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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, le parole: “e di pista” sono sostituite dalle seguenti: “, di pista e dei sistemi di innevamento programmato”.
Art. 2 Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Il procedimento per l’imposizione della servitù è altresì richiesto dal soggetto autorizzato qualora, in corso di autorizzazione, perda per fatti sopravvenuti, la disponibilità dei terreni interessati dall’impianto, dalla pista o dal sistema di innevamento.
1 ter. Nelle ipotesi di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare la perdita della disponibilità alla provincia e contestualmente a presentare apposita istanza per chiedere la costituzione coattiva di servitù, previo pagamento dell’indennità. A seguito della comunicazione e contestuale istanza, la provincia, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 20, comma 2, 37, comma 4 e 45, comma 5, accerta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, quale presupposto per adempiere alla richiesta di costituzione coattiva di servitù. Nelle more della conclusione del procedimento per l’imposizione coattiva di servitù, di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato, salvo che emergano situazioni contingibili di pericolo o danno per gli utenti, può proseguire il pubblico esercizio.”.
Art. 3 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 12 dicembre 2023
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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