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Bur n. 188 del 01 dicembre 2020


LEGGE REGIONALE  n. 37 del 01 dicembre 2020

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016" ed ulteriori disposizioni.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.

1.    Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46, è aggiunto il seguente:

“4 bis. L’età anagrafica del direttore generale alla sanità e al sociale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina; il trattamento economico complessivo non può superare quello massimo previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica né essere inferiore a quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.”.
 

Art. 2
Abrogazione del comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.

1.    Il comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è abrogato.

 

Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria.

1.    All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

Art. 4
Entrata in vigore.

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 dicembre 2020

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.

Art. 2 - Abrogazione del comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_37_2020_435462.pdf

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