Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 74 del 22 maggio 2020


LEGGE REGIONALE  n. 16 del 20 maggio 2020

Norme per la partecipazione dei Gruppi consiliari al sostegno delle politiche regionali per il contrasto alle emergenze: modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari".



Il Consiglio regionale ha approvato 

Il Presidente della Giunta regionale 

p r o m u l g a 

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Inserimento di articolo nella legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
“Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari”. 

1.  Dopo l’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 è inserito il seguente: 

 

“Art. 3.1
Messa a disposizione delle risorse nella disponibilità dei Gruppi consiliari
del Consiglio regionale del Veneto. 

1.  I contributi a carico dei fondi a disposizione del bilancio del Consiglio regionale spettanti e assegnati ai Gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari” per le spese inerenti le attività istituzionali possono essere, in tutto o in parte, messi a disposizione della Giunta regionale come da conforme indicazione del Presidente del Gruppo consiliare e secondo le modalità stabilite e le indicazioni di destinazione definite dall’Ufficio di presidenza, per il contrasto alle emergenze. 

2.  La destinazione dei contributi già incassati dal Gruppo consiliare, come prevista ai sensi di cui al comma 1, costituisce minore entrata a titolo di contributi spettanti ed assegnati al Gruppo consiliare ed è rendicontata con segno negativo nella voce relativa ai fondi trasferiti per spese di funzionamento del rendiconto di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 recante il recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali.”. 

 

Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria. 

1.  All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi- slazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto. 

 

Art. 3
Entrata in vigore. 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 maggio 2020

Luca Zaia


_______________________


INDICE 

Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari”.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_16_2020_420961.pdf

Torna indietro