro che svolgevano le funzioni di Sindaco dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano della Provincia di Vicenza coadiuva, ai sensi dell’articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni” il Commissario nominato per la gestione del nuovo Comune derivante da fusione.
2. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Sovizzo” sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Vicenza sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
Art. 4 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 5 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno 22 gennaio 2024.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 29 dicembre 2023
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Istituzione.
Art. 2 - Risultati della consultazione.
Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 5 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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