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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Impiego dei risparmi di spesa in sede di erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
1. I risparmi di spesa, ottenuti in sede di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), già adeguatamente garantiti, sono da considerare risparmi disponibili, una volta accertati a seguito dell’approvazione dei bilanci di esercizio del Servizio sanitario regionale. Il loro impiego, per spese attinenti le finalità sanitarie, è deliberato dalla Giunta regionale.
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 18 gennaio 2022
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Impiego dei risparmi di spesa in sede di erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
(seguono allegati)
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