Home » Dettaglio Legge Regionale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifiche all’articolo 1 della legge regionale legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46, è aggiunto il seguente:
“4 bis. L’età anagrafica del direttore generale alla sanità e al sociale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina; il trattamento economico complessivo non può superare quello massimo previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica né essere inferiore a quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.”.
Art. 2 Abrogazione del comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
1. Il comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è abrogato.
Art. 3 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
_______________________
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 1 dicembre 2020
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
Art. 2 - Abrogazione del comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
Torna indietro