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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 81 del 16 giugno 2023


LEGGE REGIONALE  n. 11 del 14 giugno 2023

Modifica della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta" e successive modifiche ed integrazioni.



Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Inserimento di articolo nella legge regionale 7 settembre 2000, n. 17
“Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura
 materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.

1. Dopo l’articolo 6 ter della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 è inserito il seguente:
 

“Art. 6 quater
Concorso regionale alle iniziative assunte dalla Fondazione Museo del Vino (MUVIN) in Verona

1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere alle iniziative assunte dalla costituita Fondazione Museo del Vino (MUVIN) con sede in Verona, per la realizzazione del Museo Internazionale del Vino, finalizzato, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, alla promozione della cultura materiale della vite e del vino e alla valorizzazione della tradizione enologica e delle peculiarità culturali e turistiche del territorio.

2. Sono ammesse a contributo regionale le seguenti iniziative, in quanto funzionali al perseguimento e conseguimento delle finalità della Fondazione MUVIN:

a) realizzazione di sito internet multimediale che illustra il percorso di progressiva istituzione del Museo del Vino e le sue caratteristiche di promozione del prodotto e del territorio, anche sotto il profilo turistico e culturale;

b) attivazione di collaborazioni con le Università degli studi del Veneto per il sostegno ad iniziative di ricerca e sviluppo ed al trasferimento tecnologico delle risultanze nel settore vitivinicolo;

c) interventi di alta formazione ed aggiornamento delle figure professionali che operano nel settore vitivinicolo;

d) promozione delle iniziative della Fondazione su riviste e canali web tematici e presso i musei del Vino già istituiti in Veneto, in Italia ed all’estero, anche al fine di pervenire sia alla definizione di una rete di condivisione di esperienze, sia alla definizione di percorsi turistico culturali;

3. Sono altresì ammesse a contributo, per la promozione della conoscenza delle caratteristiche di eccellenza della produzione vinicola, dei suoi caratteri tipici e tradizionali in quanto legati alle tecniche di coltivazione e ai luoghi di origine e alla identità culturale e turistica del territorio, le seguenti iniziative, anche a valere nell’ambito del programma di promozione delle produzioni venete del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica” e del Piano turistico annuale di cui all’articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”:

a) la promozione di convegni, conferenze e manifestazioni, in Italia ed all’estero, per diffondere la conoscenza della cultura del vino e della produzione vitivinicola del territorio;

b) la partecipazione a webinar, workshop e fiere tematiche, nazionali ed internazionali.”.
 

Art. 2
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6 quater, comma 2, lettera a), quantificati in euro 75.000,00 per l’esercizio 2023, in euro 195.000,00 per l’esercizio 2024 e in euro 180.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6 quater, comma 2, lettere b) e c), quantificati in complessivi euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del settore agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6 quater, comma 2, lettera d) e comma 3, lettere a) e b), quantificati in complessivi euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte:

a) nel 2023 con le risorse afferenti all’articolo 6 bis della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio – reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025;

b) negli esercizi 2024 e 2025, con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 giugno 2023

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.

Art. 2 - Norma finanziaria

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_11_2023_505575.pdf

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