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Bur n. 94 del 26 giugno 2020


LEGGE REGIONALE  n. 23 del 23 giugno 2020

Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione.

1.   La presente legge disciplina la costruzione, l’esercizio e la vigilanza delle opere di sbarramento, quali argini, dighe e traverse e relativi bacini di accumulo, compresi i bacini idrici multifunzionali destinati anche all’accumulo di acqua a fini antincendio e per l’innevamento tecnico, ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare, delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, secondo le attribuzioni trasferite alla Regione dalla legislazione statale vigente relativamente agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi.

2.   Le opere di cui al comma 1 possono essere adibite a qualsiasi uso compatibile con la disciplina urbanistica dell’area in cui vengono realizzate, ivi compresi i diversi usi turistici e la balneazione.

3.   Sono escluse dall’applicazione della presente legge:

a)   le opere poste al servizio di grandi derivazioni di acqua;

b)   le opere che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di minerali o residui industriali;

c)   le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta;

d)   i serbatoi pensili;

e)   i bacini ricavati interamente al di sotto del piano di campagna che non presentano argini fuori terra;

f)    i bacini utilizzati per l’accumulo di reflui zootecnici.

4.   Rimangono ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” e, in particolare, agli articoli 14, 45 e 47 della medesima legge regionale, in relazione alla realizzazione di bacini di accumulo per i sistemi di innevamento.

Art. 2
Classificazione delle opere.

1.   Le opere di cui all’articolo 1, comma 1, sono classificate nelle seguenti categorie:

a)   sbarramenti con altezza superiore a 5 metri e fino a 15 metri e/o che determinano un volume d’invaso superiore a 5.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi;

b)   sbarramenti che non superano i 5 metri di altezza e/o che determinano un volume d’invaso non superiore a 5.000 metri cubi.

Art. 3
Disposizioni attuative.

1.   La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità procedurali per il rilascio dell’autorizzazione, gli elaborati necessari per la progettazione nonché le forme e le tipologie di garanzia che il richiedente deve presentare a tutela degli obblighi derivanti dalla presente legge e in particolare del ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’articolo 9; la commissione consiliare competente in materia si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta decorsi i quali si può prescindere da parere.

TITOLO II
 Progettazione e autorizzazione delle opere

Art. 4
Presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

1.   Ogni intervento riguardante la costruzione o la modifica strutturale di opere esistenti di cui all’articolo 1, comma 1, è preceduto da un progetto di fattibilità tecnica ed economica, presentato dal proprietario dell’area o da chi ne ha la disponibilità e redatto, secondo le specifiche competenze professionali, da tecnici iscritti ai relativi albi; il progetto è presentato alla struttura della Giunta regionale territorialmente competente unitamente, ove previsto, alla relativa domanda di concessione di derivazione d’acqua, alla istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” o ad ulteriori richieste di autorizzazioni previste dalla vigente normativa per la realizzazione di tali opere.

2.   La struttura della Giunta regionale territorialmente competente esprime, entro sessanta giorni dalla richiesta, un preventivo parere di ammissibilità dell’opera, previa acquisizione delle necessarie valutazioni tecniche, anche con riferimento al rischio geologico ed idrogeologico, da parte delle competenti strutture regionali che le rendono entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali se ne può prescindere; a tali fini può essere convocata un’apposita conferenza di servizi secondo le modalità e le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; il termine di sessanta giorni può essere sospeso una sola volta per l’eventuale integrazione della documentazione prescritta.

3.   Il responsabile della struttura della Giunta regionale territorialmente competente, in sede di istruttoria, può disporre di non assoggettare alle norme della presente legge le opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), in relazione alla loro ubicazione e alle loro caratteristiche, in quanto non comportanti rischi apprezzabili alle popolazioni, alle attività poste a valle dell’invaso e all’assetto idrogeologico complessivo, secondo le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale nel provvedimento di cui all’articolo 3.

Art. 5
Approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione.

1.   Qualora sia dichiarata l’ammissibilità delle opere ai sensi dell’articolo 4, il richiedente presenta alla struttura della Giunta regionale competente in materia di difesa del suolo apposita richiesta di autorizzazione alla costruzione, corredata dal relativo progetto esecutivo, redatto da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritto anche dal richiedente che tiene conto delle eventuali prescrizioni o modifiche richieste nel parere di ammissibilità.

