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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Nell’arco temporale di riferimento del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, le risorse del fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui al comma 1 possono essere destinate al cofinanziamento di azioni per i destinatari di tutti gli Assi del Programma Operativo, ai fini della piena attuazione del Programma stesso.
2 ter. Nell’ipotesi di cui al comma 2 bis, le azioni destinate a programmi per l’inserimento lavorativo dei disabili, realizzate o da realizzare con le risorse del Fondo Sociale Europeo, devono essere programmate e rendicontate, per importi almeno equivalenti a quanto complessivamente utilizzato a titolo di cofinanziamento, in modo da garantire il pieno rispetto del vincolo di destinazione delle risorse del fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
2 quater. L’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo provvede, nei bandi e avvisi che approvano le azioni cofinanziate di cui al comma 2 ter, a fornire un’adeguata motivazione che giustifichi la coerenza tra le azioni medesime e le finalità di cui al fondo previsto dal comma 1.
2 quinquies. L’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e alla Commissione regionale di gestione del fondo di cui al comma 3, un rapporto che evidenzi, per l’anno di riferimento e per gli anni precedenti, l’utilizzo del fondo regionale per l’occupazione dei disabili a titolo di cofinanziamento ai sensi del comma 2 bis, nonché le somme stanziate per bandi e avvisi a valere sul POR FSE 2014-2020 destinate a programmi per l’inserimento lavorativo dei disabili, con il relativo avanzamento procedurale e di spesa in termini di importi impegnati, rendicontati ed erogati.”.
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3 Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 14 febbraio 2020
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS” e successive modificazioni.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza.
(seguono allegati)
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