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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 52 del 17 aprile 2020


LEGGE REGIONALE  n. 11 del 14 aprile 2020

Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale 

p r o m u l g a 

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità.

1. La Regione del Veneto, al fine di ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso e l’inquinamento ambientale generato dalla produzione di plastica e dal trasporto dell’acqua per consumo alimentare, promuove l’installazione di erogatori di acqua pubblica, anche affinata, di seguito denominati casette dell’acqua, nonché di erogatori di acqua pubblica, anche affinata, alla spina, rispettivamente negli edifici pubblici e in aree pubbliche, incentivando così l’utilizzo di contenitori riutilizzabili o biodegradabili, anche attraverso attività di informazione della popolazione.

2. Le presenti disposizioni sono dettate nel rispetto della direttiva 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, della normativa statale di recepimento della stessa, nonché della normativa dell’Unione europea e statale sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano e l’igiene dei prodotti alimentari.

 

Art. 2
Casette dell’acqua ed erogatori di acqua alla spina.

1. Per casette dell’acqua si intendono gli impianti erogatori di acqua, anche affinata, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall’acquedotto pubblico e posizionati all’esterno in aree pubbliche.

2. Per erogatori di acqua alla spina si intendono gli impianti erogatori di acqua, anche affinata, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall’acquedotto pubblico e posizionati all’interno di edifici pubblici in sostituzione della vendita di acqua in bottiglia di plastica.

 

Art. 3
Gestione del servizio.

1. La Regione, gli enti regionali e gli enti del servizio sanitario regionale, compatibilmente con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute, installano all’interno delle rispettive sedi, ivi compresi i locali dei servizi di mensa, erogatori di acqua alla spina stipulando apposita convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti, ovvero mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica.

2. Analogamente dispongono, per le rispettive sedi, i Comuni e gli altri enti pubblici interessati, ivi compresi gli istituti del sistema di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai rispettivi servizi di mensa.

3. I Comuni promuovono, altresì, al fine della installazione nei rispettivi territori delle casette dell’acqua, ogni iniziativa finalizzata a determinare le condizioni per pervenire alla stipula della relativa convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti ovvero mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica, anche provvedendo alla individuazione di aree pubbliche per la loro ubicazione.

4. La convenzione ovvero gli atti di gara disciplinano la costruzione, gestione e manutenzione delle casette dell’acqua e degli erogatori di acqua alla spina.

 

Art. 4
Modalità di regolazione del servizio delle casette dell’acqua e degli erogatori di acqua alla spina.

1. La convenzione o gli atti di gara di cui all’articolo 3 disciplinano in particolare:

a) il numero di impianti da installare;

b) il loro posizionamento che, per le casette dell’acqua, dev’essere facilmente raggiungibile, visibile dai cittadini e servito di parcheggio d’auto;

c) l’eventuale quota di compartecipazione al costo di installazione da parte del Comune o dell’Ente pubblico interessato;

d) le modalità di gestione, manutenzione degli impianti e il controllo della qualità dell’acqua e di utilizzo dell’area in concessione;

e) l’eventuale tariffa o costo a carico dell’utente;

f) le modalità di partecipazione di altri Enti;

g) le iniziative di informazione per gli utenti;

h) le modalità con le quali informare, nei pressi della casetta dell’acqua e nel sito web del Comune, sui termini del servizio, sugli interventi di manutenzione, controlli e analisi eseguite per garantire i requisiti per le acque destinate al consumo umano.

 

Art. 5
Termini e disposizioni di attuazione.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all’articolo 3 comma 1 provvedono ad installare gli erogatori di acqua alla spina all’interno dei loro edifici in sostituzione della vendita di acqua in bottiglia di plastica e non procedono, alla prima scadenza utile dei relativi appalti di distribuzione automatica di acqua in bottiglie di plastica, al loro rinnovo.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono alla individuazione delle aree pubbliche destinate alla installazione delle casette dell’acqua e alle altre iniziative funzionali alla stipula della convenzione per la installazione delle casette dell’acqua in aree pubbliche.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può stabilire ulteriori criteri, modalità e ogni altra disposizione utile per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

4. Gli enti di cui all’articolo 3 trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:

a) i progetti realizzati di casette dell’acqua e di erogatori di acqua alla spina e quelli in via di realizzazione;

b) le attività di informazione e pubblicità dirette a favorire la diffusione della cultura dell’utilizzo dell’acqua delle casette dell’acqua.

 

Art. 6
Clausola valutativa.

1. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

 

Art. 7
Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


___________________

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 aprile 2020

Luca Zaia


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INDICE

 

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Casette dell’acqua ed erogatori di acqua alla spina.

Art. 3 - Gestione del servizio.

Art. 4 - Modalità di regolazione del servizio delle casette dell’acqua e degli erogatori di acqua alla spina.

Art. 5 - Termini e disposizioni di attuazione.

Art. 6 - Clausola valutativa.

Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_11_2020_418486.pdf

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