2.   Entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al comma 1, la struttura della Giunta regionale competente in materia di difesa del suolo autorizza la costruzione dell’opera e approva il relativo progetto, nonché il disciplinare per l’esercizio, la manutenzione, la vigilanza delle opere e il ripristino dei luoghi; il progetto va sottoscritto dalle parti prima dell’inizio dei lavori. Decorso inutilmente tale termine, può essere richiesta alla Giunta regionale, che vi provvede entro trenta giorni, la nomina di un commissario ai fini dell’adozione dei relativi atti.

3.   L’approvazione delle opere di cui al comma 2 tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” e alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, ma non esime il richiedente dall’acquisizione di altre autorizzazioni o nullaosta, comunque denominati, previsti da ulteriori disposizioni di legge.

TITOLO III
Costruzione ed esercizio delle opere

Art. 6
Sorveglianza sui lavori.

1.   La sorveglianza sui lavori è affidata alla struttura della Giunta regionale territorialmente competente, cui sono dirette le comunicazioni e gli obblighi previsti a carico del proprietario o gestore dell’opera.

2.   Il proprietario o gestore dell’opera comunica la data di inizio, il programma dei lavori e il nominativo del direttore dei lavori, al fine di consentire il controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori medesimi. È sempre garantito l’accesso ai cantieri da parte dei funzionari regionali, che possono eseguire o far eseguire al proprietario o gestore dell’opera, con spese a suo carico, indagini e controlli anche in corso d’opera.

3.   La struttura della Giunta regionale territorialmente competente controlla che la costruzione delle opere di ritenuta e di scarico avvenga secondo il progetto approvato, con riferimento soprattutto alle superfici di fondazione, e in generale alla rispondenza delle ipotesi progettuali con le caratteristiche rilevabili in sito.

4.   In caso di gravi inadempienze o di sostanziali variazioni dei lavori rispetto al progetto approvato, il responsabile della struttura della Giunta regionale territorialmente competente adotta i provvedimenti di cui all’articolo 12.

Art. 7
Collaudi.

1.   Il proprietario o gestore dell’opera è tenuto ad informare la struttura della Giunta regionale territorialmente competente dell’avvenuta ultimazione dei lavori e a richiedere la designazione del collaudatore, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di opere pubbliche.

2.   Per le opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), aventi volume d’invaso superiore a 100.000 metri cubi e/o sbarramento con altezza superiore a 10 metri, è richiesto il collaudo in corso d’opera.

3.   Per le opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), che non ricadono nel caso previsto dal comma 2 e per le opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), è richiesto il collaudo ad ultimazione dei lavori, salvo che in sede di approvazione del progetto esecutivo sia stato espressamente previsto il collaudo in corso d’opera.

4.   Il primo riempimento dell’invaso è autorizzato sulla base di un programma operativo presentato dal proprietario o gestore dell’opera.

5.   A conclusione del collaudo il proprietario o gestore dell’opera trasmette, entro quindici giorni dal suo rilascio, il relativo certificato alla struttura della Giunta regionale territorialmente competente.

Art. 8
Esercizio e vigilanza.

1.   Il proprietario o gestore dell’opera, ad avvenuto collaudo, può iniziare l’esercizio delle opere realizzate, cura la vigilanza e la costante manutenzione delle opere e della strumentazione di controllo della sicurezza dello sbarramento e del territorio circostante e invia periodici rapporti, secondo le modalità e le frequenze indicate nel disciplinare sottoscritto.

2.   La struttura della Giunta regionale territorialmente competente effettua visite di controllo, con la periodicità prevista nel disciplinare, e almeno annualmente, al fine di verificarne la funzionalità, lo stato di manutenzione ed efficienza delle opere, l’evoluzione delle situazioni di rischio geologico, idrogeologico e idraulico, eventualmente presenti nel territorio influenzato.

3.   In caso di accertate carenze, il responsabile della struttura della Giunta regionale territorialmente competente intima l’esecuzione di interventi immediati e indispensabili per assicurare la pubblica incolumità e adotta i provvedimenti di cui all’articolo 12.

