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Bur n. 172 del 17 novembre 2020


LEGGE REGIONALE  n. 34 del 17 novembre 2020

Riconoscimento ai professori e ricercatori universitari in assistenza dei benefici economici per lo svolgimento di attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

 

la seguente legge regionale:

Art. 1
Riconoscimento ai professori e ricercatori universitari in assistenza e
agli specializzandi dei benefici economici per lo svolgimento di attività di
contrasto all’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2.

1.    Ai professori e ricercatori universitari in assistenza operanti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale direttamente impiegati nell’attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus SARS-COV-2 è riconosciuto un beneficio economico corrispondente a quello previsto dai provvedimenti della Giunta regionale che attribuiscono analogo beneficio al personale della dirigenza medica e sanitaria dipendente del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2.    I criteri e le modalità per il riconoscimento delle risorse definiti dai provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma 1, per la dirigenza medica e sanitaria dipendente del Servizio sanitario nazionale, si applicano anche per il riconoscimento del beneficio economico ai professori e ricercatori universitari in assistenza ai sensi del presente articolo.

3.    Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai medici specializzandi, iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e Verona, ad eccezione di quelli reclutati ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 1, lettera a) e b) e articolo 2 ter, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27.

4.    I criteri e le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 3 sono definiti tramite accordi tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e Verona.

5. L’accordo di cui al comma 4 tiene conto di quanto definito dai provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma 1 per la dirigenza medica e sanitaria, con particolare attenzione alla proporzionalità dei benefici e ai criteri di erogazione.

 

Art. 2
Norma finanziaria.

1.    Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati rispettivamente:

a)    per i professori e ricercatori universitari in assistenza, in euro 559.708,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Ordinario Corrente per la garanzia dei Lea”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022;

b)   per i medici specializzandi, iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e Verona, in euro 784.022,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.

 

Art. 3
Entrata in vigore.

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 novembre 2020

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Riconoscimento ai professori e ricercatori universitari in assistenza e agli specializzandi dei benefici economici per lo svolgimento di attività di contrasto all’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2.

Art. 2 - Norma finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_34_2020_433912.pdf

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