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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. All’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, dopo il comma 9 bis, è inserito il seguente:
“9 ter. Contestualmente alla trasmissione al Consiglio regionale del Programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale dei lavori adottati di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente una scheda per ciascuno degli interventi, inseriti nell’elenco annuale dei Programmi triennali dei lavori pubblici degli anni precedenti, ancora in corso di esecuzione oppure ultimati successivamente alla redazione della relazione dell’anno precedente, contenente le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e finanziario dell’intervento.”.
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 14 giugno 2023
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
(seguono allegati)
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