4.   In caso di mancata esecuzione dei lavori intimati è disposta la limitazione o lo svuotamento dell’invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento.

5.   In caso di ulteriori inadempienze provvede d’ufficio la struttura della Giunta regionale territorialmente competente, con addebito dei relativi oneri al proprietario o al gestore dell’opera. La Regione recupera le spese eventualmente anticipate secondo le ordinarie procedure previste dalla legge.

Art. 9
Ripristino dello stato dei luoghi o devoluzione al patrimonio pubblico.

1.   In caso di cessazione dell’utilizzo delle opere a seguito di rinuncia, decadenza o revoca della concessione della derivazione d’acqua, il proprietario o gestore dell’opera ha l’obbligo di eseguire, a proprie spese e con le prescritte cautele, i lavori per la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero di eseguire gli interventi necessari per assicurare la messa in sicurezza delle opere, previa presentazione alla struttura della Giunta regionale territorialmente competente di un progetto, redatto da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritto anche dal richiedente, che contenga le modalità, i tempi e le condizioni per la realizzazione delle relative opere.

2.   Il progetto di cui al comma 1 è presentato entro sei mesi dalla data di cessazione dell’utilizzo delle opere ed è verificato ed approvato secondo le procedure di cui all’articolo 5; i relativi lavori vengono effettuati secondo quanto stabilito dall’articolo 6.

3.   Il proprietario o gestore dell’opera informa la struttura della Giunta regionale territorialmente competente dell’avvenuta ultimazione dei lavori e trasmette, entro quindici giorni, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, indicando l’assenza di situazioni di pericolo, in particolare, per le popolazioni e i territori a valle delle opere. Fino alla data del certificato di regolare esecuzione, da rilasciarsi a cura e sotto la responsabilità del direttore dei lavori, il proprietario o gestore dell’opera è responsabile della tutela della pubblica incolumità, in particolare, delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse.

4.   Qualora sia dichiarato, in tutto o in parte, l’interesse pubblico delle opere di cui al comma 1, e le stesse siano state realizzate con sovvenzioni pubbliche ovvero nelle forme o a mezzo di contratti di partenariato pubblico-privato, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, le opere realizzate, laddove sia possibile il loro riuso, possono essere devolute al patrimonio pubblico su richiesta degli enti locali territoriali su cui insistono. Successivamente a tale devoluzione il soggetto obbligato all’eventuale ripristino dei luoghi è l’ente locale territoriale al cui patrimonio sia stato devoluto il bene.

TITOLO IV
Opere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 10
Denuncia delle opere esistenti.

1.   I proprietari o gestori di opere in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le stesse non siano state denunciate ovvero siano state realizzate in difformità dai progetti approvati, sono tenuti a denunciarne l’esistenza alla struttura della Giunta regionale territorialmente competente, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2.   Nelle more del procedimento di regolarizzazione e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il proprietario o gestore dell’opera può proseguire l’esercizio, ferma restando la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora alleghi alla denuncia di cui al comma 1 anche una perizia giurata, rilasciata da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritta, che attesti:

a)   l’idoneità statica delle opere;

b)   l’assenza nelle attuali condizioni di esercizio di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, in particolare, delle popolazioni e dei territori a valle delle opere.

3.   Qualora la perizia giurata non sia presentata nei termini di cui al comma 1, ovvero non attesti le condizioni di sicurezza, il responsabile della struttura della Giunta regionale territorialmente competente ordina al proprietario o gestore dell’opera la cessazione dell’esercizio; per la demolizione della stessa, il ripristino dei luoghi o l’eventuale devoluzione al patrimonio pubblico si applica l’articolo 9.

Art. 11
Regolarizzazione delle opere esistenti.

1.   Ai fini della regolarizzazione delle opere di cui all’articolo 10, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il proprietario o gestore dell’opera presenta il progetto esecutivo completo dello stato di fatto e comprensivo della certificazione di idoneità statica delle opere. I progetti delle opere sono verificati, approvati e realizzati secondo la procedura di cui ai titoli II e III, fatte salve, comunque, le autorizzazioni comunali in ordine all’ammissibilità delle opere.

