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Bur n. 41 del 24 marzo 2023


LEGGE REGIONALE  n. 4 del 21 marzo 2023

Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità e obiettivi.

1.   La Regione del Veneto, nell’ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale e storico-paesaggistico, promuove e valorizza il patrimonio regionale delle malghe. Tale patrimonio costituisce un elemento caratteristico dell’attività agricola tradizionale e identitario del paesaggio montano regionale svolgendo un’importante funzione ambientale, socio-economica nonché di erogazione di servizi ecosistemici.

2.   Per le finalità di cui al comma 1, la corretta gestione delle malghe e dell’esercizio dell’attività di alpeggio costituiscono azioni essenziali per garantire un’adeguata conservazione del valore agricolo, della biodiversità, dei paesaggi e dell’assetto idrogeologico del territorio montano.


Art. 2
Definizione di malga pubblica.

1.   Ai fini della presente legge si definisce malga pubblica il complesso fondiario di proprietà o in gestione ad enti pubblici nonché alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, in forma singola o consortile, funzionale a svolgere attività agricola in area montana per una frazione dell’anno solare, di norma non superiore a otto mesi, e costituito da superfici a prato o pascolo permanente e da eventuali superfici a prato o pascolo arborato afferenti alla malga stessa, destinate esclusivamente o prevalentemente al pascolamento, integrato da eventuali edifici annessi.


Art. 3
Registro del patrimonio regionale delle malghe.

1.   Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad istituire il registro del patrimonio regionale delle malghe, gestito ed aggiornato dalla struttura regionale competente in materia di economia montana.

2.   Sono iscritte al registro le malghe pubbliche come definite dall’articolo 2 correntemente utilizzate per l’attività agricola e soggette ad un’unica gestione.

3.   Nel registro di cui al presente articolo è altresì istituita una sezione in cui possono chiedere l’iscrizione le malghe private, che si conformano alle linee guida di cui all’articolo 4 della presente legge.

4.   Il registro è pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale della Regione o con altre modalità telematiche.

5.   Le malghe pubbliche di cui al comma 2 sono gestite sulla base delle linee guida previste dall’articolo 4.

6.   L’iscrizione al registro del patrimonio delle malghe può costituire, compatibilmente con la programmazione dei fondi comunitari, nazionali e regionali, condizione di priorità nell’assegnazione dei fondi.

7.   Il registro di cui al comma 1 può essere integrato con l’elenco di malghe temporaneamente non più soggette a pascolamento.


Art. 4
Individuazione di linee guida per la gestione del patrimonio regionale delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio.

1.   In coerenza con quanto previsto all’articolo 1, la Giunta regionale, entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le unioni montane o altre forme associative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni e gli enti gestori interessati, nonché le Regole, di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e soggetti equiparati, e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, approva, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, le linee guida per la gestione del patrimonio regionale delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio, anche tenendo conto dei percorsi di transumanza in conformità alla disciplina di cui all’articolo 9 in tema di transumanza della legge regionale 27 luglio 2020, n. 32 “Norme in materia di recupero, gestione e valorizzazione del demanio armentizio, disciplina delle vie del pascolo e per la valorizzazione della transumanza, riconosciuta quale patrimonio culturale immateriale della umanità”, fornendo altresì indicazioni circa le procedure inerenti alla concessione e all'affitto delle malghe e dei pascoli stessi, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nonché degli strumenti di pianificazione dei beni silvo-pastorali previsti dalla normativa regionale di settore.

2.   Le linee guida di cui al comma 1 prevedono in particolare:

a)   indicazioni di base del contenuto del disciplinare tecnico-economico;

b)   definizione delle modalità operative per la consegna e riconsegna della malga;

c)   l’indicazione per stabilire il carico ottimale per ogni unità gestionale;

d)   indicazioni sulle eventuali attività connesse;

e)   indicazione sulla valutazione del valore dei servizi ecosistemici erogati e della loro compensazione;

f)    gestione e modalità di concessione della malga nell’ambito dei territori soggetti ad uso civico.


Art. 5
Unioni montane.

1.   I disciplinari di consegna e riconsegna delle malghe previsti dall’articolo 5, comma 6, della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane” sono adeguati alle linee guida di cui all’articolo 4.

2.   Le unioni montane possono disciplinare la consegna e riconsegna delle malghe anche attraverso:

a)   convenzioni o accordi con comuni, enti gestori o altre unioni montane, ovvero con forme associative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b)   accordi con l’autorità forestale regionale competente.


Art. 6
Logo delle malghe del Veneto.

1.   È istituito il logo delle malghe del Veneto.

2.   La Giunta regionale stabilisce il modello regionale della simbologia del logo nonché le modalità, i criteri e le condizioni per l’utilizzo del logo da parte delle malghe del Veneto.

3.   L’utilizzo del logo viene concesso unitamente all’iscrizione al registro di cui all’articolo 3.


Art. 7
Promozione della istituzione e partecipazione all’Associazione delle malghe venete.

1.   La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per promuovere la istituzione e la partecipazione della Regione del Veneto alla “Associazione delle malghe venete” al fine di favorire il coordinamento e la partecipazione dei portatori di interessi alla valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe e dell’esercizio dell’attività d’alpeggio.

2.   La partecipazione è inoltre subordinata alla condizione che l’”Associazione delle malghe venete” consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

3.   La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alla gestione delle attivià dell’associazione.


Art. 8
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 6 della presente legge, quantificati in euro 80.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni", Titolo 1 "Spese correnti ", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo le risorse afferenti l'articolo  10 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti " del bilancio di previsione 2023-2025.

2.   Agli oneri conseguenti alla costituzione dell’Associazione di cui all’articolo 7, comma 1, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2023-2025, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fonti”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025. [*]

3.   Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 3, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

 

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 marzo 2023

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Finalità e obiettivi.
Art. 2 - Definizione di malga pubblica.
Art. 3 - Registro del patrimonio regionale delle malghe.
Art. 4 - Individuazione di linee guida per la gestione del patrimonio regionale delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio.
Art. 5 - Unioni montane.
Art. 6 - Logo delle malghe del Veneto.
Art. 7 - Promozione della istituzione e partecipazione all’Associazione delle malghe venete.
Art. 8 - Norma finanziaria.

[*] Il comma 2 dell'articolo 8 è stato modificato come indicato nell'avviso di rettifica pubblicato nel Bur n. 50 del 7 aprile 2023, ndr.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_04_2023_499117.pdf

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