2.   Le opere esistenti, qualora non approvate, cessano dall’esercizio entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di diniego e per la demolizione delle stesse, il ripristino dei luoghi o l’eventuale devoluzione al patrimonio pubblico si applica l’articolo 9.

3.   In caso di ulteriori inadempienze a quanto previsto dal presente articolo e dall’articolo 10, provvede d’ufficio la struttura della Giunta regionale territorialmente competente, con addebito dei relativi oneri al proprietario o gestore dell’opera. La Regione recupera le spese eventualmente anticipate relativamente all’esecuzione d’ufficio, secondo le ordinarie procedure previste dalla legge.

TITOLO V
Sanzioni e norme finali

Art. 12
Sanzioni.

1.   Coloro i quali realizzano opere di cui alla presente legge senza le prescritte approvazioni dei progetti, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

2.   Coloro i quali realizzano opere di cui alla presente legge in difformità dal progetto approvato e dalle eventuali prescrizioni contenute nell’atto di approvazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

3.   Coloro i quali gestiscono le opere di cui alla presente legge senza rispettare gli obblighi e le prescrizioni contenute nel disciplinare, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.

4.   Coloro i quali, all’entrata in vigore della presente legge, non ottemperano agli obblighi previsti dagli articoli 10, comma 1, e 11, comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.

5.   Coloro i quali, all’entrata in vigore della presente legge, continuano nell’esercizio di opere in atto, che non siano state approvate, oltre i termini di cui all’articolo 11, comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 5.000,00 per ciascun mese di esercizio.

6.   Coloro i quali non ottemperano a quanto disposto dall’articolo 9, in materia di ripristino dello stato dei luoghi, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.

7.   Qualora la violazione delle norme previste dalla presente legge riguardi le opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), gli importi minimi e massimi delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono triplicati, per le opere con altezza inferiore a 10 metri o invaso inferiore a 100.000 metri cubi, e sono sestuplicati, per le opere con altezza superiore a 10 metri o invaso superiore a 100.000 metri cubi.

8.   All’accertamento, alla contestazione delle violazioni alle norme della presente legge, all’irrogazione delle sanzioni e alla riscossione ed esecuzione forzata provvedono i funzionari della struttura della Giunta regionale territorialmente competente, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.

9.   L’accertamento delle violazioni alla presente legge viene notificato all’autorità giudiziaria.

Art. 13
Svolgimento delle attività tecniche.

1.   Nel caso in cui le attività tecniche previste dalla presente legge non possano essere svolte direttamente, la Giunta regionale può avvalersi di soggetti pubblici o privati di provata esperienza nel settore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 14
Disposizioni transitorie.

1.   Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.

2.   Fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 3, trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge qualora compatibili con la presente legge.

Art. 15
Norma finanziaria.

1.   Alle spese da anticipare per l’esecuzione d’ufficio delle opere di cui agli articoli 8, comma 5, e 11, comma 3, quantificate in euro 10.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, la cui dotazione viene incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46, allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

2.   Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all’articolo 12 sono introitate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione 2020-2022.

3.   Le entrate derivanti dai recuperi di cui all’articolo 8, comma 5, e all’articolo 11, comma 3, sono introitate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2020-2022

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 giugno 2020

Luca Zaia


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INDICE

 

TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.
Art. 2 - Classificazione delle opere.
Art. 3 - Disposizioni attuative.

TITOLO II - Progettazione e autorizzazione delle opere
Art. 4 - Presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Art. 5 - Approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione.

TITOLO III - Costruzione ed esercizio delle opere
Art. 6 - Sorveglianza sui lavori.
Art. 7 - Collaudi.
Art. 8 - Esercizio e vigilanza.
Art. 9 - Ripristino dello stato dei luoghi o devoluzione al patrimonio pubblico.

TITOLO IV - Opere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 10 - Denuncia delle opere esistenti.
Art. 11 - Regolarizzazione delle opere esistenti.

TITOLO V - Sanzioni e norme finali
Art. 12 - Sanzioni.
Art. 13 - Svolgimento delle attività tecniche.
Art. 14 - Disposizioni transitorie.
Art. 15 - Norma finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_23_2020_422774.pdf

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